Sentenza 10 luglio 2008
Massime • 1
In tema di gratuito patrocinio, il difensore ha diritto alla liquidazione anche degli onorari relativi all'attività di redazione dell'istanza di ammissione e a quella di esame e studio del provvedimento che ha definito il procedimento anche qualora lo stesso non sia stato impugnato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/07/2008, n. 38474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38474 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2008 |
Testo completo
74
38 4 74 /0 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 10/07/2008
SENTENZA
N. 1562 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE PRESIDENTE
REGISTRO GENERALE 1. Dott. FOTI GIACOMO CONSIGLIERE
2. Dott. AMENDOLA ADELAIDE N. 041347/2006 "
" 3. Dott. BRICCHETTI RENATO
" 4. Dott. BLAIOTTA ROCCO MARCO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO
CORTE D'APPELLO di PALERMO
nei confronti di :
N. IL 00/00/0000 1) SANTORO GIAMPIERO
N. IL 00/00/0000 2) MINISTERO DELLE FINANZE
avverso ORDINANZA del 29/05/2006
TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO
sentita la relazione fatta dal Consigliere
AMENDOLA ADELAIDE latte/sentita le lusioni dei Pr r
Vincenzo Geraci, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con ordinanza del 29 maggio 2006, depositata il 1° giugno successivo, il
Presidente del Tribunale di sorveglianza di Palermo rigettava l'opposizione proposta dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Palermo avverso il decreto in data 20 gennaio 2006 con il quale era stato disposto il pagamento in favore dell'avvocato Giampiero Santoro dei compensi relativi all'attività professionale prestata nell'interesse di UC NI, imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
In motivazione osservava il giudicante che le censure relative alla retribuibilità di talune voci, quali quella per la redazione della istanza di ammissione al beneficio, in quanto «anteriore alla produzione degli effetti», e quella per l'esame della ordinanza di definizione del procedimento, in quanto di pertinenza del successivo grado del procedimento, non avevano fondamento, in ragione della specifica previsione di cui all'art. 109 d.P.R. n. 115 del 2002 in base al quale gli effetti dell'ammissione al
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gratuito patrocinio decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata e della pertinenza alla esplicazione del mandato difensivo e della redazione (e presentazione) della istanza, e dell'esame dell'ordinanza di definizione del procedimento.
1.2 Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Palermo, chiedendone l'annullamento per violazione di legge, avendo il giudice di merito confermato il diritto del difensore a essere retribuito per la redazione dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, malgrado il suo carattere di attività propedeutica alla produzione degli effetti dell'ammissione, il cui onere non potrebbe, perciò stesso, essere posto a carico dell'erario. Quanto poi alla ripetibilità dell'onorario relativo all'esame e allo studio del provvedimento conclusivo del procedimento, la funzionalità di tale attività all'esperimento del ricorso per cassazione, ammessa dal decidente, ne confermerebbe
1 l'estraneità al giudizio al quale si riferisce il decreto di liquidazione e la pertinenza, invece, all'eventuale, successivo grado del procedimento.
1.3 Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dott. Vincenzo Geraci, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.
2.1 Le doglianze sono infondate.
Questa Corte ha già avuto modo di osservare che l'invocato art. 109 d.P.R. n. 115 del
2002, laddove precisa che gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio decorrono dalla data di presentazione dell'istanza, non esclude affatto la retribuibilità dell'attività di redazione della stessa, posto che è al momento del deposito che la richiesta di materializza sul piano giuridico (confr. Cass. pen., sez. 4°, 6 novembre
2007, n. 46764). A ciò aggiungasi che per la verità la norma sembra dettata al fine di attrarre, attraverso la retroattività degli effetti dell'ammissione, nel regime giuridico suo proprio, l'attività del difensore, piuttosto che essere indirizzata a escludere attività prodomiche e funzionali al conseguimento dell'obiettivo, come quella di compilazione dell'istanza.
Né ha senso il rilievo che la domanda di ammissione al patrocinio è atto proprio della parte, perché ciò non esclude che essa, quando sia materialmente redatta dal difensore, debba comunque essere retribuita.
Infine l'art. 75 d.P.R. n. 115 del 2002, stabilendo che «l'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse», evidenzia l'intento del legislatore di compensare in pieno, e senza zone franche, l'attività professionale di assistenza dei non abbienti.
Neppure è fondato l'assunto secondo cui non sarebbe ripetibile l'onorario per esame e studio del provvedimento che ha definito il procedimento nel corso del quale il difensore ha espletato la propria attività, pertinendo il relativo compenso all'eventuale, successivo grado del giudizio.
2 All'uopo è sufficiente rilevare che ben potrebbe questo non essere mai celebrato, proprio a seguito di decisione del difensore di non attivarlo, evenienza che lascerebbe illogicamente senza remunerazione un'attività comunque espletata. dunque Il rigetto del ricorso si impone unquo.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 luglio 2008.
Il Presidente L'Estensore
Dott. Adelaide Amendola Dott. Carlo Giuseppe Brusco th fre
CONTE
DEPOSITATO IN CANCELLERA
-9 OTT. 2008
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