Articolo 1 della Legge 13 maggio 1983, n. 197
Articolo 2
Versione
3 giugno 1983
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Versione
21 marzo 1993
Art. 1. Della Cassa depositi e prestiti

Con effetto dal 1 luglio 1983 la Cassa depositi e prestiti, avente ((personalita' giuridica, nonche')) organizzazione, patrimonio e bilanci separati da quelli dello Stato, e' disciplinata dalla presente legge, nonche' dalle altre norme che, vigenti alla stessa data, non risultino con essa in contrasto.
Dalla medesima data la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, presso il Ministero del tesoro, e' soppressa.
Il Parlamento esercita il controllo sull'attivita' della Cassa depositi e prestiti per il tramite della Commissione parlamentare di vigilanza alla quale continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro primo, articoli 3, 4 e 5, del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 , e successive modificazioni e integrazioni.
Entrata in vigore il 21 marzo 1993
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