Sentenza 2 marzo 1999
Massime • 1
In mancanza di un esplicito obbligo assunto direttamente nei confronti dei dipendenti o dello stesso istituto previdenziale, l'inosservanza del trattamento minimo previsto dalla contrattazione collettiva del settore di attività dell'impresa comporta l'inapplicabilità delle riduzioni contributive sulle retribuzioni corrisposte e non già l'obbligo di versamento della contribuzione corrispondente alle maggiori retribuzioni previste dal contratto collettivo rispetto a quelle effettive.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/1999, n. 1761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1761 |
| Data del deposito : | 2 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI Presidente
Dott. Vincenzo TREZZA Consigliere
Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE Consigliere
Dott. Camillo FILADORO Cons. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BLINDATO EFFEPI S.R.L. (già s.n.c. EFFEPI di CO UC), in persona del legale rappresentente, UC CO, elettivamente domiciliato in Roma, via Giovan Battista Vico n. 31, presso l'avv. Enrico Scoccini, che la rappresenta e difende giusta procura agli atti unitamente all' avv. Massimo Bianchi di Rimini;
- ricorrente -
contro
INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, ing. Giovanni Billia, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n.17, presso gli avv. Fabrizio Correra e Leonardo Lironcurti, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale per atto notaio CO Lupo di Roma in data 2-5-96 Rep.27211
- intimato -
avverso la sentenza del Tribunale di Riminì del 1^ dicembre 1994-24 marzo 1995 n.197 del 1995.R.G. 3957/93 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 novembre 1998 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Udito l'avv. Massimo Bianchi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Rimini con sentenza 6 ottobre 1992 n.831 del 1992 accoglieva l'opposizione proposta dalla s.n.c. EFFEPI di UC CO, revocando il decreto ingiuntivo emesso su istanza dell'INPS per recupero di contributi previdenziali evasi a seguito del ricorso a fiscalizzazione non dovuta e per errato inquadramento dell'azienda nel settore artigiano.
Su appello dell' INPS, il Tribunale di Rimini riformava la decisione del primo giudice, dopo aver disposto consulenza tecnica, integrata a successiva relazione supplementare, sul controverso dato occupazionale dell'azienda, rilevante ai fini dell'inquadramento dell'azienda nel settore artigiano (legge 860 del 25 luglio 1956). I giudici di appello dichiaravano di condividere il principio affermato da questa Suprema Corte,nel periodo di vigenza della legge 860 del 1956, in ordine alla necessità di tener conto anche dei dipendenti amministrativi dell'azienda, in quanto collaboratori dell'impresa essenziali, non diversamente dai tecnici, al funzionamento dell'impresa (per il periodo successivo, l'art. 4 comma 2, n. 6 della legge 443 dell'8 agosto 1985, stabilisce espressamente che "sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta"). Tanto premesso, in linea generale, il Tribunale concludeva che, con riferimento alla s.n.c. EFFEPI, nel periodo in esame (1 marzo 1983-1 agosto 1985) vi era stato il superamento dei limiti occupazionali prescritti dall'art.2 della legge per 18 mesi su 29.
Quanto al beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali, concesso dalla legge 28 novembre 1980 n.783 solo alle imprese che assicurino ai dipendenti trattamenti economici non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, il Tribunale osservava che nel caso di specie, per il numero di dipendenti occupati, doveva escludersi l'applicabilità del contratto collettivo nazionale del lavoro del settore artigiano-metalmeccanico, dovendo applicarsi invece la normativa del corrispondente contratto dell'industria.
Poiché nel caso di specie per diciassette mesi sull'intero periodo considerato (1 marzo 1983- 31 luglio 1985) detti minimi retributivi non erano stati raggiunti, in forza del criterio della prevalenza, già applicato a proposito del computo del personale dipendente, "doveva concludersi per la non fruibilità da parte della EFFEPI degli sgravi fiscali già goduti e quindi per la recuperabilità da parte dell' Istituto dei benefici illegittimamente ricevuti". Avverso tale decisione propone ricorso la s.n.c. EFFEPI con tre distinti motivi, illustrati da memoria.
L'INPS non ha svolto difese in questa sede di legittimità, producendo solo procura speciale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli articoli 2 e 9 della legge 25 luglio 1956 n.860, nella parte in cui si stabilisce che può essere considerata artigiana "l'impresa che, non lavorando in serie, impieghi normalmente non più di dieci dipendenti" nonché insufficiente motivazione circa tale punto della controversia. Secondo la ricorrente, il Tribunale di Rimini avrebbe adottato un criterio di "normalità" ingiusto ed illegittimo, per giungere alla conclusione che essendo stato superato per diciotto mesi su ventinove il limite dei dieci dipendenti (calcolato tenendo conto anche degli impiegati amministrativi), la società non poteva essere considerata artigiana, secondo le disposizioni dettate dalla legge 860 del 25 luglio 1956. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all'art.2 della legge 860 del 1956, laddove si considera, erroneamente, come avvenuto il supero computando gli addetti all'amministrazione e comunque considerando anche frazioni inferiori all'unità.
I due motivi, da esaminare congiuntamente, perché connessi tra di loro, non sono fondati.
Deve innanzitutto rilevarsi che di recente le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno affermato il principio, secondo il quale, "nel computo dei dipendenti rilevante ai fini della qualificazione di un'impresa come artigiana, in relazione ai parametri fissati dalla legge 23 luglio 1956 n.860, devono essere inclusi anche gli impiegati addetti a mansioni amministrative, atteso che questi operano sotto la guida e la direzione dell'imprenditore e, pur non partecipando direttamente all'attività produttiva, sono addetti ad operazioni ausiliarie ed indispensabili alla lavorazione ed alla resa del servizio (Cass. S.U. 1050 del 4 febbraio 1997; in senso conforme, Cass. 11863 del 1992, 5354 del 16 maggio 1995, 7688 e 7691 del 21 agosto 1996. In senso contrario Cass. 526 del 1985, 5436 del 17 giugno 1997). Il Collegio aderisce pienamente all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte.
Infatti, dalla formulazione dell'articolo 2 della citata legge, nel suo complesso, non è desumibile alcuna distinzione tra personale "tecnico" ed "amministrativo".
Il primo comma dello stesso articolo 2 stabilisce che: "Per lo svolgimento della sua attività, l'impresa artigiana può valersi con le limitazioni di cui al seguente comma, della prestazione d'opera di personale dipendente, purché questo sia sempre personalmente guidato e diretto dallo stesso titolare dell'impresa".
Secondo quanto già affermato da questa Suprema Corte (Cass. 5354 del 1995), il termine guida non può intendersi riferito solo al lavoro tecnico, ricomprendendo anche le attività impiegatizie che il titolare non ritenga di riservare a se stesso.
Quanto all'altro termine contenuto nel primo comma dello stesso art.2 della legge, ("direzione") , esso ribadisce esclusivamente la necessità di una partecipazione diretta dell'imprenditore artigiano all'attività lavorativa, già richiesta dall'art.1 della stessa legge e dall'articolo 2083 codice civile. Per quanto riguarda il criterio di calcolo adottato per la determinazione del numero dei dipendenti, esso è senza dubbio quello più favorevole alla posizione della società ricorrente(pag.4). Infatti, è appena il caso di ricordare che il consulente tecnico nominato dall'ufficio ha tenuto conto "della prestazione di lavoro effettivamente resa nell'arco del mese e non della semplice iscrizione a libro paga. ma senza effettivo contributo alla produttività della ditta, per assenze a vario titolo giustificate". Come rileva lo stesso consulente tecnico di ufficio, l'accertamento è stato eseguito "tenendo conto delle unità presenti o meno tutto il mese in azienda, ragguagliando i giorni di assenza e le ore non lavorate, in caso di part-time alle unità lavorative" (pag.3 relazione del consulente tecnico di ufficio).
In tal modo, il consulente tecnico (e quindi il Tribunale che ha fatto proprie le conclusioni della stessa consulenza, utilizzando così il medesimo criterio, definito "temperato") ha mostrato di tener conto dell'insegnamento di questa stessa Corte, secondo il quale "non possono ... cumularsi i dipendenti assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro con gli eventuali sostituti" (Cass. 5354 del 1995 cit., v. anche Cass. 2104 del 1982 e 5678 del 1992). Il secondo profilo di censura, contenuto nel secondo motivo, prospetta la necessità di una neutralizzazione delle frazioni di attività lavorativa del singolo lavoratore part-time inferiori ad una unità impiegata a tempo pieno, ai fini del calcolo del numero complessivo dei dipendenti.
La ricorrente osserva in proposito che la sentenza impugnata avrebbe -a suo avviso, erroneamente- tenuto conto anche delle prestazioni di lavoro a part-time, valutate dal consulente tecnico aritmeticamente, in relazione alle ore effettivamente lavorate (rapportate in termini percentuali rispetto all'orario "normale" di lavoro) . Anche tale censura è da rigettare.
I giudici di merito si sono infatti attenuti scrupolosamente allo spirito ed alla lettera della legge, la quale dispone che "Ai fini della qualificazione dell'azienda, dell'accesso a benefici di carattere finanziario e creditizio previsti dalle leggi, nonché della legge 2 aprile 1968, n.482,i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti, in proporzione all'orario svolto riferito alle ore lavorative ordinarie effettuate nell'azienda, con arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale" (comma 12,art.5, del decreto legge 30 ottobre 1984 n.726, convertito in legge 19 dicembre 1984 n.63, non modificato sul punto dalla legge 108 dell'11 maggio 1990, art.1).
Se pertanto una critica è possibile formulare al riguardo, essa è solo quella che il consulente non abbia provveduto ad arrotondare alla unità, secondo quanto stabilito dalla legge, la frazione di orario -da riferire a ciascun dipendente ad orario parziale -in tutti i casi in cui le ore lavorate da ciascuno di essi avevano superato la metà dell'orario "ordinario" di lavoro effettuato nell'azienda (come è avvenuto ad esempio nei mesi di settembre, ottobre e dicembre 1983, febbraio, marzo, maggio, agosto e dicembre 1984, gennaio 1985). Tale risultato, in quanto più favorevole alla società ricorrente, non è censurabile da parte della stessa.
Inammissibile, ancor prima che infondato appare il primo motivo di ricorso, nel quale si deduce che in ogni caso il Tribunale di Rimini avrebbe utilizzato un criterio ingiusto ed illegittimo per affermare la "normalità" del superamento del limite dimensionale consentito, che -secondo una consolidata giurisprudenza di questa stessa Corte- potrebbe essere apprezzata solo con riferimento ad un periodo triennale di osservazione.
La ricorrente ribadisce il principio, affermato dalla decisione n. 2104 del 27 febbraio 1988, secondo la quale, "con riguardo al criterio della normalità, adottato con riferimento all'impiego di non più di dieci dipendenti per all'individuazione dell'impresa artigiana della legge n.860 del 1956 (art.2 secondo comma, lettera a)), il giudice ..deve fare riferimento al periodo di tre anni, in via di applicazione analogica del criterio che risulta prescelto dalla legge stessa (all'art.9, settimo comma), ai fini della revisione di ufficio dell'iscrizione all'albo".
La censura non coglie tuttavia nel segno.
Infatti, anche se si ritenesse applicabile alla ipotesi in esame il periodo di tre anni - previsto dall'art.9 della legge del 1956 ai fini della revisione d'ufficio dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane (v. Cass. 7309 del 1983 e 981 del 1982)- i risultati non sarebbero comunque quelli ipotizzati dalla ricorrente. Secondo le risultanze della consulenza tecnica di ufficio, per 18 mesi (sui 29 considerati: marzo 1983-luglio 1985) il numero massimo di dipendenti consentito è stato superato, seppur per frazioni di una unità.
Ora, anche a voler riferire -secondo la prospettazione della ricorrente- tale dato numerico al maggior arco temporale di trentasei mesi, previsto ad altri fini dall'art.9 della legge 860 del 1956, dovrebbe egualmente concludersi che il limite dimensionale di dieci dipendenti, consentito per le imprese artigiane che non lavorano in serie (lettera a) comma 2 dell'art.2) è stato continuativamente superato dalla EFFEPI, la quale ha "normalmente" utilizzato più di dieci dipendenti in più della metà del periodo considerato. La disposizione di legge successiva, dettata dall'art.5 comma 5 della legge 8 agosto 1985 n.443, la quale -con una disposizione innovativa-
prevede il mantenimento dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane che abbiano superato fino ad un massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno i limiti indicati dall'art.4,primo comma, non è evidentemente applicabile "ratione temporis" al caso di specie che riguarda interamente il periodo anteriore alla entrata in vigore della legge.
Con il terzo ed ultimo motivo, la ricorrente denuncia infine violazione di legge e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'art.2070 codice civile ed alle altre norme che regolano l'ambito di efficacia dei contratti collettivi post corporativi, in connessione alle norme di legge che regolano la fiscalizzazione degli oneri sociali per le aziende artigiane, le quali impongono il rispetto del contratto collettivo del proprio settore di appartenenza ed, in particolare, la corresponsione di retribuzioni non inferiori ai minimi tabellari.
Secondo la società ricorrente, la stessa aveva sempre applicato ai propri dipendenti la normativa prevista dai contratti collettivi nazionali dei lavoratori dipendenti da imprese artigiane operanti nel settore metalmeccanico. In ogni caso, dovrebbe dichiararsi il diritto della stessa società alla fiscalizzazione degli oneri sociali (dovendosi considerare come del tutto temporaneo l'inquadramento della stessa impresa nel settore industria).
Il Tribunale di Rimini aveva invece adottato un criterio, quello della "prevalenza" del tutto ignoto alle norme di legge, valutando tra l'altro tale prevalenza in relazione ad un periodo , enucleato dall'INPS, senza alcun aggancio a dati effettivi.
Tra l'altro, in alcuni periodi, la società ricorrente aveva addirittura erogato retribuzioni superiori a quelle previste dalla contrattazione collettiva del settore industria-metalmeccanici (gennaio-ottobre 1984).
Anche tale motivo è da rigettare.
Per un verso, la ricorrente ripropone le censure già formulate nei primi due motivi, a proposito del numero dei dipendenti e dei criteri del supero del limite dimensionale consentito alle imprese artigiane. Per altro verso, la ricorrente muove alcune censure relative alla applicabilità del contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici- industria, che non possono essere condivise.
La giurisprudenza costante di questa Suprema Corte ha già avuto modo di precisare che la condizione dell'applicazione dei contratti collettivi posta dalla lege 28 novembre 1980 n.782,subordina (a differenza di quanto previsto dall'art.2 della legge 573 del 1977 e 4 della legge 502 del 1978) il riconoscimento del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali alla circostanza che l'impresa assicuri ai propri dipendenti "trattamenti economici non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative..".-
Con tali espressioni, il legislatore ha voluto condizionare il beneficio non all'integrale applicazione dei contratti collettivi, ma solo alla garanzia del trattamento economico minimo ivi fissato (Cass. 8847 del 9 ottobre 1996, 5217 del 5 giugno 1996, V. anche Cass. 3969 del 18 aprile 1998; cfr. però Cass. 1898 del 4 marzo 1997 e 195
dell'11 gennaio 1997). In questa ottica, pertanto, non può esservi alcun contrasto di queste disposizioni in materia di fiscalizzazione con la norma dell'art.2070 codice civile. Come hanno ricordato le Sezioni Unite di questa Suprema Corte (con la decisione n. 266 del 1997), il datore di lavoro è ancora libero di applicare un contratto collettivo di lavoro del tutto diverso da quello corrispondente a quello dell'attività da lui svolta(ed, al limite di non applicarne alcuno), nel caso in cui non vi sia obbligato dalla sua appartenenza sindacale.
In tal caso, egli rimarrà esposto alle eventuali rivendicazioni del personale dipendente che potrebbe dedurre la non conformità al precetto costituzionale di cui all'art.36 del trattamento economico applicato.
Nel caso, tuttavia, in cui intenda fruire della fiscalizzazione degli oneri sociali, egli deve assicurare "ai propri dipendenti trattamenti economici non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative o presenti in seno al CNEL". Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato che per diciassette sui ventinove mesi accertati, il minimo del contratto collettivo nazionale metalmeccanici-industria non è stato raggiunto, concludendo "per la non fruibilità da parte della EFFEPI degli sgravi fiscali già goduti e quindi per la recuperabilità da parte dell'Istituto dei benefici illegittimamente ricevuti". Tali conclusioni sono in linea con il principio affermato da questa Suprema Corte, secondo il quale l'inosservanza del trattamento minimo previsto dalla contrattazione collettiva del settore di attività dell'impresa, comporta l'inapplicabilità delle riduzioni contributive sulle retribuzioni corrisposte e l'obbligo di versamento all'INPS delle relative differenze contributive (anche se non fa sorgere l'obbligo di versamento della contribuzione corrispondente alle maggiori retribuzioni previste dal contratto collerttivo rispetto a quelle effettive, in mancanza di un esplicito obbligo assunto direttamente nei confronti dei dipendenti o dello stesso Istituto previdenziale (Cass. 195 dell'11 gennaio 1997). Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Nessuna pronuncia sulle spese, non avendo l'Istituto svolto difese in questa sede.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Nulla per le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 1998
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 1999