Sentenza 24 giugno 2002
Massime • 1
Il contratto di mandato in forza del quale un soggetto si sia impegnato ad acquistare e a trasferire al mandante la proprietà di un certo numero di azioni di una società ha ad oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, nell'ambito del quale la proprietà si trasmette esclusivamente, a norma dell'art. 1378 cod. civ., mediante l'individuazione dei beni che ne formano oggetto. Pertanto, qualora le azioni non siano state individuate o siano confuse nel patrimonio del mandatario che ne abbia acquistate una quantità superiore, sussiste inadempimento del mandatario all'obbligo essenziale di ritrasferire al committente la cosa acquistata per suo conto, facendogliene acquistare la proprietà.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/06/2002, n. 9166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9166 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO NICASTRO - Presidente -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIUSEPPE MAZZINI 55, presso lo studio dell'avvocato BENEDETTO GARGANI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato ANTONIO MOSCHETTINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ST CL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VAL MAGGIA 26, presso lo studio dell'avvocato GIANNASIO MICHELE, difeso dall'avvocato LINO GIOVANNI GIORGIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1667/98 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione 4^ Civile, emessa l'11/02/98 e depositata il 12/06/98 (R.G. 3594/92);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/02 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
ST DI conveniva innanzi al Tribunale di Busto Arsizio ST ER e, deducendo che il medesimo non aveva eseguito l'operazione finanziaria (acquisto di 20.000 azioni della società Coninvest), per la quale gli aveva consegnato la somma di lire 300.000.000, e che intanto, con sentenza 18-5-1989, il Tribunale di Milano aveva dichiarato il fallimento della società, chiedeva la condanna dell'ST alla restituzione della somma, oltre accessori, e, subordinatamente, proponeva azione di indebito arricchimento. L'ST si costituiva e resisteva;
il Tribunale lo condannava al pagamento della somma richiesta con gli interessi e la rivalutazione dalla domanda, globalmente ed equitativamente liquidati nel 12% annuo.
Su gravame principale dell'ST ed incidentale del ST la Corte di Appello di Milano, con sentenza resa l'11/2/1998, confermava la condanna, osservando che l'ST non aveva dato esecuzione al mandato di acquistare 20.000 azioni della Coninvest ed intestarsele fiduciariamente, sicché si doveva ritenere inadempiente e non aveva titolo per trattenere la somma ricevuta;
che a nulla valeva che successivamente al conferimento del mandato l'ST si fosse reso acquirente di 50.000 azioni della società, dal momento che non aveva proceduto alla specificazione ed individuazione delle azioni acquistate nell'interesse del ST ed anzi aveva ceduto a terzi tutte le azioni acquistate ad eccezione di 9.500; che l'inadempimento risultava confermato dalla deposizione del teste Toppino, dalla quale emergeva come il ST, nonostante i numerosi abboccamenti con l'ST, non fosse riuscito a conoscere l'impiego della somma versata.
Avverso tale sentenza l'ST ha proposto ricorso per cassazione;
ha resistito con controricorso il ST, il quale ha depositato memoria.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo il ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, sostenendo che pure a seguito della cessione a terzi di 40.500 azioni della società è rimasto intestatario di un numero di azioni ( 48.500) più che doppio di quello per il quale ha ricevuto mandato, sicché è tutt'altro che inadempiente;
che dall'istruttoria espletata e, particolarmente, dalla deposizione del testo Toppino e dall'interrogatorio formale del mandante emerge che ha dato allo stesso comunicazione dell'esecuzione del mandato.
Il motivo si incentra sul tema del mandato ad acquistare azioni di società di capitali.
Argomentando dall'art. 1706 c.c., che conferisce al mandante il potere di rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario, la giurisprudenza di questa Corte ritiene che, in attuazione del principio consensualistico, la proprietà delle azioni, ove siano individuate e non siano confuse con il patrimonio del mandatario, si trasferisce al mandante automaticamente per effetto dell'acquisto del mandatario senza che sia necessario alcun atto di trasferimento.
Più precisamente, il meccanismo acquisitivo del mandante si articola in due trasferimenti, logicamente successivi, ma cronologicamente contestuali, uno dal terzo al mandatario attuato attraverso il negozio gestorio e l'altro successivo dal mandatario al mandante fondato sul contratto di mandato, che si realizza in via automatica senza necessità di ulteriore attività giuridica non appena posto in essere l'atto gestorio (Cass. 22.2.1952, n^ 477;
Cass. 28.1.1994, n. 728 sul problema in generale). Se, però, le azioni non siano individuate o siano confuse nel patrimonio del mandatario, come nel caso in cui venga acquistata una quantità di azioni superiore, l'acquisto del mandatario e quello del mandante avvengono a norma dell'art. 1378 c.c. mediante l'individuazione, per cui la mancanza di essa costituisce causa di inadempimento dell'essenziale obbligo del mandatario di ritrasferire al mandante le azioni acquistate per suo conto, facendogliene acquistare la proprietà (Cass. 9/1/1997, n^ 108; Cass. 11.6.1971, n. 1748). Nella specie la corte di merito ha ritenuto che il mandatario è inadempiente in quanto non ha acquistato 20.000 azioni specificate e quindi individuate nell'interesse del mandante e l'acquisto di 50.000 azioni non seguito dall'individuazione delle 20.000 non rileva ai fini dell'adempimento.
Per questo modo la corte ha ravvisato l'inadempimento nella violazione dell'obbligo del mandatario di specificare le azioni acquistate in esecuzione del mandato.
La corte ha aggiunto che il mandatario ha ceduto a terzi 40.500 delle 50.000 azioni acquistate e tanto conferma la mancata esecuzione del mandato;
con questo la corte ha ribadito il concetto che l'acquisto di un numero di azioni superiore a quello per il quale è stato conferito mandato non rappresenta esecuzione dello stesso, ove manchi la specificazione.
E, pertanto, la corte di merito si è adeguata ai principi sopra esposti.
Rimane superata la tematica concernente la comunicazione dell'avvenuta esecuzione del mandato.
Senza dire che la censura mossa sul punto alla sentenza impugnata si risolve nella richiesta di rivalutazione delle risultanze processuali, inammissibile in sede di legittimità. In conclusione, il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese (EURO 113,73) oltre onorari in euro 3000,00. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione, il 14 gennaio 2002. Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2002