Cass. civ., sez. II, sentenza 07/03/2003, n. 3434
CASS
Sentenza 7 marzo 2003

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Massime1

In tema di comodato ed in ipotesi di casa adibita ad abitazione dei coniugi, il provvedimento di assegnazione della stessa in sede di separazione personale, ai sensi dell'art. 155, quarto comma cod. civ., costituisce un diritto personale di godimento in favore del solo coniuge assegnatario, sia pure nell'interesse della prole. Ne consegue che, rispetto all'azione di rilascio dell'abitazione promossa dal comodante, non sussiste la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del figlio minore del coniuge assegnatario.

Commentario1

  • 1Il problema del comodato della casa familiare
    Alessandro Verga · https://www.filodiritto.com/ · 29 luglio 2013

    Il comodato, chiamato anche prestito d'uso, è il contratto con il quale una parte consegna all'altra una cosa, mobile od immobile ma di regola inconsumabile ed infungibile, affinché questa se ne serva gratuitamente per un tempo od un uso determinato, obbligandosi poi a restituirla nella sua individualità. Si tratta, perciò, di un contratto reale unilaterale che si perfeziona nel momento di consegna del bene e che fa sorgere nei confronti del comodatario, cioè colui che lo riceve, l'obbligo di restituirlo alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza, quando è stato utilizzato in conformità al contratto. Di particolare rilievo è, poi, la disposizione secondo cui se durante il termine …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 07/03/2003, n. 3434
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3434
Data del deposito : 7 marzo 2003

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