Versione
19 dicembre 2012
19 dicembre 2012
Art. 14-bis. (( (Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore).)) (( 1. La revoca e la cessazione di diritto dell'efficacia dell'omologazione del piano del consumatore hanno luogo ai sensi dell'articolo 11, comma 5.
2. Il tribunale, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, dichiara cessati gli effetti dell'omologazione del piano nelle seguenti ipotesi:
a) quando e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attivita' inesistenti;
b) se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore.
3. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera a), e' proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto.
4. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), e' proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.
5. La dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.
6.Si applica l'articolo 14, comma 5 )) ((1))
2. Il tribunale, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, dichiara cessati gli effetti dell'omologazione del piano nelle seguenti ipotesi:
a) quando e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attivita' inesistenti;
b) se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore.
3. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera a), e' proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto.
4. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), e' proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.
5. La dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.
6.Si applica l'articolo 14, comma 5 )) ((1))
Commentari • 14
- 1. Il piano di ristrutturazione dei debiti, D.Lgs. n. 14/2019Antonio Sticchi · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 23.970058
[…] Il legislatore si è occupato anche dei profili patologici del piano, si prevede, all'art. 14 bis della Legge 3/2012, che l'accordo di composizione della crisi possa essere sia risolto che annullato, la risoluzione si ha per inadempimento: il debitore non adempie alle obbligazioni assunte nell'accordo permettendo a ciascun creditore di chiedere la risoluzione; l'annullamento si ha in caso di frode del debitore che con dolo o colpa grave aumenta o diminuisce il passivo o sottrae una parte dell'attivo. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 84
- 1. Trib. Messina, sentenza 23/05/2025, n. 20Provvedimento: […] D.Lgs. n. 14/2019; di non aver subito per cause agli stessi imputabili uno dei provvedimenti già previsti dagli artt. 14 e 14 bis della Legge n. 3/2012 e di non versare in una delle condizioni ostative di cui all'art. 69 C.C.I.I. - hanno proposto un Piano del consumatore, al fine di ripianare la propria situazione debitoria, con annessa istanza per l'applicazione delle misure protettive cautelari richieste ai sensi dell'art. 70 CCII e segnatamente la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che avrebbero potuto pregiudicare la fattibilità del piano, con richiesta di divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del presente procedimento.Leggi di più...
- O.C.C.·
- art. 69 CCII·
- art. 67 CCII·
- misure protettive·
- art. 71 CCII·
- art. 51 CCII·
- piano di ristrutturazione dei debiti·
- sovraindebitamento·
- crediti chirografari·
- crediti privilegiati·
- omologazione piano·
- art. 70 CCII