Sentenza 22 luglio 1999
Massime • 2
L'indennizzo dovuto al lavoratore ai sensi dell'art. 2, comma settimo, del D.Lgs. n. 80 del 1992, a compensazione del danno da lui subito per effetto della tardiva attuazione, da parte dello Stato italiano, della direttiva comunitaria in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, ha struttura di un credito di lavoro e funzione risarcitoria, a prescindere dalla riconducibilità della fattispecie nella generale previsione dell'art. 2043 cod. civ.. Ne consegue che, posta l'inerenza della prestazione in argomento con il rapporto di lavoro, i crediti consequenziali decorrono e possono essere azionati dal momento del loro inadempimento e cioè dalla data della perdita retributiva che l'indennizzo mira a compensare, non rilevando che la perdita stessa avvenga in un momento anteriore all'entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 80 del 1992. Tale data è da collocare, anche ai fini della decorrenza della prescrizione, all'atto della declaratoria del fallimento datoriale, atteso che una diversa e successiva decorrenza, in quanto inidonea a riparare adeguatamente il pregiudizio subito a condizioni non meno favorevoli di quelle previste dal diritto interno per situazioni analoghe (come previsto dall'ordinamento comunitario), farebbe assumere alla relativa norma un significato non conforme ai principi fissati da quest'ultimo ordinamento.
La procura generale "ad litem", espressamente prevista dall'art. 83, comma secondo, cod. proc. civ., se proveniente da un ente e, per esso, all'epoca da un organo abilitato a conferirla, resta imputabile all'ente medesimo anche in futuro e finché non venga revocata, indipendentemente dalla sorte che nel frattempo abbia potuto subire l'organo che l'ha rilasciata. Infatti l'atto pubblico, una volta che sia stato legittimamente emesso, non è più atto di un organo, bensì dell'ente in cui il primo si immedesima in base al cosiddetto rapporto organico, senza che rilevi che tale organo non sia più esistente al momento dell'inizio del procedimento in cui si utilizza l'atto pubblico, in quanto sostituto da un organo diverso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/07/1999, n. 7922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7922 |
| Data del deposito : | 22 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale PONTRANDOLFI - Presidente -
Dott. Vincenzo MILEO - rel. Consigliere -
Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. Stefano Maria EVANGELISTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CA AN, GH LO, DO NN, TR EL, AL IA, CO ZI, ED IO, SC IA, CE AR, AT CI, BA MI, AM NO, DE CO M SA, BA IO, AN AT, PA EN, IN IG, MA DA, SI AR, DE SI DO, CO EP, RT OB, DE SI EL, OR IN, TO AR, GO NA, CA EL, RD ZI, OV LI, UT EL, ZA NO, IA AR HI, UR NO, DALLA PA EN, OL AZ, IE IE MB, TR NA AR, IA AR, AN IN, DA OS SI, DO TY, domiciliati in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato CLAUDIO MONDIN, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati IG CANTARINI, ZI TADRIS, ANTONIO TODARO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1415/96 del Tribunale di TREVISO, depositata il 02/10/96 R.G.N.801/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo MILEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, l'accoglimento del secondo motivo, l'assorbimento del terzo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorsi del 26 febbraio 1993 PE TE ed altri 48 lavoratori convenivano in giudizio l'INPS e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore delle retribuzioni loro non corrisposte da imprese dichiarate fallite, per periodi di lavoro prestato successivamente al 23.10.1983, secondo gli importi ammessi allo stato passivo delle relative procedure, ed a norma della Direttiva Comunitaria n. 80/1987, attuata in Italia soltanto con D.L.vo n. 80 del 27.1.1992. Precisavano che il diritto all'indennizzo nei confronti dello Stato per la ritardata attuazione della cennata Direttiva comunitaria, affermato dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea con sentenza del 19.11.1991, non poteva subire le limitazioni previste dal Decreto di attuazione indicato, essendo quest'ultimo in contrasto con la normativa europea, e dunque illegittimo. In via subordinata optavano per la condanna dei convenuti al pagamento secondo le previsioni del menzionato Decreto di attuazione, ferma restando in ogni caso la liquidazione di interessi e rivalutazione sulle somme dovute.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri eccepiva, in via preliminare, la nullità della propria chiamata in giudizio per omessa specificazione dell'amministrazione statale di riferimento, nonché il difetto di legittimazione passiva ai sensi del Decreto di attuazione predetto e la incompetenza funzionale del Pretore ex art.95 c.p.c.- Nel merito deduceva la prescrizione del diritto risarcitorio fatto valere, essendo decorso il termine quinquennale di cui all'art.2947 c.c., nonché la decadenza dalle azioni secondo il disposto dell'art. 2 del ripetuto Decreto, e contestava la fondatezza delle domande e la spettanza degli accessori richiesti, non configurandosi nella specie la causa di lavoro. Alle medesime deduzioni si associava l'INPS, contestando altresì il proprio difetto di legittimazione passiva ed evidenziando la inammissibilità delle domande dei lavoratori in pendenza delle procedure concorsuali, non essendosi ancora verificato alcun danno nei loro confronti.
Il giudice adito, con sentenza non definitiva del 15 febbraio 1995, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio, condannava l'INPS genericamente a corrispondere ai ricorrenti gli importi richiesti ai sensi dell'art. 2, comma VII, del Decreto n. 80/92, e secondo i criteri di motivazione, rinviando per il resto alla pronuncia definitiva. Avverso tale decisione proponevano appelli, principale, l'INPS nei confronti dei ricorrenti e della Presidenza del Consiglio, ed incidentale i lavoratori, insistendo, il primo, per la declaratoria della prescrizione ex art. 2947 c.c., nonché deducendo la erronea indicazione degli accessori, da calcolare soltanto a decorrere dalla domanda giudiziale, nei limiti dei massimali di importi erogabili dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 2, comma VII, Decreto n. 80/92, e la inesatta applicazione del quarto comma della medesima norma in tema di detrazione di quanto già percepito dai ricorrenti ed in ordine ai parametri ivi fissati (nel costituirsi, la Presidenza del Consiglio eccepiva la incompetenza funzionale del giudice adito - ai sensi degli artt. 25 c.p.c. e 7 cpv. R.D. 1611/33 - e comunque il giudicato formatosi sul proprio difetto di legittimazione passiva come dichiarato in sentenza); riproponendo, i lavoratori, le domande formulate in prima istanza, soprattutto in ordine alla ritenuta illegittimità delle norme del Decreto in tema di limitazioni all'ammontare dell'indennizzo reclamabile per la ritardata attuazione della direttiva C.E.E. nella materia in esame.
Con sentenza del 2.10.1996 il Tribunale di Treviso rigettava la eccezione di incompetenza riproposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con riferimento al giudicato formatosi sulla declaratoria di difetto di legittimazione passiva emessa dal Pretore;
accoglieva l'appello dell'INPS limitatamente ai rilievi concernenti la decorrenza della eccepita prescrizione ed i criteri di calcolo dell'indennità erogabile dal Fondo di Garanzia, fissando la prima al momento della dichiarazione di fallimento delle singole imprese, e ritenendo valide le considerazioni prospettate dall'Istituto in ordine alla corretta interpretazione della normativa di riferimento circa i secondi;
rigettava, invece, il secondo motivo di gravame afferente al dictum del Pretore in tema di interessi e rivalutazione, ritenuti decorrenti dal momento di insorgenza del danno e pertanto dalla dichiarazione di fallimento;
rigettava, altresì, la impugnazione incidentale, ritenendo la normativa del Decreto di adeguamento, in punto di parametri e modalità dell'esercizio dell'azione di responsabilità per violazione del diritto comunitario, pienamente compatibile con i principi in materia fissati dalla Corte europea nella sentenza del 19.11.1991 ai punti 41 - 42 e 43.
Avverso la decisione di appello PE TE ed altri quaranta lavoratori, come in rubrica indicati, hanno proposto ricorso per cassazione, ancorandolo a tre motivi;
resiste l'INPS con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di impugnazione i ricorrenti denunciano violazione del decreto legge n. 293 del 16.5.94, convertito in legge n. 444 del 15 luglio 1994; del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 30.9.1993 nella medesima materia;
e degli artt. 1722 segg. Cod. civile.
Deducono la nullità del ricorso in appello da parte dell'INPS, in quanto proposto dai propri legali sulla base di una procura speciale ad litem, peraltro mai prodotta agli atti, rilasciata dal Commissario Straordinario Dr. Colombo in data 7 ottobre 1993, laddove, cessata la gestione commissariale il 31 marzo 1994 e nominato il nuovo Presidente dell'Istituto nel successivo dicembre 1994, l'atto di impugnazione, formulato il 7 febbraio 1996, poteva validamente essere effettuato unicamente all'esito ed in conformità di procura speciale rilasciata dal Presidente in carica a tale momento, non potendosi ritenere la protrazione dei poteri del Commissario Straordinario, ormai decaduto, anche in detto momento. La censura è infondata.
Al riguardo va osservato, anzitutto, che detta procura risulta prodotta agli atti ritualmente, sia pure in copia, come emerge dalla documentazione allegata dalla parte;
ed in secondo luogo che la stessa appare validamente conferita ed utilizzata, con analoghe conseguenze in tema di validità della impugnazione, atteso che, come da consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, la procura ad litem, espressamente prevista dall'art. 83, comma secondo, cod. proc. civile, se proveniente da un Ente e, per esso, all'epoca del rilascio da un organo abilitato a conferirla, resta imputabile all'Ente medesimo anche in futuro, e finché non venga espressamente revocata, indipendentemente dalla sorte che nel frattempo abbia potuto subire l'organo rilasciante. Ed invero l'atto pubblico, una volta che sia stato legittimamente emesso, non si appartiene più all'organo da cui promana, bensì all'Ente in cui il primo si immedesima in base al cd. rapporto organico, senza che rilevi la circostanza che tale organo non sia più esistente al momento dell'inizio del procedimento in cui si utilizza l'atto pubblico, in quanto sostituito da un organo diverso (cfr. ex plurimis: Cass. n. 9992/1994). Con il secondo motivo di ricorso i lavoratori, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 25 c.p.c. e degli artt. 6 e 7 R.D. 30.10.1933, n. 1611, deducono che il Tribunale di Treviso, decidendo nel merito la controversia, non ha colto la valenza dell'eccezione formulata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri circa l'applicazione del principio della competenza del foro erariale - prospettazione, peraltro, neppure necessaria, trattandosi di competenza inderogabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e, pertanto, anche in sede di legittimità -, sicché detta competenza esclusiva si apparteneva al Tribunale di Venezia, nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato.
Il rilievo è infondato, per un duplice ordine di considerazioni.
In primo luogo, va osservato che detta eccezione è stata validamente delibata dal giudice di appello, il quale ne ha escluso correttamente la consistenza evidenziando che la sentenza pretorile, per la parte in cui ha ritenuto il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'attuale procedimento, in difetto di specifica impugnazione sul punto è passata in cosa giudicata;
sicché, trattandosi di eventuale diritto risarcitorio azionabile unicamente nei confronti dell'INPS, ogni questione residuale circa la competenza in tema di foro erariale ne risulta preclusa, atteso che detta Presidenza non è più parte in senso tecnico nello stesso procedimento.
Nè, d'altronde, ciò posto, induce a diverse conclusioni il fatto che l'INPS, nell'atto di appello, abbia formulato impugnazione anche nei confronti della Presidenza del Consiglio, in quanto in concreto, poi, nessuna domanda è stata proposta verso la stessa, la cui posizione tecnica in quel giudizio, afferendo a mera difesa processuale, non ha scalfito il dictum sul difetto di legittimazione passiva come ribadito dal Tribunale, il quale non ha preso alcuna decisione di merito nei confronti della medesima Presidenza. Con la terza censura i ricorrenti denunciano vizio di motivazione della sentenza, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 4 e 7, del Decreto L.vo n. 80/92 e della Direttiva C.E.E. n. 80/97, come interpretata ed integrata dalla Corte di Giustizia (ex art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.).
Deducono che i giudici di merito, nella decisione circa il riconosciuto risarcimento del danno in loro favore, hanno errato in una duplice direzione, afferente alla decorrenza della prescrizione eccepita dall'INPS ed ai parametri da applicare in concreto ai fini del quantum, atteso che la prima, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, va fissata non al momento della pronuncia dichiarativa del fallimento del datore di lavoro, ma a quello di attuazione della Direttiva C.E.E., che si configura quale elemento costitutivo di un diritto ex novo al risarcimento;
ed i secondi vanno adottati in conformità dei criteri fissati dalla stessa direttiva e non diversamente, come invece avvenuto nella specie, pena la illegittimità della decisione conseguente.
Il motivo è inconsistente in entrambe le prospettazioni formulate.
Quanto alla decorrenza della prescrizione, va evidenziato che l'obbligo fatto allo Stato dall'ordinamento comunitario, di assicurare la riparazione del danno derivante dalla mancata attuazione, nel termine stabilito, di una direttiva preordinata ad attribuire, ai singoli, diritti di contenuto ben individuato sulla base del contenuto della stessa, comporta, di necessità, che la norma interna, attuativa di tale obbligo, venga interpretata ed applicata alla stregua dell'ordinamento comunitario, onde garantire l'adeguamento a questo della normativa interna. Di guisa che, con riguardo all'indennizzo dovuto al lavoratore per il danno derivante dalla mancata attuazione della Direttiva C.E.E. in oggetto - in materia di tutela dei lavoratori subordinati nel caso di insolvenza datoriale ed ai sensi dell'art. 2, comma settimo, del D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 80, emanato al fine di dare attuazione alla menzionata direttiva -, stante la riconoscibilità, secondo l'ordinamento comunitario, del diritto del singolo lavoratore alla riparazione del pregiudizio subito per il ritardo nella medesima attuazione, deve ritenersi che l'indennizzo predetto abbia la struttura di un credito di lavoro e funzione risarcitoria, a prescindere dalla riconducibilità della fattispecie alla generale previsione dell'art. 2043 cod. civile. Con il logico corollario che, posta la inerenza della prestazione ivi prevista al rapporto di lavoro, i crediti consequenziali decorrono e possono essere azionati dal momento del loro inadempimento, e pertanto dalla data della perdita retributiva che l'indennizzo mira a compensare - non rilevando che la perdita stessa avvenga in un momento anteriore all'entrata in vigore del cennato D.L.vo n. 80 del 1992 da collocare, anche ai fini della decorrenza della prescrizione, all'atto della declaratoria del fallimento datoriale, atteso che una diversa e successiva decorrenza, in quanto inidonea a riparare adeguatamente il pregiudizio subito, a condizioni non meno favorevoli di quelle previste dal diritto interno per situazioni analoghe, come previsto dall'ordinamento comunitario, farebbe assumere alla relativa norma di previsione un significato non conforme ai principi fissati da quest'ultimo.
Circa, poi, la seconda doglianza, ritiene il Collegio che nessuna violazione si configura nella specie, nei termini e secondo la formulazione dei ricorrenti in ordine ad una pretesa disapplicazione dei criteri risarcitori delineati dal diritto comunitario;
giacché la correttezza della decisione pretorile al riguardo, confermata dal Tribunale, risulta congruamente motivata nella sentenza impugnata, con riferimento alla pronuncia della Corte Europea ivi richiamata, che ha stabilito analoghi, precisi parametri sul punto, in assenza di specifica disciplina comunitaria al riguardo.
In definitiva la decisione per cui è gravame non appare inficiata da alcuno dei vizi ovvero dalle violazioni di legge prospettati alla stregua e sulla base di mera interpretazione di parte;
per l'effetto il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civile, e vanno liquidate e poste a carico dei ricorrenti in solido, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte: rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in L. 10.800, oltre all'onorario difensivo, liquidato complessivamente in L. 4.000.000 (quattromilioni).
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 1999