Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/05/2015, n. 27094
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Sentenza 26 maggio 2015

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Il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356, commesso mediante la realizzazione di un edificio sul terreno di un soggetto che ne assume fittiziamente la titolarità, si consuma nel momento in cui lo stabile viene ultimato e di conseguenza acquistato per accessione da parte del proprietario del suolo, perché tale momento segna anche il limite temporale dell'afflusso dei capitali attribuibili a terzi. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione di merito secondo cui il reato doveva ritenersi consumato nel momento in cui era stata perfezionata la procedura di accatastamento dell'immobile).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/05/2015, n. 27094
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27094
    Data del deposito : 26 maggio 2015

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