Sentenza 18 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/02/2002, n. 2354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2354 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2002 |
Testo completo
2 E 6 N A 8 I O 5 9 I 1 R . Z / N A 4 A / T - 02 354/02 R 6 T 2 U B S . B I I R . G L P /0 R icurazione;
. E A 4 D T R . L B E A A D T A D I I 1 S E R 3 N REPUBBLICA ITALIANA T 1 E E S N . T E I N S A A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E M Gion 5607 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA composta dai magistrati presidente Enrico Papa rel. consigliere Giulio Graziadei Giuseppe Falcone 66 Salvatore Di Palma 66 Achille Meloncelli 66 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ES ET, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Gracchi n. 137, presso l'avv. Gianluigi Malandrino, che lo difende per procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
Comune di Albano Laziale, in persona del Commissario 7 straordinario dott. Fernando Guida, elettivamente domiciliato in M 8 7 2 1 " Roma, via Cola di Rienzo n. 271, presso l'avv. Costantino Tessarolo, che lo difende per procura a margine del controricorso;
resistente per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 84/34 del 12 ottobre-10 novembre 1999; sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Malandrino, per il ricorrente;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dario Cafiero, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. La Corte, considerato: -che ES ET, agente di assicurazione in Albano Laziale, ha versato l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, con riferimento al 1991, nella misura contemplata per il V settore della tabella allegata al d.l. 2 marzo 1989 n. 66 (convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 1989 n. 144), riguardante, oltre alle attività di bar e di commercio al minuto di alimentari, bevande, libri, giornali, articoli sportivi, oggetti d'arte e culturali, tabacchi ed altri generi di monopolio, carburanti e lubrificanti, anche le attività di “intermediazione del commercio"; -che il Comune di Albano, con avviso di accertamento, ha reclamato il pagamento dell'ulteriore somma di lire 169.900, sostenendo l'applicabilità della più consistente tariffa di cui al IX M 2 " settore della predetta tabella, inerente, oltre alle attività professionali ed artistiche, alle attività di "servizi vari"; -che l'impugnazione proposta dal contribuente contro detto avviso è stata respinta dalla Commissione tributaria provinciale di Roma;
-che la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza depositata il 10 novembre 1999, ha rigettato il gravame del ET, osservando che l'attività d'intermediazione dell'agente di assicurazione non attiene allo scambio dei beni elencati nel V settore, ma si concretizza in una prestazione di servizi, riconducibile nel IX settore;
-che il ET, con ricorso notificato il 17 gennaio 2000, ha chiesto la cassazione della sentenza della Commissione. regionale, criticandola per avere interpretato in senso restrittivo la nozione di “intermediazione del commercio”, la quale invece dovrebbe abbracciare anche l'intermediazione svolta dell'agente di commercio, cui l'agente di assicurazione va assimilato;
-che il Comune ha replicato con controricorso e poi ha depositato memoria illustrativa;
-che questa Corte, con sentenza 21 luglio 2000 n. 9601, ha affermato che l'attività dell'agente di assicurazione, ai fini dell'iciap, deve essere inquadrata fra i “servizi vari” del IX settore della citata tabella;
-che tale enunciato ed i rilievi che lo sorreggono vanno confermati e condivisi, tenendosi conto che le attività comprese M 3 nel V settore, anche per la parte attinente all'intermediazione, riguardano il commercio di beni materiali, e che l'agente di assicurazione, pur rientrando nell'ampio genus degli agenti di commercio, non si pone come intermediario nella circolazione di quei beni, ma offre un servizio, con compiti ed indici di redditività vicini a quelli dell'assicuratore (compreso nel contiguo X settore); -che il ricorso, pertanto, deve essere respinto;
-che la novità della questione al tempo dell'instaurazione di questa fase processuale rende equa la compensazione delle relative spese;
p.q.m.
-rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio. Roma, 16 novembre 2001. Il presidente ما شود Il consigliere rel. est. Алги Наталий كس IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA NO AT Oggi __ 1.8 FEB. 2002. IL CANCELLIERE C1 NO AT 6 8 E 9 1 N / 5 O 4 . I / Z N 6 2 A - A . R I B R T . R . S P . I L A L D G A T A E L D . U E R B D B E I A I T S T R A N N I T 1 E E 3 S S R 1 I E E . A T 4 N A M