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19 dicembre 2012
19 dicembre 2012
Art. 14-duodecies. (( (Creditori posteriori). )) (( 1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicita' di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, lettere c) e d), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.
2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. )) ((1))
2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. )) ((1))
Commentari • 8
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/ · 4.5618744
[…] Bernardi, in questa Rivista, per cui “al credito del legale che ha assistito il debitore sovraindebitato deve riconoscersi natura prededotta e ciò alla stregua della previsione contenuta nell'art. 14 duodecies co. 2 della legge n. 3/2012 trattandosi di credito sorto in funzione della liquidazione, dovendosi ritenere che la diversa previsione contenuta nell'art. 13 co. 4 bis l. n. 3/2012 (come modificato dalla legge conv. 176/2020), sia frutto di un mero difetto di coordinamento non sussistendo ragioni per diversificare il trattamento del compenso dell'avvocato nelle tre procedure di sovraindebitamento”. [9] Tribunale di Como 18 dicembre 2019, est. […]
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Giurisprudenza • 27
- 1. Trib. Arezzo, sentenza 24/11/2023, n. 64Provvedimento: […] Quanto alle prime, la norma (che riprende pedissequamente la dizione contenuta nell'art. 14-duodecies, comma 2, della legge 3/2012; scelta peraltro discutibile in un contesto, quella del nuovo Codice, in cui il binomio occasionalità-funzionalità contemplato dall'art. 111 della legge fallimentare è invece tramontato) non qualifica affatto il credito professionale come prededucibile (come invece fanno ad esempio l'art. 25- ter, comma 12, per la figura dell'esperto, oppure gli artt. 99 e seguenti per i finanziamenti nell'ambito del concordato), limitandosi ad esprime una regola generale valevole in sede di riparto (in particolare, nel dibattuto rapporto con i crediti di natura ipotecaria). […]Leggi di più...
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