Sentenza 13 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/04/2001, n. 5557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5557 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri'Maģistr5 55 7 to SEZIONE TERZA, CIVI me demo morale GIULIANO R.G.N. 17128/98 Dott. Angelo Presidente 19329/98 Dott. Ugo Consigliere FAVARA Cron. 12105 Dott. Vincenzo SALLUZZO Consigliere 2015 Dott. Francesco TRIFONE © Consigliere Rep. Dott. Giovanni Battista PETTI Rel. Consigliere Ud. 23/11/00 ha pronunciato la seguente SEN TENZA 4. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 3000 ANAS, ENTE NAZIONALE DELLE STRADE, in persona del 13 APR. 2001 Commissario legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli Uffici dell' AVVOCATURA GENERALE DELLO CANCELLERIA STATO, da cui è difesa per legge;
ricorrente
contro
TT CA VED ON ON STEFANO, ON MARCO;
intimati - 2000 e sul 2° ricorso n° 19329/98 proposto da: 1897 CA VED ON, ON STEFANO, ON TT 1 MARCO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CAIO MARIO 7, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO PALENZONA, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato PAOLO ROSA, giusta delega in atti;
controricorrenti e ricorrenti incidentali
contro
ANAS, ENTE NAZIONALE DELLE STRADE, in persona del Commissario legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli Uffici dell AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difesa per legge;
controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 209/98 della Corte d'Appello di TRENTO, emessa il 17/02/98 e depositata il 12/05/98 (R. G. 209/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/00 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato Diego GIORDANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 28 maggio 1992, LE FR, NE ST e NE CO, rispettivamente moglie 2 e figli di NE SE, deceduto il 10 novembre 1990 a seguito di sinistro stradale, convenivano dinan- zi al Tribunale di Trento l'Ente Nazionale delle Strade (ANAS) e ne chiedevano la condanna al risarcimento dei non patrimoniali conseguenti danni patrimoniali e all'evento. Precisavano che il NE SE era deceduto il 10 novembre 1990 nei pressi di Clès, per la presenza di una lastra di ghiaccio sulla sede stradale, che aveva determinato lo sbandamento dell'auto e la morte del conducente. L'Anas si costituiva e contestava sia l'an che il quantum delle pretese. Con sentenza del 4 giugno 1995 il Tribunale accer- tava che la responsabilità prevalente del sinistro era ascrivibile per il 70% all'ente e per il 30% al condu- cente;
quindi liquidava il danno morale al coniuge ed ai figli, tenendo conto della riduzione del 30%, ma nei limiti del chiesto originariamente per 300 milioni. La decisione era appellata dall'ANAS sia per l'an che per il quantum, e con appello incidentale dagli eredi del defunto, sia per il concorso di colpa che per la limitazione del liquidato, che non teneva conto del- la natura del debito di valore, e per l'omessa liquida- zione del danno patrimoniale. 3 . 1431 sentenza del 12 La Corte di appello di Trento, con maggio 1998 così decideva: .rigettava l'appello dell'ANAS; in parziale accoglimento dell'appello incidentale degli eredi NE, condanna 1' ANAS a pagare ai sud- detti a titolo di risarcimento danno la somma di lire 300 milioni, oltre rivalutazione monetaria dal 10 no- vembre 1990 secondo indici Istat ed interessi al tasso annuo del 7% da calcolarsi sui singoli importi ottenuti anno per anno a seguito di rivalutazione;
con limita- zione, dopo intervenuto pagamento da parte dell'ANAS delle somme dovute in base alla sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, alle differenze ancora ri- sultanti dovute, con relativi rivalutazione ed interes- si, sempre secondo i criteri precisati, sino alla data della presente sentenza, e con interessi legali da tale data al saldo effettivo;
condanna 1' ANAS alla rifusione delle spese del grado. Contro la decisione ricorre 1' ANAS deducendo due motivi;
resistono gli eredi NE con controricorso e a questo ul- ricorso incidentale illustrato da memoria;
timo replica l'ANAS. I ricorsi sono stati previamente riuniti. MOTIVI DELLA DECISIONE 4 л I l ricorso principale è infondato, così come il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il se- condo che la parte espressamente dichiara condizionato, per le seguenti considerazioni. A. Precede l'esame del ricorso principale. Con il primo motivo si deduce l'error in iudicando e l'omessa motivazione sul punto della liquidazione del danno morale, non essendo, si assume, dimostrata l'esistenza di un reato (omicidio colposo) imputabile all'Anas. Il motivo è infondato;
ed invero dall'intero conte- sto dell'articolata motivazione, chiaramente si evince che il giudice, nel liquidare il danno morale ha preso cognizione della contestuale esistenza dell'illecito penale (omicidio colposo) come fatto storico accertato anche per l'elemento soggettivo (colpa grave da negli- genza) imputabile ai responsabili Anas. Tale cognizione appartiene alla sfera del devolutum del giudice civile, in relazione alla pretesa risarci- toria inerente a tale voce di danno. Con il secondo motivo si deduce l'eccessività della valutazione equitativa dei danni morali. Ma le censure non investono la correttezza dei criteri equitativi scelti dai giudici del merito (che adottano le tabelle lombarde pur commisurando il danno morale ai 2/3 del 5 M danno biologico) ma propongono criteri alternativi, de- cisamente riduttivi, che non inficiano la congruità della valutazione equitativa adottata dal giudice del merito. Neppure sussiste il profilo del vizio della motiva- zione, la quale appare analitica ed adeguata sul punto. B. Esame del ricorso incidentale. Il primo motivo è infondato. Ed in vero il ricor rente deduce il giudicato interno sul punto della li- quidazione degli interessi compensativi e della rivalu- tazione, che si discosterebbero dai criteri indicati dalle S.U. nel noto arresto del 1995 n. 1712. Ma difetta l'interesse a ricorrere sul punto, posto che la liquidazione è più favorevole al ricorrente;
a parte la scarsa comprensibilità del motivo, che dunque difetta anche di specificità. Il secondo motivo è assorbito, essendo condizionato all'accoglimento del ricorso principale. Sussistono giusti motivi per compensare tra le par- le spese ed onorari di questo giudizio di cassazio- ti ne.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo, e compensa tra le parti le spese del giudi- 6 zio di cassazione. Roma, 23 novembre 2000. IL PRES IL CONSIGLIERE EST. f Rakh Il maple ( CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, lì 13 APR. 2001 IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista E I O T N R E O C CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 27.6.2011 serie 4 al n.33270 versate € 161,77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 el 30/5/2002) 7 IDENTE funcion hoses 290000 1087 124.11 4567 2056 8067 12ου 161, FL 1 T