Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 10 luglio 2015 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 10 luglio 2015 |
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- 1. Avvocato per il Divorzio internazionaleRiga75 · https://www.familylawboschetti.com/filiazione-e-minori/responsabilita-genitoriale/ · 20 novembre 2024
- 2. Sentenza Cassazione Civile n. 161 del 05https://www.laleggepertutti.it/
- 3. Sentenza Cassazione Civile n. 37061 del 26https://www.laleggepertutti.it/
- 4. Sentenza Cassazione Civile n. 7103 del 03https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 03/03/2022, (ud. 26/01/2022, dep. 03/03/2022), n.7103 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente – Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere – Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere – Dott. SCALIA Laura – Consigliere – Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 9567/2021 proposto da: M.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via Cicerone n. 28, presso lo studio dell'avvocato Rampelli Elisabetta, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Prioreschi Maurilio, Tortorella Silvia, giusta procura in calce …
Leggi di più… - 5. Le nuove norme processuali in materia di persone, minorenni e famiglia (d.lgs. n. 149/2022): prime letture sinteticheGiuseppe Buffone · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Giuseppe Buffone Giustizia Insieme propone ai suoi lettori una serie di contributi relativi alla riforma della procedura civile, per conoscere, approfondire e discutere. L'articolo presentato riguarda la riforma dei procedimenti in materia di persone, minori e famiglia. I precedenti articoli: 1. La trattazione scritta. La codificazione (art. 127-ter c.p.c.) 2. La riforma del processo civile in Cassazione. Note a prima lettura 3. La riforma del processo civile in appello. Le disposizioni innovate dal D. Lgs n. 149/2022 4. La riforma dell'esecuzione forzata: le novità del D. Lgs n. 149/2022 5. Le nuove disposizioni in materia di processo del lavoro Sommario: 1. Regime transitorio – 2. …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/05/2019, n. 12193Provvedimento: 12193-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZION E SEZIONI UNITE CIVILI Com posta da - Pri mo Presidente - G iova n n i MAM MON E stra niero Stefa no SCHIRO' - Presidente d i Sezione - Fel ice MANNA - P reside nte d i Sezione - R . G . N . 1 0 1 0 1/ 2 0 1 7 cro n .)'I )g2 E n rica D'ANTONIO - Consigl iere - U P - Luigi Giova n n i LOMBARDO - Consigl iere - 6/ 1 1/20 1 8 Maria Giovanna SAMBITO - Consigliere - In co.so di diffusione del A l berto GIUSTI - Consigl iere - pn,>sente prowed:mento Una RUBINO - Consigl iere - omettere le generalità e G u ido M E RCOLINO - Consigliere Re I . - 9i: élitli dati identificativi, a norn18 c1ei!'art. 52 d.i�lS. …Leggi di più...
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- 2. Trib. Minorenni Trento, sentenza 05/05/2025Provvedimento: TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TRENTO N. 201/2025 MIN. Il Tribunale per i Minorenni di Trento, riunito in Camera di Consiglio in persona dei signori: Dott. SPADARO GIUSEPPE Presidente relatore Dott. GALLO GIOVANNI Giudice Dott.ssa PARIS EMANUELA Giudice Onorario Dott. AZZOLINI GIULIO Giudice Onorario Visti gli atti del procedimento n. 201/2025 MIN. relativo alla minore nata a Persona_1 SA, in Marocco il 12.12.2019, cittadina marocchina e figlia di e Parte_1 , a seguito del ricorso proposto dal P.M.M. in sede (dd. 14.04.2025) ai sensi dell'art. 33 Per_2 della Convenzione dell'Aja concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in …Leggi di più...
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- 3. Trib. Lanciano, sentenza 25/11/2024, n. 399Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati Dr. Massimo CANOSA Presidente Dr. Giovanni NAPPI Giudice D.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 109/2024 R.G., rimessa a decisione all'udienza a trattazione scritta del 21.11.2024 e vertente TRA n. a Atessa il 4.5.1980, CF Parte_1 C.F._1 difesa dal'Avv. Daniela Bottini ATTRICE C/ n. a Manchester il 29.8.1979 CP_1 CONVENUTO CONTUMACE OGGETTO: regolamentazione esercizio della potestà genitoriale. CONCLUSIONI L'Avv. Daniela Bottini per conclude: “Voglia il …Leggi di più...
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- 4. Trib. Milano, sentenza 24/11/2025, n. 8971Provvedimento: N. 46990/2022 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MILANO SEZIONE 9° CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est. dott. Valentina Di Peppe Giudice dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 13/12/2022, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 8/7/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 12/11/2025 promossa DA c.f. nato a [...] il Parte_1 C.F._1 29/05/1978, rappresentato e difeso dall'avv. FONTANA …Leggi di più...
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- 5. Trib. Ferrara, sentenza 29/01/2025, n. 104Provvedimento: RG 151 / 2024 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei magistrati Dott. Stefano Scati Presidente relatore Dott. Paolo Sangiuolo Giudice Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1 ZAMPOLLO MARIA CRISTINA nei confronti di ) con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2 CARRETTA MARTINA PUBBLICO MINISTERO intervenuto Oggetto: divorzio giudiziale All'udienza del 28 gennaio 2025 la causa è stata rimessa in decisione di fronte al Collegio sulle seguenti conclusioni il ricorrente Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Articolo 1Allegato
CONVENZIONE SULLA COMPETENZA, LA LEGGE APPLICABILE, IL RICONOSCIMENTO, L'ESECUZIONE E LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI RESPONSABILITA' GENITORIALE E DI MISURE DI PROTEZIONE DEI MINORI
(conclusa il 19 ottobre 1996)
Gli Stati firmatari della presente convenzione,
Considerando che e' opportuno rafforzare la protezione dei minori nelle situazioni a carattere internazionale,
Desiderando evitare conflitti fra i loro sistemi giuridici in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle misure di protezione dei minori,
Ricordando l'importanza della cooperazione internazionale per la protezione dei minori.
Confermando che il superiore interesse del minore e' di rilevanza fondamentale,
Constatando la necessita' di rivedere la convenzione del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorita' e la legge applicabile in materia di protezione dei minori,
Desiderando stabilire disposizioni comuni a tal fine, tenendo conto della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, del 20 novembre 1989,
Hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Articolo 1
1. La presente convenzione ha come fine:
a) di determinare lo Stato le cui autorita' sono competenti ad adottare misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore;
b) di determinare la legge applicabile da tali autorita' nell'esercizio della loro competenza;
c) di determinare la legge applicabile alla responsabilita' genitoriale;
d) di assicurare il riconoscimento e l'esecuzione delle misure di protezione in tutti gli Stati contraenti;
e) di stabilire fra le autorita' degli Stati contraenti la cooperazione necessaria alla realizzazione degli obiettivi della convenzione.
2. Ai fini della convenzione, l'espressione "responsabilita' genitoriale" comprende la potesta' genitoriale o ogni altro rapporto di potesta' analogo che stabilisca i diritti, i poteri e gli obblighi dei genitori, di un tutore o altro rappresentante legale nei confronti della persona o dei beni del minore. - Articolo 2
Articolo 2
La convenzione si applica ai minori dal momento della loro nascita fino al raggiungimento dell'eta' di 18 anni.
- Articolo 3Articolo 3
Le misure previste dall'art. 1 possono vertere in particolare su:
a) l'attribuzione, l'esercizio e la revoca totale o parziale della responsabilita' genitoriale, nonche' sulla sua delega;
b) il diritto di affidamento, che comprende il diritto di occuparsi della persona del minore, e in particolare il diritto di decidere sul suo luogo di residenza, nonche' il diritto di visita, che comprende il diritto di portare il minore, per un periodo di tempo limitato, in un luogo diverso da quello della sua abituale residenza;
c) la tutela, la curatela e gli istituti analoghi;
d) la designazione e le funzioni di ogni persona o organismo incaricato di occuparsi della persona o dei beni del minore, di rappresentarlo o di assisterlo;
e) il collocamento del minore in una famiglia di accoglienza o in un istituto, o la sua assistenza legale tramite kafala o istituto analogo;
f) la supervisione da parte delle autorita' pubbliche delle cure fornite al minore da ogni persona incaricata di occuparsi del minore;
g) l'amministrazione, la conservazione o la disposizione dei beni del minore.