Sentenza 7 marzo 2003
Massime • 1
In tema di comodato ed in ipotesi di casa adibita ad abitazione dei coniugi, il provvedimento di assegnazione della stessa in sede di separazione personale, ai sensi dell'art. 155, quarto comma cod. civ., costituisce un diritto personale di godimento in favore del solo coniuge assegnatario, sia pure nell'interesse della prole. Ne consegue che, rispetto all'azione di rilascio dell'abitazione promossa dal comodante, non sussiste la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del figlio minore del coniuge assegnatario.
Commentario • 1
- 1. Il problema del comodato della casa familiareAlessandro Verga · https://www.filodiritto.com/ · 29 luglio 2013
Il comodato, chiamato anche prestito d'uso, è il contratto con il quale una parte consegna all'altra una cosa, mobile od immobile ma di regola inconsumabile ed infungibile, affinché questa se ne serva gratuitamente per un tempo od un uso determinato, obbligandosi poi a restituirla nella sua individualità. Si tratta, perciò, di un contratto reale unilaterale che si perfeziona nel momento di consegna del bene e che fa sorgere nei confronti del comodatario, cioè colui che lo riceve, l'obbligo di restituirlo alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza, quando è stato utilizzato in conformità al contratto. Di particolare rilievo è, poi, la disposizione secondo cui se durante il termine …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/03/2003, n. 3434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3434 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. VELLA Antonio - Consigliere -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. DE JULIO Rosario - rel. Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS VI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TARTAGLIA 5, presso lo studio dell'avvocato PAOLO DE CATERINI, che la difende unitamente all'avvocato ERMETE AJELLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OV LU IL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GREGORIO VII 396, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BUSCEMI, che la difende unitamente all'avvocato EMILIO MAIOCCHI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 512/99 del Tribunale di LODI, emessa il 15/10/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/02 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito l'Avvocato MAIOCCHI EMILIO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 2.12.1997 AN EP CO e RO IA LI convenivano in giudizio il figlio AN RG EL e la moglie separata di quest'ultimo, AN RI, chiedendo al Pretore di Lodi di accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad attuare la riserva di usufrutto generale su un immobile sito in Orio Litta, via Manzoni, di proprietà dei nominati AN RG e AN RI e concesso in comodato gratuito allo stesso AN RG, domandando che conseguentemente AN RI fosse condannata al rilascio del suddetto immobile nella disponibilità di essi ricorrenti usufruttuari.
Con sentenza 20.3.1998, il Pretore di Lodi accertava la sussistenza di un rapporto di comodato gratuito tra le parti e condannava i convenuti al rilascio dell'immobile sito in Orio Litta a favore degli usufruttuari, fissando in due anni il termine per la esecuzione e compensando integralmente fra le parti le spese di lite.
Avverso detta sentenza proponeva appello AN RI. Con sentenza in data 15.10 - 9.11.1999 il tribunale di Lodi respingeva l'appello.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione AN RI con due motivi di gravame;
resiste con controricorso RO IA LI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della minore AM AN, con violazione ed omessa applicazione dell'art. 1 cod. civ. e degli artt. 101 e 102 c.p.c. Deduce la ricorrente che i coniugi AN EP CO e ER IA LI, nel promuovere l'azione giudiziaria nei confronti del figlio AN RG EL e della nuora AN RI per l'esercizio della riserva di usufrutto, dovevano convenire in giudizio anche la minore GU AM, figlia di costoro, la quale abitava l'appartamento a pieno titolo, essendole stato assegnato il diritto di abitazione dal presidente del tribunale di Lodi con l'ordinanza del 19.9.1997; che con tale provvedimento era stata assegnata, nel giudizio di separazione dei coniugi, la casa coniugale ad essa AN RI, con obbligo del marito di tenere la casa coniugale a disposizione della moglie e della figlia minore, affidata alla madre;
che, pertanto, l'azione degli attori deve considerarsi viziata da nullità assoluta ed insanabile per la mancata instaurazione del contraddittorio anche nei confronti della minore TI AM, titolare di un vero e proprio diritto alimentare, comprensivo del diritto di abitazione, nei confronti del padre, opponibile erga omnes.
Il motivo è infondata e va respinto.
Dispone l'art. 155, 4^ comma, cass. civ. che "l'abitazione nella casa coniugale spetta di preferenza alla moglie cui vengono affidati i figli".
Pertanto l'assegnazione della casa coniugale costituisce un diritto personale di godimento del coniuge, nell'interesse della prole, ma in capo al coniuge assegnatario.
È giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 6458/1996) che rispetto all'azione di rilascio dell'abitazione promossa dal comodante non sussiste la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del figlio minore del coniuge assegnatario. Col secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1418 cod. civ. e dell'art. 112 c.p.c, per non avere il tribunale rilevato la sussistenza di una simulazione relativa, perché la simulata donazione di immobile gravata da riserva di usufrutto vitalizio, - come quella effettuata dai coniugi TI EP CO e Roversa IA LI a favore del figlio, - dissimulerebbe una donazione con costituzione di rendita vitalizia eventuale e futura a favore dei donanti.
Il motivo è infondato e va disatteso.
Prescindendo dal fatto che il motivo comporterebbe nuove indagini di fatto non ammissibili in sede di legittimità, il giudice di merito non è mai stato investito della questione, come può rilevarsi dalla lettura dell'atto di appello di AN RI. Pertanto la censura introduce una questione nuova (simulazione del contratto di costituzione dell'usufrutto) inammissibile in sede di legittimità.
Respinto il ricorso, sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2003