Sentenza 8 luglio 2008
Massime • 1
Ai fini della individuazione del luogo di consumazione del reato di occupazione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, deve aversi riguardo all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa piuttosto che al momento di costituzione del rapporto, tenuto conto che la condizione di illegalità dei lavoratori non consente la formalizzazione di un regolare rapporto di lavoro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/07/2008, n. 29494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29494 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 08/07/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 1116
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 016390/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MM SS, N. IL 21/11/1972;
2) MM RC, N. IL 06/07/1976;
3) BLU COOPERATIVA A R.L.;
avverso SENTENZA del 12/12/2007 CORTE APPELLO di TRIESTE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIRONI EMILIO GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. DE SANDRO Anna Maria, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori avv. Da Bormida R..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza in epigrafe ha confermato quella di primo grado con cui MM RA e MM GI, nonché la s.r.l. "Blu Cooperativa" in veste di responsabile civile per l'ammenda, erano stati condannati alla pena di 2 mesi di arresto ed Euro 7.000,00 di ammenda ciascuno, sostituita la pena detentiva con Euro 2.280,00 di ammenda per un totale di Euro 9.280,00, per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, comma 12, avendo la prima quale procuratore speciale della società ed il secondo di presidente del c.d.a., occupato alle proprie dipendenze due cittadini romeni privi di permesso di soggiorno (fatto accertato in Mortegliano il 15.3.2004).
Il difensore degli imputati e del responsabile civile ha proposto ricorso reiterando eccezione di incompetenza territoriale dell'A.G. di Udine, che aveva giudicato in primo grado, sull'assunto dell'avvenuto avviamento al lavoro degli stranieri in Basaluzzo e dell'irrilevanza del luogo di prestazione dell'attività lavorativa e deducendo l'avvenuta abolitio criminis a seguito dell'ingresso della Romania nell'U.E. a far tempo dal 1.1.2007 nonché violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità di MM RA, in difetto di prova di contatti "di natura operativo-funzionale" tra la stessa ed i cittadini stranieri.
Il ricorso è infondato.
Quanto all'eccezione di incompetenza, ed a prescindere dal richiamato e non confutato principio di cui a Cass., sez. 6, 4.5.2006, Battistella, in CED Cass., rv. 234348 circa l'irrilevanza di elementi sopravvenuti rispetto al momento in cui l'eccezione stessa è utilmente formulabile, decisivo è il rilievo che la previsione incriminatrice, sanzionando la condotta del datore di lavoro che "occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno", ha chiaramente riguardo all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa piuttosto che al momento della costituzione del rapporto, anche per il fatto che la condizione di illegalità dei lavoratori, non consentendo per ovvi motivi la formalizzazione di un regolare rapporto di lavoro, impone, per ciò stesso, di assegnare prevalenza al luogo di materiale esplicazione delle energie lavorative, ivi verificandosi, di fatto, la situazione descritta dalla norma ancorché i primi contatti e gli accordi tra datore di lavoro e lavoratori (nella specie mai seguiti, peraltro, dal completamento delle pratiche di assunzione od ammissione dei romeni tra i soci della cooperativa) siano avvenuti altrove. Infondato è anche il motivo concernente la prospettata abolitio criminis, alla luce di quanto statuito dalle sezioni unite di questa corte 27.9.2007, AG (alla cui integrale motivazione si rinvia), secondo la quale l'ingresso della Romania nell'U.E. non ha comportato il venir meno dell'illiceità delle condotte (sia nei casi in cui i cittadini extracomunitari figurino autori del reato che, per analoghe ragioni, nei casi in cui essi costituiscano gli elementi su cui cade la condotta del soggetto attivo) consumate anteriormente alla data di tale ingresso.
Da ultimo si osserva che la corte territoriale ha offerto adeguata giustificazione anche dell'estensione del giudizio di responsabilità a MM RA, non solo con riferimento alla sua condotta post factum, ma anche in relazione alla comprovata posizione direttiva di fatto esplicata dalla prevenuta, con particolare riguardo proprio al cantiere di Mortegliano, dove operavano i due cittadini romeni privi di permesso di soggiorno.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2008