Sentenza 11 marzo 2010
Massime • 1
È illegittimo il provvedimento con cui il Tribunale - in sede di appello "de libertate" - investito di due distinti gravami - rispettivamente proposti dall'indagato e dal PM avverso provvedimento sostitutivo della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari e, quindi, concernenti la medesima posizione processuale e la stessa vicenda sostanziale - anziché disporre la necessaria riunione dei procedimenti, li esamini separatamente pronunciando due distinte ordinanze con distinte e contraddittorie statuizioni, affermandosi nell'una il soddisfacimento delle medesime esigenze cautelari nella forma attenuata degli arresti domiciliari e nell'altra la necessità della misura più grave della custodia in carcere. (Nella specie la S.C. ha disposto la riunione dei procedimenti annullando con rinvio le ordinanze impugnate).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/03/2010, n. 16586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16586 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 11/03/2010
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - N. 312
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 2795/2009
ha pronunciato la seguente: 2798/2009
SENTENZA
sul ricorso proposto il 16.1.2010 da:
avv. Agostini Nazario, difensore di PI IC, nato ad [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 29 dicembre 2009 del Tribunale di Ancona, in funzione di giudice di appello de liberiate;
e sul ricorso proposto il 16.1.2010 dallo stesso difensore avverso altra ordinanza del 29 dicembre 2009 dello stesso Tribunale di Ancona, in funzione di giudice di appello de liberiate;
Letti i ricorsi e le ordinanze impugnate;
Sentita la relazione del Consigliere Dott. BRUNO Paolo Antonio;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dott. SALZANO Francesco che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
Sentito, altresì, l'avv. Recchi Andrea, sostituto processuale dell'avv. Agostino Nazario, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
OSSERVA
- Con ordinanza dell'8 settembre 2009 il GIP del Tribunale di Ascoli Piceno disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti di EL IC e di altre persone nell'ambito di un'indagine relativa ad otto bancarotte patrimoniali, una documentale ed una preferenziale, in qualità di amministratore unico della Spielli Trasporti s.r.l., società in concordato preventivo (ammesso il 18.7.2008 ed omologato il 6.3.2009).
- Tale provvedimento veniva integralmente confermato dal Tribunale di Ancona, quale giudice del riesame, con ordinanza del 2 ottobre 2009. - Pronunciando sulla richiesta di revoca o modifica della misura cautelare, il GIP, con ordinanza del 3 dicembre 2009 accoglieva parzialmente l'istanza, disponendo la sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, tenuto peraltro conto del periodo di carcerazione sofferto. - Provvedendo sull'appello proposto dal difensore dell'indagato avverso la pronuncia anzidetta, il Tribunale di Ancona, con l'ordinanza indicata in epigrafe, rigettava il gravame. - Avverso la pronuncia anzidetta il difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura di seguito indicate. - Con unico motivo d'impugnazione, parte ricorrente, denuncia violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione agli artt. 272, 273, 274, 275 e 299, art. 292, comma 2, lett. c) nonché difetto di motivazione ai sensi dello stesso art. 606 c.p.p., lett. e).
Si duole, in particolare, che il provvedimento impugnato non abbia esaminato il profilo della sussistenza dei gravi indizi, disattendendo i rilievi difensivi, che avevano sostenuto la non configurabilità della fattispecie incriminatrice della bancarotta preferenziale in un concordato preventivo. Avevano, pure, segnalato che lo stesso concordato, regolarmente omologato, aveva previsto un piano di soddisfacimento dei creditori, elidendo così il carattere penalistico della condotta, in forza dell'esercizio di un diritto ai sensi dell'art. 51 c.p.. Atti distrattivi o frodatori compiuti antecedentemente al concordato preventivo o, comunque, inerenti ad elementi patrimoniali estranei al patrimonio risultante nella procedura di concordato preventivo, esulavano dall'oggetto giuridico della fattispecie di cui alla L. Fall., art. 236, comma 2, ed eventuali vizi del consenso sarebbero stati deducibili solo nella logica della L. Fall., art. 173. Insomma, condotte in ipotesi distrattive, antecedenti l'omologazione del concordato, avevano ormai esaurito la loro rilevanza penalistica: diversamente, l'ordinamento giuridico cadrebbe in contraddizione con sè stesso, punendo accordi che esso stesso autorizzava con la omologazione, che cristallizzava la situazione patrimoniale all'epoca esistente.
Parte ricorrente lamenta, inoltre, il difetto di motivazione, specie sul riflesso che non era stato considerato, in chiave di attenuazione delle esigenze cautelari, l'intervenuto fallimento sia della Sistema Intermodale sia della EL Trasporti s.r.l.. Peraltro, le somme risultanti in esito a rogatoria internazionale, giacenti sul conto della Tish, erano state sequestrate ed erano, dunque, inaccessibili. Rileva, altresì, che, nonostante il PM, nell'atto di appello, avesse riconosciuto l'affievolimento delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. a), il giudice del riesame aveva tout court nuovamente evocato il pericolo di recidiva.
2. - Avverso l'anzidetto provvedimento del GIP che aveva disposto la misura degli arresti domiciliari aveva proposto appello anche il PM ed il Tribunale di Ancona, con distinta ordinanza pronunciata in pari data, ripristinava la misura della custodia cautelare in carcere. Avverso la pronuncia anzidetta il difensore ha proposto distinto ricorso per cassazione, affidato a ragioni di censura identiche a quelle dedotte nell'altro ricorso per cassazione.
3. - Evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva impongono la trattazione unitaria dei due ricorsi.
Si tratta, in chiara evidenza, di due distinti provvedimenti con i quali, lo stesso giorno, il Tribunale di Ancona, in veste di giudice di appello de libertate, in identica composizione, pronunciava sui gravami proposti dall'indagato EL e dal PM avverso l'ordinanza con la quale il GIP del Tribunale di Ascoli Piceno aveva parzialmente accolto la richiesta di revoca o di sostituzione della misura custodiale in carcere a suo tempo disposta nei confronti dello stesso EL, disponendone la sostituzione con gli arresti domiciliari.
Se così è, balza evidente la singolarità del modus procedendi del Tribunale che, investito di due distinti gravami concernenti la medesima posizione processuale e la stessa vicenda sostanziale, ha emanato due distinte ordinanze, anziché provvedere alla riunione dei due procedimenti, che sarebbe stata non solo opportuna, ma anche strettamente necessaria. Tanto per evitare la bizzarra e contraddittoria situazione di dover ritenere - ancorché secondo logiche e prospettive diverse - che per un verso sussistevano ragioni per le quali l'indagato, anziché riguadagnare la libertà, dovesse continuare a rimanere in stato di custodia cautelare, sia pure nella forma attenuata degli arresti domiciliari;
e che, per altro verso, quelle stesse esigenze cautelari - pur valutate nell'ottica del gravame del PM - reclamassero una forma di soddisfacimento più grave, mediante il ripristino della custodia cautelare in carcere. Non solo, ma per evitare l'aberrante situazione dell'uso degli stessi argomenti motivazionali (quali ad esempio il riferimento al tempo trascorso dall'inizio della cautela) per giustificare ora il mantenimento degli arresti domiciliari ora il ripristino della custodia cautelare in carcere. Ma non basta: anche per evitare non trascurabili problemi di esecuzione, al momento della conseguita definitività delle pronunce (ove non impugnate o in caso di rigetto del ricorso per cassazione) in ordine al provvedimento da portare ad esecuzione (custodia in carcere o mantenimento degli arresti domiciliari?). - La rilevata illogicità ed intrinseca contraddittorietà delle pronunce impugnate ne reclama, pertanto, l'annullamento con rinvio allo stesso giudice perché, nello stesso contesto, riesamini - in piena libertà di convincimento - gli appelli dell'indagato e del PM.
P.Q.M.
Riunito il procedimento n. 2798/2010 NRG a quello recante il numero 2795/10 NRG, annulla le ordinanze impugnate con rinvio per nuovo esame degli appelli proposti dall'indagato e dal PM al Tribunale di Ancona.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 marzo 2010. Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010