Sentenza 5 maggio 1999
Massime • 1
Legittimato passivo alla citazione in opposizione a decreto ingiuntivo è esclusivamente il beneficiario dell'ingiunzione e, pertanto, nell'ipotesi in cui la citazione in opposizione a decreto ingiuntivo sia proposta e venga notificata nei confronti di un soggetto diverso da quello a favore del quale il decreto ingiuntivo sia stato pronunciato, si determina, con riferimento al requisito di cui al n. 2 dell'art. 163 cod. proc. civ. ed al primo inciso del primo comma dell'art. 645 cod. proc. civ. (che indica il ricorrente per decreto ingiuntivo come destinatario della citazione), una nullità della citazione, la quale, tuttavia, può essere sanata dalla costituzione in giudizio del soggetto legittimato, cioè del ricorrente per ingiunzione. Tale sanatoria opera con efficacia "ex tunc" nel caso di giudizi iniziati dopo il 30 aprile 1995, ai quali trova applicazione la norma dell'art. 164 terzo comma cod. proc. civ. nel testo novellato dall'art. 9 della legge 26 novembre 1991 n. 353, con la conseguenza che in tale caso infondatamente si deduce da parte del ricorrente che si sia costituito la tardività dell'opposizione, nel presupposto della consumazione del termine di quaranta giorni per la proposizione dell'opposizione, assumendosi che la costituzione sarebbe avvenuta al solo fine di eccepire la nullità (principio enunciato dalla Suprema Corte con riguardo ad un caso, nel quale, emesso il decreto ingiuntivo a favore di soggetto asseritosi titolare di una ditta individuale, l'opposizione era stata proposta e notificata nei riguardi di una S.a.s. della quale quel soggetto veniva indicato come "titolare" e si era, poi, costituito nel giudizio di opposizione quello stesso soggetto come titolare della ditta individuale).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/05/1999, n. 4470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4470 |
| Data del deposito : | 5 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE Presidente
Dott. Rosario DE MUSIS Consigliere
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere
Dott. Fabrizio FORTE Consigliere
Dott. Luigi MACIOCE Cons. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CASA DEL PARQUET s.a.s. in persona del legale rappresentante IL IL, elettivamente domiciliata in Roma, via Lomellina 9 , presso l'avv. Francesco Vetere , che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DO RO
- intimato -
avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 888 del 18.7.1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'1.2.1999 dal Relatore Cons.Luigi Macioce. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo diretto al Giudice di Pace di Cosenza, IL IL, "titolare della ditta omonima" con sede in Rende ed invocando quale prova scritta la fattura 20/95, chiedeva ingiungersi al cliente DA RO, quale saldo prezzo per la posa in opera di un pavimento in legno, il pagamento di lire 594.800. L'adì to GdP emetteva l'ingiunzione come richiesta. Avverso il decreto, notificato il 23.1.96, proponeva opposizione il DA nei confronti di IL IL, titolare della Casa del Parquet s.a.s. , mediante citazione a tale società notificata il 23.2.96: in tale atto il DA, sull'assunto che dai lavori di posa del parquet fosse derivata la rottura di una conduttura idrica e quindi l'allagamento del suo immobile, contestava di dovere alcunché per il prezzo dell'opera - essendo sufficiente l'acconto di lire 500.000 versato - ed in via riconvenzionale chiedeva la condanna della società opposta al ristoro dei danni pari a lire 3.129.000 oltre accessori. Con comparsa di risposta si costituiva ritualmente IL IL "legale rappresentante della ditta omonima" eccependo in primo luogo l'inammissibilità dell'opposizione avverso il d.i. da essa ottenuto, perché l'opposizione era stata proposta nei riguardi della s.a.s. e cioè di un soggetto non legittimato in alcun modo e, nel merito, negando ammissibilità (perché proposta nei confronti del non legittimato) e fondatezza alla riconvenzionale di danni. Il Giudice di Pace adì to, con sentenza 22/97 resa nei confronti di IL IL- "titolare della Casa del Parquet s.a.s.", disattesa l'eccezione pregiudiziale sull'assunto che, per effetto della costituzione in giudizio di IL IL, fosse rimasta sanata la nullità della citazione introduttiva e sul rilievo che la riconvenzionale proposta nei riguardi della s.a.s. dovesse ritenersi pienamente fondata, revocava il decreto e, compensato il credito per saldo prezzo con il credito indennitario del DA, condannava la IL quale legale rappresentante della Casa del Parquet s.a.s a pagare al DA il residuo di lire 2.499.200 oltre accessori. Proposto appello da IL IL, quale legale rappresentante della società predetta, deducente come primo motivo l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di legittimazione della società convenuta con riguardo al decreto emesso in favore della Ditta individuale, e come secondo motivo l'assenza di prova del nesso tra posa del parquet e danni, si costituiva il DA, ed il Tribunale di Cosenza in persona del G.I. in funzione di Giudice Unico con sentenza 18.7.97 rigettava l'appello stesso. Affermava il Tribunale in motivazione che, quanto alla prima censura, essa era infondata posto che nel giudizio di opposizione si era costituito, sanando la nullità della citazione, proprio il soggetto (IL IL titolare della Ditta omonima) che aveva chiesto ed ottenuto il decreto e che, quanto alla seconda doglianza, le prove in atti consentivano di ritenere certa la causalità del danno allegato. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso, con unico motivo, IL IL n.q. di legale rappresentante della Casa del Parquet s.a.s., notificando l'atto il 25.9.97. L'intimato DA non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del ricorso la società ricorrente censura - per violazione di legge e vizio di motivazione - la decisione del Tribunale di Cosenza di ritenere sanato il vizio dell'atto di opposizione per effetto della costituzione in giudizio del soggetto munito della effettiva legittimazione, posto che:
A) nessuna sanatoria avrebbe potuto derivare dalla costituzione in giudizio di soggetto non evocato in causa, quindi terzo rispetto al rapporto originato dalla citazione, sol dovendosi in tal caso dichiarare la nullità della sua costituzione e comunque dovendosi procedere a dichiarare inammissibile l'atto di opposizione come proposto;
B) comunque nessuna sanatoria si sarebbe dovuta nella specie accertare posto che la IL, come risultava chiaro dalla lettura della comparsa, se pur erroneamente intestata alla Ditta individuale, si era costituita per la s.a.s. ed al fine di eccepire la carenza di legittimazione della società e l'inammissibilità dell'opposizione.
Il ricorso, privo di fondamento, deve essere respinto. 1. È in primo luogo esatta l'affermazione dei Giudici del merito per la quale la costituzione del ricorrente per decreto ben può sanare il vizio dell'atto di opposizione che sia stato proposto nei confronti di altro soggetto (non ricorrente ne' beneficiario dell'ingiunzione): il legittimato passivo alla citazione in opposizione, proposta dal convenuto sostanziale ed attore processuale, è infatti il solo beneficiario dell'ingiunzione che, con la notificazione del decreto, ha esercitato la "provocatio" esibendo la propria titolarità del credito. Se, come inopinatamente occorso nella specie, la citazione in opposizione sia stata proposta nei riguardi di terzo non legittimato passivo, la citazione stessa sarà certamente nulla ai sensi degli artt. 163 n. 2 e 645 1 c.p.c. salvo che il soggetto legittimato, e cioè il ricorrente per ingiunzione, non abbia provveduto a costituirsi in giudizio in tal guisa sanando il vizio di nullità e la correlata inammissibilità della proposta opposizione. Nè, ad escludere l'efficacia sanante della costituzione avvenuta innanzi al GdP ad opera della IL quale titolare della ditta omonima, varrebbe invocare - come pretende l'odierna ricorrente - la pretesa "terzietà" della IL, questa essendo, giusta quanto detto ed alla luce degli atti del procedimento monitorio, non "terzo" ma l'unico soggetto legittimato. E tampoco potrebbe negarsi l'efficacia sanante "ex tunc" della ridetta costituzione, con salvezza della avverata consumazione del termine di quaranta giorni per l'opposizione, posto che la vicenda "de qua" deve essere regolata "ratione temporis" dal nuovo art. 164 3 comma c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 90 legge 353/90 ed efficace per i procedimenti instaurati dopo il 30.4.95 (ex art. 9 L.534/95), alla stregua del quale la costituzione del soggetto al quale compete di stare in giudizio induce la piena sanatoria dei termini di impugnazione ed opposizione che l'errore dell'atto abbia "medio tempore" prodotto ( cfr. S.U. 11394/96 e cass. 3694/98). 2. È in secondo luogo immune da censure l'affermazione del Tribunale per la quale tale sanatoria sarebbe stata provocata dalla costituzione in giudizio, con comparsa in opposizione, proprio della ricorrente per ingiunzione, la IL IL titolare della ditta individuale. Contrariamente alla opinione della ricorrente, alla lettura degli atti (consentita dalla natura del vizio denunziato) emerge infatti che non solo l'intestazione della comparsa di costituzione ma l'intero testo ascriveva alla IL come persona fisica l'intento di denunziare l'inammissibilità dell'opposizione proposta nei riguardi del terzo estraneo s.a.s. e che - come enunciato in comparsa - la costituzione della IL avvenne in virtù di procura "ad lites" dalla stessa, ed in proprio, conferita all'avv. Vetere (atto 25.11.93 per notar JE di San Giovanni in Fiore, rep. 18843).
P.Q.M.
la Corte di Cassazione, rigetta il ricorso.
Così' deciso in Roma il 1 febbraio 1999.