Sentenza 26 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2001, n. 2787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2787 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2001 |
Testo completo
T Aula 'B' 02 787/0 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE Oggetto NE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente - R.G.N. 3200/98 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Cron. 5780 Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Ud.13/12/00 Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig.IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 3000 12.6 FEB. 2001. INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in IL CANCELLIERE persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, CANCELLERIA presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIGANTE GIUSEPPE, CERIONI VINCENZO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MP TE, elettivamente domiciliato in ROMA P.LE CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato 2000 MIRAGLIA ANNA CATERINA, che lo rappresenta e difende 5431 unitamente all'avvocato MANTOVANI BRUNO, giusta delega -1- in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 1354/97 del Tribunale di NOLA, depositata il 22/10/97 R.G.N. 13/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/00 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato CERIONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 22 ottobre 1997 il Tribunale di Nola rigettava l'appello proposto dall'PS avverso la sentenza resa dal locale Pretore del lavoro il 18 gennaio 1995 con cui, sulla base delle documentazione sanitaria prodotta, l'PS era stato condannato ad erogare al sig. TO EF l'indennità giornaliera di ricovero per tubercolosi relativamente al periodo dal 16. febbraio 1993 al 18 maggio dello stesso anno. Il Tribunale disattendeva le argomentazioni dell'PS sulla necessità di una consulenza tecnica per l'accertamento dei fatti clinici posti a base del ricovero, affermando che la documentazione sanitaria, proveniente da qualificata struttura pubblica, evidenziava che la degenza si era collegata alla patologia tubercolare in fase attiva poiché la sintomatologia accertata all'atto del ricovero costituiva inequivoco indice della reviviscenza della patologia polmonare sofferta dallo TO, per cui stante la completezza degli elementi conoscitivi, la consulenza sisi appalesava superflua, dovendo anch'essa basarsi : necessariamente sulla diagnosi del ricovero e dalle indagini cliniche ivi espletate. Avverso detta sentenza propone ricorso l'PS affidato ad un unico motivo. Lo TO ha depositato controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE L'PS denunzia violazione ed errata applicazione dell'art. 15 del RD 14.4.1939 n. 636 e difetto di motivazione, nonché mancata applicazione del disposto di cui all'art. 445 cpc per avere il Tribunale omesso la richiesta consulenza tecnica, sostenendo che la documentazione sanitaria proveniente da struttura pubblica, pur rimanendo nell'ambito della libera delibazione del giudice, non era tale da escludere l'ausilio tecnico e se ammessa avrebbe avuto il merito di consentire all'esperto di accertare che la broncopatia cronica riacutizzata non poteva essere assimilata ad una tbc cronica in fase attiva per riacutizzazione. Il ricorso non merita accoglimento. In primo luogo non si comprende da dove l'PS ricavi quest'ultima circostanza (trattarsi cioè di broncopatia cronica riacutizzata), che peraltro non si traduce in una precisa doglianza rispetto a quanto accertato in fatto dal Tribunale, ossia che sia alla diagnosi di ricovero, sia alla luce degli accertamenti successivamente espletati nella struttura pubblica si era evidenziata una tbc attiva. w Si imputa invero al Tribunale di non avere disposto la consulenza tecnica, ma da questo rilievo non può conseguire l'annullamento della sentenza impugnata perché ad esso non si ricollegano censure tali da inficiare il giudizio del Tribunale, non essendo stati evidenziati errori nella valutazione della documentazione medica relativa al ricovero ospedaliero. Il Tribunale invero ha motivato le ragioni del mancato ricorso all'accertamento tecnico, affermando di aver risolto la questione medica oggetto del giudizio fondandosi sulla chiarezza ed inequivocità dei referti ospedalieri, in base alla considerazione che anche la consulenza avrebbe necessariamente dovuto basarsi sugli stessi elementi. In tal senso, anche con riguardo al disposto dell'art. 445 cod. proc. civ., la sentenza è conforme ai principi più volte enunciati e cioè che anche nell'esercizio del proprio potere discrezionale - il giudice di merito, di fronte alla specifica istanza di parte, ha l'obbligo di giustificare il mancato ricorso all'ausilio di un esperto e di dimostrare, con motivazione adeguata, di aver potuto risolvere sulla base di corretti criteri tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, non potendo respingere l'istanza di ammissione della consulenza tecnica e ritenere non provati i fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare, senza incorrere nel vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione (Cass. 7 dicembre 1991 n.13209, 12 novembre 1993 n.11169). Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese del giudizio liquidate in lire 16000 oltre lire tre milioni per onorari. Così deciso in Roma il 13 dicembre 2000. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Guylich Primulbrianll т еги Ɑ O H Phille I N G I I I V D S IN Ä L T N L L I L O D Z O IL COLLABORATORE DI CANCELLINGA U V Ɑ I I A V Depositata in Cancelleria O S I 1 V Ä 1 N N - J O S 8 I D O - oggi, 26 FEB. 2001 S N 4 C I I 8 S E V A T IL COLLABORATORI I N I N I ' S V DI CANCELLERM 'V N N G I O L E I E V T I S O O S ' V G I