Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/07/1999, n. 7922
CASS
Sentenza 22 luglio 1999

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L'indennizzo dovuto al lavoratore ai sensi dell'art. 2, comma settimo, del D.Lgs. n. 80 del 1992, a compensazione del danno da lui subito per effetto della tardiva attuazione, da parte dello Stato italiano, della direttiva comunitaria in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, ha struttura di un credito di lavoro e funzione risarcitoria, a prescindere dalla riconducibilità della fattispecie nella generale previsione dell'art. 2043 cod. civ.. Ne consegue che, posta l'inerenza della prestazione in argomento con il rapporto di lavoro, i crediti consequenziali decorrono e possono essere azionati dal momento del loro inadempimento e cioè dalla data della perdita retributiva che l'indennizzo mira a compensare, non rilevando che la perdita stessa avvenga in un momento anteriore all'entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 80 del 1992. Tale data è da collocare, anche ai fini della decorrenza della prescrizione, all'atto della declaratoria del fallimento datoriale, atteso che una diversa e successiva decorrenza, in quanto inidonea a riparare adeguatamente il pregiudizio subito a condizioni non meno favorevoli di quelle previste dal diritto interno per situazioni analoghe (come previsto dall'ordinamento comunitario), farebbe assumere alla relativa norma un significato non conforme ai principi fissati da quest'ultimo ordinamento.

La procura generale "ad litem", espressamente prevista dall'art. 83, comma secondo, cod. proc. civ., se proveniente da un ente e, per esso, all'epoca da un organo abilitato a conferirla, resta imputabile all'ente medesimo anche in futuro e finché non venga revocata, indipendentemente dalla sorte che nel frattempo abbia potuto subire l'organo che l'ha rilasciata. Infatti l'atto pubblico, una volta che sia stato legittimamente emesso, non è più atto di un organo, bensì dell'ente in cui il primo si immedesima in base al cosiddetto rapporto organico, senza che rilevi che tale organo non sia più esistente al momento dell'inizio del procedimento in cui si utilizza l'atto pubblico, in quanto sostituto da un organo diverso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/07/1999, n. 7922
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7922
    Data del deposito : 22 luglio 1999

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