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Sentenza 21 dicembre 2023
Sentenza 21 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/12/2023, n. 51224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51224 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2023 |
Testo completo
<SPn>SENTENZA sul ricorso proposto da 1. Procura Generale della Corte di appello di Roma 2. ES SP, in persona del legale rappresentante pro tempore avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 24 gennaio 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paternò Raddusa;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
sentiti il difensore della parte civile ricorrente, Avvocato Fabio Santaniello che ha concluso come da ricorso;
il difensore di EM SP", Avvoca1:o Francesca Coppi, che ha ribadito difese e conclusioni di cui alle memorie allegate agli atti;
l'Avvocato generale dello Stato nell'interesse della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi con l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
il difensore dell' imputato, Avvocato Giorgio Martellino, che, richiamando il tenore della memoria depositata, ha chiesto dichiararsi inammissibile o comunque la reiezione del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 51224 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 22/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Roma, OL SO, all'epoca dei fatti componente del Consiglio di Stato, è stato ritenuto responsabile di più fatti di corruzione in atti giudiziari, avvinti dalla continuazione, commessi in concorso con altri soggetti separatamente giudicati e condannato alla pena ritenuta di giustizia nonché al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili Gemmo Spa, ES SP e Presidenza del Consiglio dei ministri. 2. In particolare, il Tribunale, facendo leva sulle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese da IE AM, separatamente giudicato (nelle forme di cui all'art 444 cod. proc. pen. per gli stessi fatti), integrate ab externo dalle ulteriori emergenze probatorie acquisite nel corso del giudizio, con riguardo alla contestazione di cui al capo 1) della rubrica, ha ritenuto che l'utilità ivi descritta (la nomina del padre dell'imputato, PE Orazio SO, quale presidente del collegio arbitrale chiamato a definire il contenzioso tra la "TA SP" e la "Sti SP" relativo ad un subappalto concesso dalla prima alla seconda), costituiva tratto fondante sia della corruzione di cui all'art. 319 ter in relazione all'art 318 cod. pen., ascritta all'imputato perché in tal modo remunerato da AM ( che alla detta nomina aveva contribuito seguendo gli interessi della "Sti SP" per conto dell'imprenditore Enzo IG) per aver messo a servizio dello stesso la propria funzione di Consigliere di Stato, in linea con quanto emerso anche in relazione ad alcuni dei fatti descritti al capo 2) della rubrica;
sia di quella ex art. 319 ter in relazione all'art 319 cod. pen. riferita al compenso pattuito per retribuire, sempre nell'esercizio della relativa funzione giudiziaria, i favori resi all'avvocato Stefano NT (separatamente giudicato e componente del medesimo collegio arbitrale indicato da "TA SP"), quale difensore delle imprese riferibili all'imprenditore EO e in relazione a diversi contenziosi definiti (in epoca precedente e successiva alla detta nomina del padre dell'imputato quale presidente del citato collegio arbitrale) presso il Consiglio di Stato ( con l'imputato quale componente dei diversi collegi interessati). Con riguardo alla imputazione di cui al capo 2), il Tribunale ha ritenuto l'imputato per un verso responsabile della corruzione ex artt. 319-ter in relazione all'art. 318 cod. pen. per i diversi importi, elargiti nel tempo da IE AM, correlati alla funzione del SO e non raccordati al compimento di specifici atti, non diversamente da quanto ritenuto per il capo 1 (sempre in relazione al rapporto sinallagnnatico di matrice illecita occorso con il predetto coimputato); per altro verso, colpevole della corruzione susseguente di cui agli artt. 319-ter in relazione all'art. 319 cod. pen., con riferimento alle dazioni illecite dirette a remunerare l'interessamento prestato dal SO rispetto alla definizione del contenzioso 2 promosso da due società seguite dall'AM nell'interesse di IG ( società cooperativa "Ciclat" nonché "Exitone SP", quest'ultima in relazione al contenzioso che vedeva quale
contro
-interessata ES SP) e della corruzione antecedente in relazione al giudizio promosso, sempre nell'interesse di una società facente capo a IG (la citata "Exitone SP"), che coinvolgeva (quale
contro
-interessata) la EM SP". Dazioni concretatesi nella consegna della somma di euro 8.500 per il ricorso proposto dalla "Ciclat" (la cui ordinanza venne redatta dall'imputato); e in euro 5.000 per ciascuno degli altri due contenziosi (in uno dei quali, quello che vedeva come
contro
-interessata "ES SP", l'imputato non era componente del collegio giudicante e ciononostante si sarebbe interessato alla relativa definizione nell'interesse della società seguita dall'AM). Con la stessa sentenza, il Tribunale ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero competente con riguardo, per quel che qui immediatamente interessa, alla posizione di ER GL (referente imprenditoriale della "TA SP"), di PE Orazio SO (destinatario immediato dell'utilità descritta al capo 1) e di RE LI (estensore delle ordinanze rese nei contenziosi che coinvolgevano "ES SP" e EM SP"), quali possibili concorrenti nei reati in contestazione. 3. Interposto appello da parte dell'imputato, con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Roma ha mandato assolto OL SO da tutte le imputazioni allo stesso mosse per la ritenuta non sussistenza dei fatti allo stesso ascritti. La Corte territoriale, dopo aver ribadito la centralità probatoria assunta dalle propalazioni, auto ed etero accusatorie, di PI AM rispetto al giudizio di responsabilità reso dal Tribunale, ha messo in luce le ragioni dirette a scalfire la credibilità soggettiva del chiamante nonché utili ad attestare l'inattendibilità intrinseca del relativo narrato, l'assenza di validi riscontri esterni e infine l'illogicità della lettura operata dalla sentenza appellata rispetto alle acquisizioni probatorie. 3.1. E così, sotto il primo versante, la Corte del merito ha messo in luce sia il fatto che le relative dichiarazioni etero-accusatorie hanno trovato la loro fonte in un soggetto "plurindagato di reato connesso del quale in più occasioni è stata smentita l'attendibilità"; sia i vantaggi processuali che AM avrebbe conseguito per effetto della collaborazione (patteggiando la pena, così da lucrare un trattamento sanzionatorio complessivo che gli consentisse di evitare la detenzione), tali da imporre un più rigoroso vaglio critico della relativa credibilità intrinseca del relativo narrato. 3 3.2. Quanto a tale ultimo versante, ha rimarcato l'indeterminatezza e la contraddittorietà del narrato del chiamante, indicando a tal fine in via esemplificativa: -la circostanza che AM avrebbe riferito in termini di mera ipotesi l'interesse perseguito da NT contribuendo alla nomina del padre dell'imputato a presidente del Collegio arbitrale nel contenzioso "Sti/TA"; -il dubbio rappresentato dal dichiarante rispetto alla possibilità che OL SO si fosse effettivamente interessato della definizione dei contenziosi diversi da quello promosso dalla "Ciclat", rispetto ai quali, a suo dire, l'imputato avrebbe comunque ricevuto le somme indicate nel capo di imputazione sub 2); -l'affermazione per la quale le dazioni elargite all'imputato sarebbero state giustificate dalle difficoltà economiche affrontate da SO in ragione della separazione occorsa con la moglie quando, di contro, queste avrebbero assunto un contenuto oggettivo solo in epoca successiva alle dette asserite erogazioni illecite;
- la genericità dei riferimenti resi alle dazioni descritte al capo 2) non correlate a specifiche controversie definite con l'asserito interessamento di OL SO, (genericità) coerente alla stessa indeterminatezza del capo di imputazione sul punto;
- l'ambiguità delle dichiarazioni di AM rispetto al contenzioso proposto dalla "Ciclat" (perché il pagamento venne realizzato in assenza di un accordo preventivo rispetto all'interessamento del SO); -la mancata indicazione delle modalità attraverso le quali AM si sarebbe procurato la provvista per procedere ai pagamenti indicati. 3.3. In ordine ai riscontri esterni, la Corte del merito, a supporto della disposta assoluzione, ha messo in evidenza, in primo luogo, che la ritenuta strumentalità dell'arbitrato "Sti/TA", affermata da AM e validata dal Tribunale, era logicamente contraddetta dalla effettiva e non fittizia sussistenza della lite tra le due compagini, definita da una successiva transazione all'esito della quale tutti i componenti del collegio arbitrale e non solo il padre dell'imputato furono compensati. La Corte ha altresì rimarcato l'assenza di elementi a conferma della riconducibilità della utilità descritta al capo 1) - correlata alla citata nomina del padre dell'imputato a presidente del collegio arbitrale più volte indicato- all'interesse perseguito dal NT nel seguire i contenziosi dell'imprenditore EO presso il Consiglio di Stato, in considerazione del fatto che, almeno nella metà dei procedimenti indicati nella sentenza appellata, l'asserito corruttore risultava soccombente;
e che, sempre a supporto di tale frazione di condotta illecita, non poteva ascriversi rilievo all'indecifrabile contenuto della intercettazione relativa al 4 colloquio del 19 gennaio 2016 occorso tra EO e HI né meritavano di essere valorizzate le dichiarazioni dell'altro coimputato in reato connesso, PE LA, il quale ultimo aveva riferito dati dei quali non aveva una conoscenza diretta, perché a sua volta appresi da AM. In relazione ai tre contenziosi espressamente indicati nel capo 2), apprezzati a sostegno della corruzione ( in atti giudiziari) propria realizzata da OL SO di concerto con AM, la Corte del merito ha messo in luce sia l'assenza di contatti telefonici occorsi tra AM e l'imputato in ambiti temporali contigui alle decisioni prese in considerazione dall'imputazione; sia la dubbia tenuta logica dell'affermazione per la quale l'ordinanza assunta nel giudizio promosso dalla "Ciclat" avrebbe assunto un valore condizionante rispetto agli altri due giudizi. Conclusione che, ad avviso dei giudici di appello, sarebbe il frutto di una mera illazione, peraltro smentita dall'estensore di questi due ultimi provvedimenti (il consigliere LI) che avrebbe sempre negato ogni interferenza da parte di SO nel relativo processo decisionale. Il provvedimento esteso da SO nel giudizio promosso dalla "Ciclat", peraltro, ad avviso della Corte, non aveva un effettivo portato innovativo rispetto alla pregressa giurisprudenza del Consiglio di Stato sul tema trattato. 4. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso la Procura Generale presso la Corte di appello di Roma e la parte civile "ES SP". Entrambi i ricorsi denunziano il difetto di motivazione della decisione gravata, la quale presupponeva, malgrado il ribaltamento operato in senso assolutorio rispetto alla sentenza di condanna resa in primo grado, un onere argomentativo particolarmente stringente, imprescindibilmente correlato al puntuale confronto con i tratti essenziali della sentenza appellata, da disattendere alla luce di una logica e compiuta lettura delle emergenze processuali. Di contro, i ricorrenti lamentano l'inconsistenza del confronto comparativo con gli snodi essenziali del ritenere sotteso al giudizio di responsabilità reso in primo grado;
l'erroneità logica e di principio di alcune affermazioni valorizzate nel guidare la soluzione adottata in appello;
il travisamento di alcune circostanze, altrettanto erroneamente apprezzate a supporto della assoluzione decretata riformando la decisione appellata. 4.1. E così, in entrambi i ricorsi - primo motivo del ricorso della parte pubblica e motivo di cui al punto 1 sub a) del ricorso della parte civile integrato dalle considerazioni spese al punto 1.2.1- si contesta, anche sul piano della tenuta logica delle relative argomentazioni, il giudizio di attendibilità soggetl:iva del chiamante reso in appello, operato senza un confronto obiettivo e puntuale con le considerazioni di segno contrario spese in primo grado e alla luce di indicazioni di 5 principio errate (nella parte in cui viene dato rilievo ai vantaggi processuali perseguiti dal dichiarante quale chiave di lettura del vaglio critico che dovrebbe guidare il giudizio di attendibilità anche del narrato del chiamante) e di affermazioni del tutto apodittiche (l'inattendibilità di AM vagliata in altre occasioni processuali, non puntualizzate né altrimenti valorizzabili se estranee alle emergenze acquisite nel corso del giudizi), rese all'esito di una disamina all'evidenza incompleta (trascurando le diverse condanne a pena patteggiata rese proprio sulla base delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie del chiamante, tutte acquisite agli atti e valorizzabili ai sensi dell'ad 238 bis cod. proc. pen.). 4.2. Con riguardo alla valutazione resa in punto di intrinseca attendibilità del narrato di AM - motivo due del ricorso della parte pubblica e motivi sub 1), p lettera e), e 1.2. punti II, III, IV e 1.3. del ricorso di ' ES SP - , ritenutú prive9 della dovuta determinatezza e ambigue si evidenzia, quanto alle somme versate a sostegno della corruzione per la funzione descritta al capo 2), che la Corte avrebbe integralmente pretermesso la puntualità del narrato dell'AM nel riferire dei pagamenti versati all'imputato, messo a libro paga dal chiamante, nonchè le indicazioni rese in sentenza, sempre alla luce del narrato del dichiarante e riscontrate documentalmente, quanto ai diversi prelievi in contanti operati dal chiamante sui conti personali e della moglie. In relazione alle dichiarazioni legate alla causale illecita della nomina di PE Orazio SO a presidente del collegio arbitrale chiamato a definire il contenzioso "TA/Sti", si sottolinea la specificità del narrato sul punto anche in relazione alle effettive intenzioni perseguite da NT. E relativamente ai dubbi assertivamente prospettati dal chiamante rispetto al ruolo effettivamente svolto da SO con riguardo ai contenziof(si "Exitone/Gemmo" SP e "Exitone/ES" SP, si segnala che l'incertezza assertivamente mostrata sul punto riguardava unicamente una sola vicenda processuale (la seconda), mentre il dato valorizzato dalla sentenza gravata al più riguardava il diverso tema dei riscontri esterni e non quello della attendibilità intrinseca;
e si rimarca che una compiuta lettura delle dichiarazioni del chiamante avrebbe permesso anche di evidenziare che AM aveva comunque deciso di addivenire al pagamento chiesto da SO sempre per garantire continuità al patto illecito legato alla funzione svolta dal primo, accordo illecito all'interno del quale anche le condotte in questione, espressamente legate a specifici contenziosi, finivano per incunearsi. Sulla ritenuta ambiguità del narrato relativo alla corruzione propria inerente alla vicenda "Ciclat", si rimarca inoltre che la conclusione sinteticamente prospettata dalla Corte del merito sarebbe all'evidenza viziata da una manifesta incongruenza logico giuridica, perché non coerente alla ipotesi di corruzione susseguente prospettata dall'accusa e validata dal Tribunale. 6 4.3. Con riguardo alle valutazioni rese in relazione ai riscontri esterni indicati a conferma delle propalazioni di AM, nonché alla logicità della lettura del quadro probatorio offerta dal Tribunale a sostegno del ritenuto giudizio di responsabilità e disattesa dalla Corte del merito - motivi indicati per terzo e quarto nel ricorso della Procura Generale e censure prospettate sub 1), lettere b), d), f), nonché 1.2., punto IV, e 1.3.c)-, i ricorrenti, nel contrastare la tenuta logica e la puntualità della sentenza gravata, evidenziano che: - diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, LA non poteva essere considerato solo un teste de relato;
- il Tribunale non avrebbe mai sostenuto la natura fittizia del contenzioso tra "TA/Sti" ma solo la funzionalità della nomina del padre dell'imputato quale presidente del relativo collegio arbitrale rispetto alle finalità illecite sottese ai patti corruttivi che legavano, per ragioni distinte, l'imputato ad AM e NT;
- la Corte territoriale sarebbe giunta all'affermazione per la quale anche gli altri arbitri, e non solo il padre dell'imputato, furono pagati per l'opera prestata e ciò senza in alcun modo confrontarsi con le valutazioni di segno contrario messe in luce dal Tribunale in considerazione del compendio probatorio acquisito, valorizzando, peraltro, un dato neutro, quello della liquidazione dei relativi compensi da parte del Presidente del Tribunale di Roma, inidoneo ad attestare l'effettiva sussistenza di esborsi resi in tal senso dalle parti;
- la sentenza appellata non avrebbe mai sostenuto la presenza di un valore condizionante assunto dalla ordinanza resa sul ricorso della "Ciclat" rispetto alle altre due decisioni espressamente considerate a sostegno della corruzione propria descritta al capo 2), avendo semmai messo in luce momenti di assonanza tra le dette decisioni coerentemente valorizzati quali elementi di supporto esterno alle dichiarazioni di AM, senza che in parte qua, la sentenza si sia in alcun modo confrontata con le valutazioni spese dal Tribunale;
- la Corte territoriale, in modo del tutto apodittico avrebbe escluso l'innovazione interpretativa apportata dalla ordinanza (resa nel contenzioso promosso dalla) "Ciclat" e i vantaggi che ne derivarono alla società ricorrente, i cui interessi erano curati da AM, anche qui trascurando ogni confronto con la decisione appellata;
- la sentenza gravata avrebbe valorizzato l'assenza di contatti telefonici tra AM e SO nell'imminenza delle tre decisioni descritte al capo 2), quando, di contro, proprio l'assenza di tali riscontri sino all'ottobre del 2015, in uno alle altre acquisizioni probatorie, rendeva dubbio il dato„ comunque privo di una dirimente forza logica;
- in termini meramente congetturali il Tribunale aveva ritenuto i rapporti accertati tra SO, AM e NT, deontologicamente non corretti ma privi di 7 significato illecito, trascurando integralmente il portato complessivo delle compiute valutazioni spese nella sentenza di primo grado a sostegno del giudizio di responsabilità. 5. La difesa della parte civile EM SP", con memoria tramessa via pec il 3 novembre 2023, ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi e l'annullamento con rinvio della decisione impugnata. 6. La difesa dell'imputato, con memoria del 6 novembre 2 .023 trasmessa via p.e.c., ha chiesto dichiararsi inammissibili o comunque infondati i ricorsi perché diretti a sollecitare la Corte di legittimità ad una rivalutazione delle situazioni in fatto coperte dalla regiudicanda a fronte di una motivazione, quella sottesa alla decisione gravata, che pur nella sinteticità che la connota, coerentemente sostiene l'assoluzione dell'imputato facendo puntuale applicazione della regola di giudizio di cui all'art 533, comma 1, cod. proc. pen. alla luce della inattendibilità soggettiva di IE AM e del suo narrato. Conclusioni queste ritenute in ragione dei molteplici elementi offerti in tal senso dal compendio probatorio messi in evidenza con il gravame di merito interposto avverso la sentenza di primo grado, riproposti con la memoria in questione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati e portano all'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte del merito competente. 2. Giova in primo luogo ribadire che, anche in caso di esito assolutorio assunto in riforma della condanna resa in primo grado, il giudice di appello è tenuto a confutare in modo specifico e completo le argomentazioni poste a sostegno della valutazione di segno opposto resa con la prima decisione, dovendo per forza di cose scardinare l'impianto argomentativo-dimostrativo di una decisione assunta da chi ha avuto diretto contatto con le fonti di prova (in motivazione, S.U. n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta). Più precisamente, è stato sottolineato (S.U. n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise), che, nel riformare la condanna pronunciata in primo grado con una sentenza di assoluzione, il giudice dell'appello deve confrontarsi con le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, giustificandone l'integrale riforma senza limitarsi ad inserire nella struttura argornentativa della riformata pronuncia delle generiche notazioni critiche di dissenso, ma riesaminando, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito, per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte. 8 2.1. Se, dunque, anche in caso di ribaltamento che porti all'assoluzione, la motivazione che supporta la decisione deve certamente risultare connotata da uno sforzo argomentativo di stringente rilievo, va tuttavia escluso che siffatto onere assuma un profilo ponderale analogo a quello della riforma in senso condannatorio dell'assoluzione resa in primo grado. L'obbligo di motivazione si atteggia, infatti, diversamente a seconda che si verta nell'ipotesi di sovvertimento della sentenza assolutoria ovvero di ribaltamento di una statuizione di condanna. Al mutare della regola di giudizio che fonda il relativo esito decisorio, muta in coerenza l'intensità dello sforzo argomentativo da rendere: presunzione di innocenza e ragionevole dubbio nel giudicare impongono, infatti, soglie probatorie asimmetriche in relazione alla diversa tipologia delle conclusioni da rendere sulla responsabilità dell'imputato; e tanto, oltre a rilevare sul diverso atteggiamento da tenere in ordine alla valutazione della prova dichiarativa, se decisiva rispetto all'epilogo decisorio, nell'ottica della necessaria rinnovazione istruttoria (indispensabile solo in caso di reformatio in peius), incide parimenti anche sul diverso portato che la motivazione deve assumere nel caso, quale quello di specie, di reformatio in melius della sentenza di condanna pronunciata in primo grado. Mentre in caso di riforma della originaria sentenza di assoluzione al giudice d'appello si impone quindi l'obbligo di argomentare circa la plausibilità del diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano inficiato la permanente sostenibilità del primo giudizio;
di contro, per il ribaltamento della sentenza di condanna, il giudice d'appello può limitarsi a giustificare la perdurante sostenibilità di ricostruzioni alternative del fatto, sulla base di un'operazione di tipo essenzialmente demolitivo. Non è dunque possibile "far confluire all'interno dell'indistinta locuzione "motivazione rafforzata" ogni ipotesi di ribaltamento della prima decisione, accomunandovi obblighi dimostrativi che hanno origine e finalità sostanzialmente differenti, perchè derivanti da una insuperabile asimmetria di statuti probatori necessariamente imposti dalla interazione della presunzione di innocenza e del canone del ragionevole dubbio con la peculiare tipologia di esito decisorio della pronuncia riformata" ( in termini la citata sentenza "Troise" delle Sezioni Unite). 2.2. Siffatte indicazioni di principio non possono che influire anche sulle modalità di predisposizione e successiva valutazione del ricorso con il quale si contesti l'esito assolutorio pervenuto in appello per il tramite del ribaltamento della decisione di condanna assunta in primo grado. Il ricorso in questi casi dovrà per forza di cose imperniarsi sul raffronto comparativo tra le due decisioni. E se certamente il vizio di motivazione non potrà 9 che essere valutato in termini più stringenti e rigorosi, atteso che la completezza dell'argomentare sotteso alla decisione di primo grado deve necessariamente essere filtrata alla luce del detto riscontro comparativo, per altro verso ciò non significa che l'impugnazione possa risolversi nella mera rivendicazione della maggiore plausibilità della prima decisione, riproducendone pedissequamente il percorso argomentativo. In altre parole, l'obbligo di motivazione rinforzata amplia la profondità del vizio di motivazione rilevabile in cassazione, ma non muta i termini dello scrutinio demandato al giudice di legittimità: il ricorso non deve riservare alla Corte una scelta valutativa tra le possibili letture alternative del fatto in termini di maggiore plausibilità della semantica probatoria da privilegiare, compito di esclusiva pertinenza dei giudici del merito. Piuttosto, deve mirare ad evidenziare le ragioni in forza delle quali la decisione assunta, per la manifesta illogicità del percorso tracciato, per il travisamento del dato probatorio o per aver tralasciato aspetti valutativi decisivi della statuizione di primo grado, non possa ritenersi idonea a scalfire il giudizio di responsabilità, sempre alla luce della regola di cui all'art. 533, primo comma, cod. proc. pen. che deve imprescindibilmente sostenerlo. 3.Ciò premesso, le due impugnazioni sono all'evidenza estranee ai profili di inammissibilità rivendicati dalla difesa dell'imputato, perché fanno buon governo delle superiori indicazioni di principio, risultando entrambe prospettate all'esito di un puntuale confronto comparativo del portato argomentativo delle due, difformi, decisioni di merito, diretto a disvelare i decisivi vuoti argomentativi e le immediate incongruenze logiche che nel caso inficiano il percorso motivazionale della sentenza gravata. Vuoti e incongruenze, lo si anticipa sin da ora, che nel caso hanno assunto una consistenza tale da privare la sentenza di appello di adeguati contenuti)(logico- valutativi da contrapporre alla sentenza appellata nel necessario confronto comparato che in genere connota e colora lo scrutino di legittimità affidato, in siffatte situazioni processuali, alla Corte. Le conclusioni che supportano la decisione gravata, infatti, hanno un sistematico contenuto apodittico, privo del necessario confronto con le valutazioni di segno opposto rese dalla sentenza appellata;
prendono le mosse, peraltro, da petizioni di principio affatto condivisibili anche sul piano giuridico, tali da minare, in radice, l'esito assolutorio raggiunto in appello perché assunto in mancanza di un effettivo confronto logico con le indicazioni rese dal Tribunale a sostegno della ritenuta configurabilità delle ipotesi di corruzione in atti giudiziari contestate e ritenute. 10 In altre parole, il portato della decisione gravata non può ritenersi la reale espressione di una valutazione logica da contrapporre a quella che nel caso ha sostenuto la decisione di primo grado: non può, dunque, essere apprezzata, da questa Corte, nel filtrare la tenuta logica di quella appellata, perché un siffatto giudizio valutativo, nel caso, finirebbe per portare il giudice di legittimità a sostituirsi, integralmente e per ciò solo altrettanto indebitamente, ai compiti ascritti alla Corte di merito, inscindibilmente correlati alle sottese valutazioni in fatto. 4. In estrema sintesi, in primo grado la responsabilità ascritta all'imputato è stata ancorata a tre diverse situazioni illecite, fortemente connesse tra loro e tutte ricondotte all'ipotesi di reato di cui all'art 319-ter cod. pen., diversamente declinate, tuttavia, in ragione del differente contenuto in fatto delle vicende giudicate. All'esito di acquisizioni probatorie piuttosto complesse, che vedevano nelle dichiarazioni del coimputato PI AM, separatamente giudicato ex art. 444 cod. pen., lo snodo di riferimento fondamentale, integrate tuttavia da diverse emergenze anche di natura documentale, frutto di approfondite valutazioni probatorie (soprattutto quelle ricavabili da altre occasioni processuali di matrice non penale), sono state configurate: a) la corruzione (in atti giudiziari) propria legata al patto concluso da OL SO, all'epoca Consigliere di Stato, con l'Avvocato Stefano NT (volta a favorire quest'ultimo nei contenziosi curati nell'interesse dell'imprenditore EO), rispetto alla quale l'utilità erogata al corrotto è stata individuata nella nomina del padre dell'imputato a presidente del collegio arbitrale chiamato a definire il 1.4 contenzioso occorso tra TA e Sti, (collegio) del quale, su indicazione della prima società, faceva parte anche NT (imputazione ricavata da una parte delle indicazioni in fatto contestate al capo 1 della rubrica); b) più ipotesi di corruzione (in atti giudiziari) propria, legate a tre diversi contenziosi promossi innanzi al Consiglio di Stato da società ("Ciclat" ed "Exitone"), facenti capo all'imprenditore IG (i cui interessi venivano seguiti da AM), due delle quali ritenute susseguenti (in relazione alla ordinanza resa con riferimento al ricorso della "Ciclat", la cui motivazione venne estesa da SO, e a quella resa nel giudizio promosso da "Exitone", che vedeva come controinteressata if ES SP I:rispetto alla quale l'imputato non risultava tra i componenti del collegio giudicante) e una antecedente (con riguardo all'ordinanza resa nel giudizio promosso da "Exitone" che vedeva controinteressata la "Gemme SP", in relazione alla quale SO componeva il collegio decidente), immediatamente correlate alle 11 tre elargizioni di somme di denaro espressamente puntualizzate nel capo 2) della rubrica;
c) la corruzione (in atti giudiziari) impropria correlata alle utilità continuativamente garantite all'imputato da AM prescindendo dalla esecuzione di specifici atti inerenti al ruolo di SO, veicolate dopo il primo pagamento legato alla ordinanza "Ciclat" e consistite sia nella nomina del padre di SO (favorita anche da AM nell'interesse della società "STI" e del suo cliente IG), nonché da versamenti di somme in contanti ciclicamente realizzati dal corruttore in tal senso compulsato dalle richieste del pubblico ufficiale (situazioni in fatto ricavate sia dall'imputazione descritta nel capo 1, sia da quella di cui al capo 2 della rubrica). 5. Ciò premesso, la Corte di appello ha escluso la possibilità di ritenere, oltre ogni ragionevole dubbio, sussistenti i fatti di corruzione sopra sunteggiati, disattendendo le valutazioni rese dal Tribunale in relazione alla forza probatoria da ascrivere alle dichiarazioni di AM, messe in discussione già con riguardo alla attendibilità soggettiva del chiamante ma negativamente valutate anche in relazione al contenuto oggettivo del relativo narrato nonché alla forza logica dei riscontri esterni valorizzati in primo grado a sostegno e conferma delle dette propa lazion i. 5.1. Il contenuto alquanto laconico della decisione gravata ha tuttavia consentito ai ricorrenti di attingerne il portato in termini estremamente analitici, tali da non lasciare SPzio ad argomentazioni, sviluppate dalla Corte del merito, rimaste estranee a condivisibili rilievi critici. Vengono così affrontati e sottoposti a critica dalle impugnazioni tutti i momenti sui quali si impernia il ragionamento tracciato dai giudici di appello, nessuno escluso, alla cui disamina va tuttavia anteposta una considerazione di ordine generale, non indifferente. 5.2. La sentenza impugnata, infatti, non rassegna una descrizione puntuale del contenuto della decisione appellata nei suoi tratti fondanti. A ben vedere, infatti, si risolve unicamente nella disamina del narrato di AM, estrapolato dal complessivo contesto nel quale lo stesso risulta inserito dal motivare della decisione appellata. Di contro, le vicende in fatto descritte dal composito argomentare steso in primo grado dal Tribunale all'esito della valutazione resa sull'altrettanto complesso impianto probatorio acquisito e scrutinato, non vengono emarginate con la dovuta attenzione, neppure in termini di adeguata sintesi espositiva. 12 In altre parole, manca una ricostruzione dei fatti per come fotografata dalla decisione non condivisa, alla quale attagliare il giudizio di attendibilità soggettiva del chiamante e oggettiva del suo narrato. Di più. Anche con riferimento al tema della attendibilità del chiamante e del suo narrato, la Corte del merito ha finito per esprimere unicamente le ragioni del proprio dissenso rispetto alle conclusioni di segno opposto rese dal Tribunale, senza prima descrivere a monte il portato delle relative argomentazioni stese in parte qua con la decisione appellata. E tanto, di per sé, dà già corpo e concretezza ai paventati dubbi di inadeguatezza motiva prospettati dai ricorrenti: la tecnica espositiva utilizzata, infatti, funge da sintomo immediato ed evidente di un confronto incompiuto con gli snodi essenziali e complessivi della decisione appellata, in antitesi con la stringente rigorosità valutativa che si impone in caso di decisione difforme, anche laddove il ribaltamento della sentenza di primo grado porti, come nella specie, all'assoluzione dell'imputato, in origine condannato. 6. Venendo, poi, alle specifiche ragioni ck critica sollevate dai ricorsi, se ne può segmentare lo scrutinio esaminando partitamente i profili attinenti alla smentita credibilità soggettiva del chiamante;
quelli riguardanti il giudizio negativo reso in appello sulla intrinseca credibilità d& relativo narrato;
quelli afferenti, infine, ai momenti di riscontro esterno al detto propalato, apprezzati dal Tribunale, ma disattesi nel loro portato oggettivo e logico dalla Corte del merito. 6.1. Prendendo le mosse dalle considerazioni spese nella sentenza impugnata in relazione alla credibilità soggettiva del chiamante, emerge, con immediata evidenza, che le stesse si risolvono in aprioristiche conclusioni prive di ogni supporto rispetto alle emergenze probatorie acquisite oltre che estranee a qualsivoglia confronto con la decisione appellata. Si afferma, in particolare, che le relative dichiarazioni troverebbero la loro fonte in un soggetto (IE AM) "plurindagato di reato connesso del quale in più occasioni è stata smentita l'attendibilità". In diSPrte ogni giudizio sulla utilità del riferimento reso alla posizione del chiamante, che porta con sé ovvie conseguenze sul piano probatorio, emerge con evidenza l'integrale assenza di qualsivoglia precisazione utile a chiarire da quali elementi, ritualmente acquisiti nel corso del processo, sia stata tratta la conclusione della già riscontrata, in altre situazioni processuali, inattendibilità del dichiarante, destinata a rifluire sulla sua credibilità soggettiva. E tale inadeguatezza argomentativa, se possibile, assume toni ancora più marcati se si guarda alle valutazioni, di segno opposto, rese dal Tribunale nel 13 sottolineare la credibilità del dichiarante, alla luce della estraneità dei fatti riferiti rispetto a quelli all'epoca emersi e contestati al chiamante;
alla possibilità di AM di conoscere le vicende narrate alla luce del suo ruolo professionale e dei rapporti occorsi con NT, SO e IG;
all'assenza di riscontrare ragioni di astio e rancore destinate a dare potenziale contenuto calunniatorio a lle dichiarazioni (si veda la sentenza di primo grado dalla pagina 16 e, più dettagliatamente, dalla pagina 109). Tutti argomenti che, condivisibili o meno, imponevano, ai giudici del gravame di confrontarsi con le relative considerazioni, disattendendone ,, con la necessaria puntualità, il portato fattuale e logico all'esito di un confronto critico nel caso integralmente assente. 6.2. Nel valutare il portato intrinseco del narrato del chiamante, la Corte del merito non ha mancato di sottolineare i vantaggi processuali che AM avrebbe conseguito per effetto della collaborazione prestata (patteggiando la pena, così da lucrare un trattamento sanzionatorio complessivo che gli consentisse di evitare l'ulteriore procrastinarsi della detenzione). E' di palmare evidenza, tuttavia, che si tratta di considerazione logica che da sola non vale a mettere in discussione l'affidabilità soggettiva del dichiarante e la credibilità del suo narrato, salvo che si riscontri, a valle, da parte del decidente, l'assenza di un rigoroso vaglio critico delle relative dichiarazioni. E, sotto questo versante, la Corte territoriale, nel tentativo di dare contenuto alla superiore indicazione di principio, altrimenti vuota, ha rimarcato l'indeterminatezza e la contraddittorietà del narrato del chiamante indicando a tal fine in via esemplificativa, alcuni aspetti ritenuti decisivi in tal senso. 6.2.1. In diSPrte ogni considerazione !:;u1 metodo valutativo utilizzato e soffermandosi sulle ritenute incongruenze destinate ad inficiare, ad avviso della Corte del merito, il narrato del collaborante, va subito osservato che, in relazione alla condotta illecita sopra descritta al punto 4.a.), da parte dei giudici di appello è stata sottolineata la natura meramente ipotetica degli interessi illeciti perseguiti da Stefano NT - contribuendo alla nomina del padre dell'imputato a presidente del Collegio arbitrale nel contenzioso "Sti/TA"- siccome prospettati dal dichiarante. L'affermazione, tuttavia, sconta un evidente difetto di specificità perché non si confronta con la sentenza di primo grado nella parte in cui, proprio valorizzando il narrato di AM, è stato messo in luce l'atteggiamento tenuto, in occasione dell'incontro al bar "Doney", da NT allorquando l'imputato ebbe a sollecitare la nomina del padre (si veda pagina 50 della sentenza appellata). In altre parole, la Corte territoriale, senza soffermarsi sul significato inferenziale da ascrivere a tali propalazioni siccome messe in evidenza dalla 14 sentenza appellata, si è limitata a rendere una conclusione apodittica, disattendendone il portato a prescindere dal contenuto effettivo del narrato, irrefutabilmente ma altrettanto immotivatamente stigmatizzato in termini di ritenuta incertezza propalativa. 6.2.2. La Corte del merito, ancora, ha sottolineato l'incertezza che connoterebbe il narrato del chiamante con riguardo alla incidenza dell'interessamento reso da OL SO nella definizione dei contenziosi - diversi da quello promosso dalla "Ciclat"- in occasione dei quali l'imputato avrebbe comunque ricevuto le somme indicate nel capo di imputazione sub 2); elargizioni relative alle ipotesi di corruzione propria (punto 4.b sopra rassegnato) legate ai giudizi che coinvolgevano "ES SP" e EM SP" (in relazione ai quali SO non era estensore del provvedimento o addirittura neppure componente del collegio). Anche sul punto, tuttavia, la valutazione resa dalla Corte territoriale non si confronta con l'approfondito argomentare speso dal Tribunale nel rimarcare che dalle dichiarazioni di AM emergeva comunque evidente l'interesse a retribuire in ogni caso il SO, a prescindere da una effettiva funzionalità e dalla stessa realizzazione del relativo intervento, nel quadro della continuativa collaborazione illecita che si sarebbe consolidata dalla ordinanza "Ciclat" in poi. Del resto, non spetta a questa Corte, per quanto già evidenziato, verificare autonomamente la tenuta logica della valutazione resa a monte dal Tribunale, peraltro da contestualizzare nel complessivo quadro fattuale cristallizzato dalle relative emergenze processuali. Piuttosto, gravava sulla Corte territoriale l'onere di affrontare il tema e se del caso disattenderlo, giustificando con puntualità la relativa scelta interpretativa che, altrimenti, come è a dirsi nella specie, si rivela inidonea al fine perché, in linea con il complessivo contesto motivazionale che connota la decisione impugnata, si risolve in un dissenso non argomentato rispetto alle conclusioni della sentenza appellata. 6.2.3. La Corte del merito ha inoltre rimarcato la genericità dei riferimenti desumibili dal propalato di AM inerenti alle elargizioni indicate nel capo 2), non correlate a specifiche controversie definite con l'asserito interessamento di OL SO (le corruzioni improprie sopra riassunte al punto 4.c); genericità peraltro coerente alla stessa indeterminatezza del capo di imputazione sul punto. Premesso che nel caso non risulta rilevata né stigmatizzata, entro il termine ultimo di cui all'ad 491, comma 1, cod. proc. pen., alcuna indeterminatezza del capo di imputazione espresso dal decreto che ha disposto il giudizio, anche su tale punto la conclusione assunta in appello sfugge ad una compiuta contestualizzazione del dato riferito dal chiamante e non si confronta con il portato 15 complessivo delle valutazioni rese dal Tribunale, che ha inquadrato tali dazioni illecite all'interno della ipotizzata corruzione impropria realizzata dal chiamante e dall'imputato, proprio perché sganciate dal compimento di specifici atti legati alla funzione di SO. In linea, del resto, con la complessiva inadeguatezza del relativo contesto argomentativo, la Corte del merito ha omesso di operare uno scrutinio puntuale e completo del narrato di AM su tali erogazioni, del tutto pretermesso, per come riportato e apprezzato dalla sentenza appellata ( si veda dal secondo capoverso di pag. 58), la cui lettura si pone in contraddizione con l'affermata e non argomentata genericità del propalato, rendendo attuale, semmai, il diverso tema inerente ai riscontri esterni utili a supportare tali affermazioni: aspetto tuttavia distonico rispetto al vulnus probatorio prospettato dai giudici dell' appello in parte qua ( che in modo inconferente attiene all'intrinseco portato del narrato). 6.2.4. La Corte del merito, inoltre, ha rimarcato l'ambiguità delle dichiarazioni di AM rispetto al contenzioso proposto dalla "Ciclat", perché il compenso illecito venne erogato in assenza di un accordo preventivo rispetto all'interessamento del SO. All'evidenza, tuttavia, si tratta di una considerazione del tutto fallace, se non altrimenti implementata da ulteriori sviluppi argomentativi, solo che si consideri che, nella ricostruzione privilegiata dal Tribunale, l'ipotesi di reato in questione è stata configurata in termini di corruzione propria susseguente. Anche a voler ritenere che, nella sua estrema sinteticità, la Corte, piuttosto che negare in linea di principio la configurabilità di una siffatta ipotesi di corruzione, perseguendo una strada giuridicamente errata, abbia invece ritenuto solo implausibile, sul punto, il narrato del dichiarante, resta comunque da ribadire che una tale conclusione andava necessariamente supportata confrontandosi con l'insieme di circostanziate indicazioni, correlate al detto narrato, messe in luce dal dichiarante con riguardo alla vicenda in questione e apprezzate, sul piano del relativo portato logico, in diversi punti della sentenza appellata. Valutazione, questa, integralmente pretermessa. 6.2.5. Con la sentenza gravata, infine, si rimarca che dal narrato del chiamante non emergerebbero le modalità attraverso le quali AM si sarebbe procurato la provvista utilizzata per procedere ai pagamenti illeciti operati in favore di SO. Su tale ulteriore momento della decisione impugnata non possono che replicarsi le considerazioni già svolte stigmatizzando l'inadeguatezza della motivazione resa dalla Corte di appello: anche in tal caso, il giudizio risulta assunto prescindendo da qualsivoglia confronto con il contenuto delle propalazioni del chiamante, messe in evidenza dal Tribunale (si veda pagina 60, dal terzo 16 capoverso), che toccavano anche siffatto aspetto, affrontato da AM attraverso una serie di indicazioni descrittive delle relative modalità di azione. Di certo, dunque, il narrato non poteva ritenersi indeterminato, su tale versante delle condotte riferite. Altro è, del resto, l'eventuale giudizio di plausibilità da ascrivere alle dette dichiarazioni, anche nel caso del tutto assente;
o, ancora, il diverso tema inerente ai riscontri valorizzati per supportarne il portato, estraneo al profilo motivazionale qui immediatamente scrutinato e comunque non valorizzato dalla Corte di appello a supporto delle conclusioni assunte. 6.3. Tale ultimo riferimento argomentativo introduce agli SPzi motivazionali della decisione impugnata immediatamente dedicati al tema dei riscontri esterni e alle valutazioni logiche rese in sentenza nel valutarne il portato in termini diversi rispetto alla motivazione della prima decisione, Anche su tali versanti la sentenza impugnata si mostra ampiamente carente. 6.3.1. Rientra in tale ambito l'argomentare della sentenza impugnata - erroneamente ricondotto dalla Corte territoriale al diverso tema della tenuta intrinseca del narrato- afferente alla causale delle elargizioni illecite sollecitate ad AM dall'imputato, secondo il quale le stesse sarebbero state giustificate dalle difficoltà economiche affrontate da SO in ragione della separazione occorsa con la moglie. Affermazioni, queste, che, ad avviso della Corte del merito, risulterebbero contraddette dal fatto che tali fibrillazioni finanziarie, correlate alla detta causale, avrebbero assunto un contenuto oggettivo solo in epoca successiva alle asserite erogazioni illecite. Prescindendo dalla decisività dell'argomento (che si sostanzia semmai in un mancato riscontro e non in una contraddizione interna diretta a smentire il tenore della dichiarazione), anche in parte qua la sentenza di appello omette il necessario confronto con il portato della motivazione spesa in primo grado, là dove si metteva in luce la situazione finanziaria dell'imputato, alla luce del suo tenore di vita e del contenzioso occorso con la moglie, prendendo anche in considerazione le situazioni prospettate dalla difesa a sostegno di una adeguatezza economica comunque disattesa dal Tribunale (considerando il risarcimento liquidato per una diffamazione patita e i fondi messi a disposizione dal padre proprio in ragione delle sue difficoltà economiche: si veda dall'ultimo capoverso di pagina 88). Si tratta di un nutrito argomentare, legato ad emergenze in fatto e a sviluppi logici con i quali la sentenza di appello non poteva che confrontarsi nel disattenderne il portato, prima di pervenire alla rassegnata conclusione, anche questa non supportata dal necessario substrato motivazionale. 6.3.2. Sempre sotto il versante dei riscontri, la Corte del merito ha messo in evidenza che la ritenuta strumentalità dell'arbitrato "Sti/TA", affermata da AM e validata dal Tribunale nell'ottica delle diverse vicende corruttive 17 riscontrate, era stata logicamente smentita dalla effettiva sussistenza della lite tra le due compagini, definita da una successiva transazione all'esito della quale tutti i componenti del collegio arbitrale, e non solo il padre dell'imputato, furono compensati. Non diversamente da quanto già rimarcato, anche con riferimento a tale segmento valutativo la sentenza impugnata sconta deficit comparativi di assoluto rilievo con l'argomentare di segno contrario tracciato da quella di primo grado, trascurandone profili valutativi assolutamente dirimenti. Come sostenuto dai ricorrenti, la lettura della sentenza di primo grado non consente di evidenziare che, ad avviso del Tribunale, la lite sottesa all'arbitrato in questione non fosse effettiva. Piuttosto, secondo la ricostruzione privilegiata dai giudici di primo grado (si veda dalla pagina 61), le parti del detto contenzioso avrebbero utilizzato lo strumento arbitrale per meglio modulare, nel tempo, le modalità di definizione della lite addivenendo ad una progressiva composizione del contendere, poi cristallizzata dall'accordo transattivo raggiunto dopo il lodo e l'impugnazione di quest'ultimo. Ciò che tuttavia essenzialmente rileva nella specie è che, secondo l'assunto accusatorio ricavato dalle dichiarazioni di AM e confermato dalla decisione appellata, la nomina del padre dell'imputato quale presidente del collegio arbitrale, sollecitata da SO e validata da AM e NT, aveva certamente obiettivi che si legavano alla detta vicenda processuale (soprattutto per AM, che contava sulle possibilità di manovra comunque garantite dalla interlocuzione privilegiata con il figlio del presidente, come confermato dalle dichiarazioni di LA allorquando ebbe a comunicargli il messaggio di OL SO relativo all'invito rivoltogli dal padre di non interferire più sulla gestione dell'arbitrato); al contempo, costituiva, per entrambi gli asseriti corruttori, un veicolo di retribuzione per le vicende corruttive che stavano a monte di tale contenzioso, alla luce dei pregressi rapporti occorsi con l'imputato. Quale che sia la tenuta logica di tale ricostruzione, sopra riassunta in termini tutt'altro che esaustivi a fronte dell'ampio motivare sul punto svolto dalla sentenza di primo grado, la stessa andava comunque affrontata e disattesa dalla Corte del merito con la dovuta puntualità e non nei termini rassegnati dalla motivazione contrastata. Termini che, nel loro laconico portato, per un verso, per quanto già evidenziato, muovono da una errata lettura delle considerazioni espresse sul punto dalla sentenza appellata, anche alla luce della rilevata mancanza del necessario confronto comparativo con le valutazioni rese in primo grado;
per altro verso, si legano ad una situazione in fatto, quella della avvenuta liquidazione del compenso, 18 resa in favore di tutti gli arbitri e non solo del padre del SO, che non disarticola il ragionamento reso sul punto dal Tribunale. I giudici di primo grado, infatti, avevano valorizzato sul piano logico il pagamento dei compensi in questione siccome effettuato solo al padre del ricorrente quale conferma logica della funzione essenzialmente servente della detta nomina rispetto alle corruzioni contestate piuttosto che alla effettiva definizione della lite occorsa tra "TA" e "Sti" (si veda dalla pagina 34), alla luce di una argomentata valutazione dell'insieme di acquisizione probatorie assunte sul punto (facendo leva anche sulle dichiarazioni degli altri arbitri). Conclusione, questa, che la Corte territoriale finisce per smentire, sul piano fattuale, muovendo da un presupposto logico inadeguato (la mera liquidazione del dovuto, dal quale non emerge in via inferenziale il successivo adempimento dei relativi oneri da parte dei contradittori, dato per scontato, di contro, per il padre dell'imputato), senza mai affrontare e disattendere, anche su tale punto, la forza logica del relativo dato apprezzato in primo grado. 6.3.3. I Giudici di appello hanno, inoltre, rimarcato l'assenza di elementi a conferma della riconducibilità della utilità descritta al capo 1) - correlata alla citata nomina del padre dell'imputato a presidente del collegio arbitrale più volte indicato- all'interesse perseguito dal NT nel seguire i contenziosi dell'imprenditore EO presso il Consiglio di Stato. Ciò in considerazione del fatto che, almeno nella metà dei procedimenti indicati dal Tribunale, NT risultava soccombente;
che non poteva ascriversi rilievo all'indecifrabile contenuto della intercettazione relativa al colloquio del 19 gennaio 2016 occorso tra EO e HI;
che non potevano essere valorizzate le dichiarazioni dell'altro coimputato in reato connesso, PE LA, che aveva riportato dati dei quali non aveva una conoscenza diretta, a sua volta riferiti da AM. Muovendo da tale ultimo rilievo, è evidente l'apoditticità della conclusione. Come messo in luce dalla sentenza appellata ( si veda da pagina 83 e in particolare dall'ultimo capoverso di pagina 85), LA, effettivamente, ebbe a riferire essenzialmente fatti comunicatigli da AM, ma non mancò, anche, di riportare situazioni e dati acquisiti direttamente dallo stesso dichiarante: in particolare, ci si riferisce al già citato messaggio recapitato ad AM da parte dell'imputato quanto alla sollecitazione rivoltagli dal padre, nonché ai colloqui intercorsi con IG relativi alla cessione della società coinvolta nell'arbitrato che, per l'appunto, vedevano sullo sfondo il detto contenzioso. Quanto poi le dichiarazioni di LA incidlano sul piano logico sulle situazioni di affermata matrice illecita sottese alla detta nomina riferita da AM, è aspetto che, nel caso di specie, esonda lo scrutinio rimesso alla Corte alla luce del tenore della decisione impugnata, che, in linea con il complessivo contesto 19 argomentativo, anche in tale parte risulta limitata ad una conclusione tranciante, immediatamente smentita dal portato della sentenza appellata. La circostanza poi che parte del contenzioso affrontato da NT (che vedeva coinvolto nelle sue funzioni SO) avrebbe avuto esito negativo è aspetto suggestivo sul piano logico, ma non decisivo nell'ottica della ricostruzione tracciata dal Tribunale;
ricostruzione secondo la quale l'asserito corruttore, in forza dell'accordo illecito contratto con l'imputato, avrebbe acquisito la possibilità di influire grazie al consigliere corrotto sull'esito di un lotto comunque circoscritto di decisioni rispetto a quelle che lo vedevano protagonista presso ii Consiglio di Stato. La tenuta logica dell'impostazione privilegiata dal Tribunale sul punto, dunque, andava affrontata e semmai superata in termini diversi e ben più pregnanti. In particolare, affrontando con la dovuta specificità il contenuto della intercettazione inerente al colloquio tra HI e EO, riportato per esteso dal Tribunale e apprezzato valorizzandone l'asserita valenza confermativa delle dichiarazioni rese da AM quanto alla effettiva natura dei rapporti occorsi tra l'imputato e NT, addotti a sostegno dell'assenso prestato da quest'ultimo alla più volte evocata nomina del padre dell'imputato quale presidente del collegio arbitrale Sti/TA ( si veda dalla pagina 79) Il relativo dato probatorio, di contro, è stato disatteso apoditticamente, rimarcandone seccamente l'asserita indecifrabilità, non altrimenti motivata. E tanto dà luogo ad una evidente motivazione apparente-perché si risolve in una conclusione sganciata da qualsivoglia effettivo confronto con la relativa acquisizione istruttoria-, resa ancora più evidente dalla profondità delle valutazioni spese sul punto nella sentenza appellata (si veda dalla pagina 82). 6.3.4. In relazione ai tre contenziosi espressamente indicati nel capo 2), apprezzati a sostegno della corruzione propria realizzata da OL SO di concerto con AM ( quelle sopra riassunte ai punto 4.c), la Corte del merito ha messo in luce sia l'assenza di contatti telefonici occorsi tra AM e l'imputato in ambiti temporali contigui alle decisioni prese in considerazione dall'imputazione; sia la dubbia tenuta logica dell'affermazione per la quale l'ordinanza resa nel giudizio promosso dalla "Ciclat" avrebbe assunto un valore condizionante rispetto agli altri due giudizi: conclusione che ad avviso dei giudici di appello, sarebbe il frutto di una mera illazione, peraltro smentita dall'estensore di questi due ultimi provvedimenti (il consigliere LI), che avrebbe sempre negato ogni interferenza da parte di SO nel relativo processo decisionale. Il provvedimento esteso da SO nel giudizio promosso dalla "Ciclat", peraltro, ad avviso della Corte territoriale, non avrebbe avuto un effettivo portato innovativo rispetto alla pregressa giurisprudenza del Consiglio cli Stato. 20 Anche in parte qua, infine, la sentenza soffre di un incompleto confronto con la base motivazionale della decisione appellata, che finisce per influire sulla effettiva percezione del senso logico proprio dell'argomentare fatto proprio dai giudici di primo grado. Asserisce, al riguardo, la Corte territoriale che l'ordinanza resa nel contenzioso promosso dalla "Ciclat" non si distaccava da pregressi orientamenti seguiti dal Consiglio di Stato rispetto al tema dalla stessa trattato. Affermazione, questa, che stride ancor di più sul piano della necessaria puntualità del motivare, se raffrontata al complesso argomentare speso in primo grado nel sostenere il contrario, a conferma del favore garantito alla società ricorrente - ricompresa tra quelle i cui interessi risultavano seguite da AM- 1 poi rivendicato da SO con la prima richiesta di "prestito" compensativo veicolata al chiamante in correità. L'assenza di contatti telefonici tra imputato e chiamante in prossimità delle condotte illecite descritte nel capo 2) della rubrica ha contenuti logici tutt'altro che decisivi. Al più, infatti, vale come mancato riscontro/ ma non serve di certo a contraddire radicalmente il propalato di AM, se non in ragione di una forzatura logica non consentita. Non diversamente, infine, è a dirsi in relazione all'affermazione in forza della quale l'ordinanza resa nel contenzioso promosso dalla "Ciclat" non avrebbe avuto incidenza sulle successive redatte dal consigliere LI, come confermato da quest'ultimo in occasione della relativa escussione. In diSPrte la forza logica di tale ultima asseverazione, in tesi proveniente da persona che avrebbe dovuto confermare fatti eventualmente forieri anche di una sua concorrente responsabilità (tanto da aver portato il Tribunale a trasmettere gli atti alla Procura competente per la relativa posizione, senza che sul punto la sentenza si sia confrontata con tale dato), la considerazione spesa sul punto lascia evidentemente comprendere come la Corte territoriale, anche in parte qua, non abbia affrontato e quindi puntualmente compreso il ben più complesso sistema di assonanze e correlazioni tra i detti titoli giudiziali rivendicate in primo grado a supporto della credibilità del narrato di AM ( si vedano le considerazioni spese al § 3.1. della sentenza appellata). Anche su tali temi, l'assenza di adeguato confronto critico e comparato con il motivare della decisione appellata depriva questa Corte di ogni possibilità valutativa rispetto al tenore del relativo percorso logico seguito dal Tribunale nel pervenire alla ritenuta configurabilità delle corruzioni contestate, (percorso) che andava affrontato e disatteso dalla Corte territoriale secondo stringenti canoni di giudizio e verifica. Verifica che nel caso è integralmente mancata e che, alla luce delle superiori considerazioni, impone la decisione di cui al dispositivo che segue. 21 7. Le spese affrontate dalle parti civili nel grado verranno valutate e liquidate, se del caso, all'esito del giudizio di rinvio, da parte della Corte territoriale competente.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso il 22/11/2023. </SPn>
udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paternò Raddusa;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
sentiti il difensore della parte civile ricorrente, Avvocato Fabio Santaniello che ha concluso come da ricorso;
il difensore di EM SP", Avvoca1:o Francesca Coppi, che ha ribadito difese e conclusioni di cui alle memorie allegate agli atti;
l'Avvocato generale dello Stato nell'interesse della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi con l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
il difensore dell' imputato, Avvocato Giorgio Martellino, che, richiamando il tenore della memoria depositata, ha chiesto dichiararsi inammissibile o comunque la reiezione del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 51224 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 22/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Roma, OL SO, all'epoca dei fatti componente del Consiglio di Stato, è stato ritenuto responsabile di più fatti di corruzione in atti giudiziari, avvinti dalla continuazione, commessi in concorso con altri soggetti separatamente giudicati e condannato alla pena ritenuta di giustizia nonché al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili Gemmo Spa, ES SP e Presidenza del Consiglio dei ministri. 2. In particolare, il Tribunale, facendo leva sulle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese da IE AM, separatamente giudicato (nelle forme di cui all'art 444 cod. proc. pen. per gli stessi fatti), integrate ab externo dalle ulteriori emergenze probatorie acquisite nel corso del giudizio, con riguardo alla contestazione di cui al capo 1) della rubrica, ha ritenuto che l'utilità ivi descritta (la nomina del padre dell'imputato, PE Orazio SO, quale presidente del collegio arbitrale chiamato a definire il contenzioso tra la "TA SP" e la "Sti SP" relativo ad un subappalto concesso dalla prima alla seconda), costituiva tratto fondante sia della corruzione di cui all'art. 319 ter in relazione all'art 318 cod. pen., ascritta all'imputato perché in tal modo remunerato da AM ( che alla detta nomina aveva contribuito seguendo gli interessi della "Sti SP" per conto dell'imprenditore Enzo IG) per aver messo a servizio dello stesso la propria funzione di Consigliere di Stato, in linea con quanto emerso anche in relazione ad alcuni dei fatti descritti al capo 2) della rubrica;
sia di quella ex art. 319 ter in relazione all'art 319 cod. pen. riferita al compenso pattuito per retribuire, sempre nell'esercizio della relativa funzione giudiziaria, i favori resi all'avvocato Stefano NT (separatamente giudicato e componente del medesimo collegio arbitrale indicato da "TA SP"), quale difensore delle imprese riferibili all'imprenditore EO e in relazione a diversi contenziosi definiti (in epoca precedente e successiva alla detta nomina del padre dell'imputato quale presidente del citato collegio arbitrale) presso il Consiglio di Stato ( con l'imputato quale componente dei diversi collegi interessati). Con riguardo alla imputazione di cui al capo 2), il Tribunale ha ritenuto l'imputato per un verso responsabile della corruzione ex artt. 319-ter in relazione all'art. 318 cod. pen. per i diversi importi, elargiti nel tempo da IE AM, correlati alla funzione del SO e non raccordati al compimento di specifici atti, non diversamente da quanto ritenuto per il capo 1 (sempre in relazione al rapporto sinallagnnatico di matrice illecita occorso con il predetto coimputato); per altro verso, colpevole della corruzione susseguente di cui agli artt. 319-ter in relazione all'art. 319 cod. pen., con riferimento alle dazioni illecite dirette a remunerare l'interessamento prestato dal SO rispetto alla definizione del contenzioso 2 promosso da due società seguite dall'AM nell'interesse di IG ( società cooperativa "Ciclat" nonché "Exitone SP", quest'ultima in relazione al contenzioso che vedeva quale
contro
-interessata ES SP) e della corruzione antecedente in relazione al giudizio promosso, sempre nell'interesse di una società facente capo a IG (la citata "Exitone SP"), che coinvolgeva (quale
contro
-interessata) la EM SP". Dazioni concretatesi nella consegna della somma di euro 8.500 per il ricorso proposto dalla "Ciclat" (la cui ordinanza venne redatta dall'imputato); e in euro 5.000 per ciascuno degli altri due contenziosi (in uno dei quali, quello che vedeva come
contro
-interessata "ES SP", l'imputato non era componente del collegio giudicante e ciononostante si sarebbe interessato alla relativa definizione nell'interesse della società seguita dall'AM). Con la stessa sentenza, il Tribunale ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero competente con riguardo, per quel che qui immediatamente interessa, alla posizione di ER GL (referente imprenditoriale della "TA SP"), di PE Orazio SO (destinatario immediato dell'utilità descritta al capo 1) e di RE LI (estensore delle ordinanze rese nei contenziosi che coinvolgevano "ES SP" e EM SP"), quali possibili concorrenti nei reati in contestazione. 3. Interposto appello da parte dell'imputato, con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Roma ha mandato assolto OL SO da tutte le imputazioni allo stesso mosse per la ritenuta non sussistenza dei fatti allo stesso ascritti. La Corte territoriale, dopo aver ribadito la centralità probatoria assunta dalle propalazioni, auto ed etero accusatorie, di PI AM rispetto al giudizio di responsabilità reso dal Tribunale, ha messo in luce le ragioni dirette a scalfire la credibilità soggettiva del chiamante nonché utili ad attestare l'inattendibilità intrinseca del relativo narrato, l'assenza di validi riscontri esterni e infine l'illogicità della lettura operata dalla sentenza appellata rispetto alle acquisizioni probatorie. 3.1. E così, sotto il primo versante, la Corte del merito ha messo in luce sia il fatto che le relative dichiarazioni etero-accusatorie hanno trovato la loro fonte in un soggetto "plurindagato di reato connesso del quale in più occasioni è stata smentita l'attendibilità"; sia i vantaggi processuali che AM avrebbe conseguito per effetto della collaborazione (patteggiando la pena, così da lucrare un trattamento sanzionatorio complessivo che gli consentisse di evitare la detenzione), tali da imporre un più rigoroso vaglio critico della relativa credibilità intrinseca del relativo narrato. 3 3.2. Quanto a tale ultimo versante, ha rimarcato l'indeterminatezza e la contraddittorietà del narrato del chiamante, indicando a tal fine in via esemplificativa: -la circostanza che AM avrebbe riferito in termini di mera ipotesi l'interesse perseguito da NT contribuendo alla nomina del padre dell'imputato a presidente del Collegio arbitrale nel contenzioso "Sti/TA"; -il dubbio rappresentato dal dichiarante rispetto alla possibilità che OL SO si fosse effettivamente interessato della definizione dei contenziosi diversi da quello promosso dalla "Ciclat", rispetto ai quali, a suo dire, l'imputato avrebbe comunque ricevuto le somme indicate nel capo di imputazione sub 2); -l'affermazione per la quale le dazioni elargite all'imputato sarebbero state giustificate dalle difficoltà economiche affrontate da SO in ragione della separazione occorsa con la moglie quando, di contro, queste avrebbero assunto un contenuto oggettivo solo in epoca successiva alle dette asserite erogazioni illecite;
- la genericità dei riferimenti resi alle dazioni descritte al capo 2) non correlate a specifiche controversie definite con l'asserito interessamento di OL SO, (genericità) coerente alla stessa indeterminatezza del capo di imputazione sul punto;
- l'ambiguità delle dichiarazioni di AM rispetto al contenzioso proposto dalla "Ciclat" (perché il pagamento venne realizzato in assenza di un accordo preventivo rispetto all'interessamento del SO); -la mancata indicazione delle modalità attraverso le quali AM si sarebbe procurato la provvista per procedere ai pagamenti indicati. 3.3. In ordine ai riscontri esterni, la Corte del merito, a supporto della disposta assoluzione, ha messo in evidenza, in primo luogo, che la ritenuta strumentalità dell'arbitrato "Sti/TA", affermata da AM e validata dal Tribunale, era logicamente contraddetta dalla effettiva e non fittizia sussistenza della lite tra le due compagini, definita da una successiva transazione all'esito della quale tutti i componenti del collegio arbitrale e non solo il padre dell'imputato furono compensati. La Corte ha altresì rimarcato l'assenza di elementi a conferma della riconducibilità della utilità descritta al capo 1) - correlata alla citata nomina del padre dell'imputato a presidente del collegio arbitrale più volte indicato- all'interesse perseguito dal NT nel seguire i contenziosi dell'imprenditore EO presso il Consiglio di Stato, in considerazione del fatto che, almeno nella metà dei procedimenti indicati nella sentenza appellata, l'asserito corruttore risultava soccombente;
e che, sempre a supporto di tale frazione di condotta illecita, non poteva ascriversi rilievo all'indecifrabile contenuto della intercettazione relativa al 4 colloquio del 19 gennaio 2016 occorso tra EO e HI né meritavano di essere valorizzate le dichiarazioni dell'altro coimputato in reato connesso, PE LA, il quale ultimo aveva riferito dati dei quali non aveva una conoscenza diretta, perché a sua volta appresi da AM. In relazione ai tre contenziosi espressamente indicati nel capo 2), apprezzati a sostegno della corruzione ( in atti giudiziari) propria realizzata da OL SO di concerto con AM, la Corte del merito ha messo in luce sia l'assenza di contatti telefonici occorsi tra AM e l'imputato in ambiti temporali contigui alle decisioni prese in considerazione dall'imputazione; sia la dubbia tenuta logica dell'affermazione per la quale l'ordinanza assunta nel giudizio promosso dalla "Ciclat" avrebbe assunto un valore condizionante rispetto agli altri due giudizi. Conclusione che, ad avviso dei giudici di appello, sarebbe il frutto di una mera illazione, peraltro smentita dall'estensore di questi due ultimi provvedimenti (il consigliere LI) che avrebbe sempre negato ogni interferenza da parte di SO nel relativo processo decisionale. Il provvedimento esteso da SO nel giudizio promosso dalla "Ciclat", peraltro, ad avviso della Corte, non aveva un effettivo portato innovativo rispetto alla pregressa giurisprudenza del Consiglio di Stato sul tema trattato. 4. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso la Procura Generale presso la Corte di appello di Roma e la parte civile "ES SP". Entrambi i ricorsi denunziano il difetto di motivazione della decisione gravata, la quale presupponeva, malgrado il ribaltamento operato in senso assolutorio rispetto alla sentenza di condanna resa in primo grado, un onere argomentativo particolarmente stringente, imprescindibilmente correlato al puntuale confronto con i tratti essenziali della sentenza appellata, da disattendere alla luce di una logica e compiuta lettura delle emergenze processuali. Di contro, i ricorrenti lamentano l'inconsistenza del confronto comparativo con gli snodi essenziali del ritenere sotteso al giudizio di responsabilità reso in primo grado;
l'erroneità logica e di principio di alcune affermazioni valorizzate nel guidare la soluzione adottata in appello;
il travisamento di alcune circostanze, altrettanto erroneamente apprezzate a supporto della assoluzione decretata riformando la decisione appellata. 4.1. E così, in entrambi i ricorsi - primo motivo del ricorso della parte pubblica e motivo di cui al punto 1 sub a) del ricorso della parte civile integrato dalle considerazioni spese al punto 1.2.1- si contesta, anche sul piano della tenuta logica delle relative argomentazioni, il giudizio di attendibilità soggetl:iva del chiamante reso in appello, operato senza un confronto obiettivo e puntuale con le considerazioni di segno contrario spese in primo grado e alla luce di indicazioni di 5 principio errate (nella parte in cui viene dato rilievo ai vantaggi processuali perseguiti dal dichiarante quale chiave di lettura del vaglio critico che dovrebbe guidare il giudizio di attendibilità anche del narrato del chiamante) e di affermazioni del tutto apodittiche (l'inattendibilità di AM vagliata in altre occasioni processuali, non puntualizzate né altrimenti valorizzabili se estranee alle emergenze acquisite nel corso del giudizi), rese all'esito di una disamina all'evidenza incompleta (trascurando le diverse condanne a pena patteggiata rese proprio sulla base delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie del chiamante, tutte acquisite agli atti e valorizzabili ai sensi dell'ad 238 bis cod. proc. pen.). 4.2. Con riguardo alla valutazione resa in punto di intrinseca attendibilità del narrato di AM - motivo due del ricorso della parte pubblica e motivi sub 1), p lettera e), e 1.2. punti II, III, IV e 1.3. del ricorso di ' ES SP - , ritenutú prive9 della dovuta determinatezza e ambigue si evidenzia, quanto alle somme versate a sostegno della corruzione per la funzione descritta al capo 2), che la Corte avrebbe integralmente pretermesso la puntualità del narrato dell'AM nel riferire dei pagamenti versati all'imputato, messo a libro paga dal chiamante, nonchè le indicazioni rese in sentenza, sempre alla luce del narrato del dichiarante e riscontrate documentalmente, quanto ai diversi prelievi in contanti operati dal chiamante sui conti personali e della moglie. In relazione alle dichiarazioni legate alla causale illecita della nomina di PE Orazio SO a presidente del collegio arbitrale chiamato a definire il contenzioso "TA/Sti", si sottolinea la specificità del narrato sul punto anche in relazione alle effettive intenzioni perseguite da NT. E relativamente ai dubbi assertivamente prospettati dal chiamante rispetto al ruolo effettivamente svolto da SO con riguardo ai contenziof(si "Exitone/Gemmo" SP e "Exitone/ES" SP, si segnala che l'incertezza assertivamente mostrata sul punto riguardava unicamente una sola vicenda processuale (la seconda), mentre il dato valorizzato dalla sentenza gravata al più riguardava il diverso tema dei riscontri esterni e non quello della attendibilità intrinseca;
e si rimarca che una compiuta lettura delle dichiarazioni del chiamante avrebbe permesso anche di evidenziare che AM aveva comunque deciso di addivenire al pagamento chiesto da SO sempre per garantire continuità al patto illecito legato alla funzione svolta dal primo, accordo illecito all'interno del quale anche le condotte in questione, espressamente legate a specifici contenziosi, finivano per incunearsi. Sulla ritenuta ambiguità del narrato relativo alla corruzione propria inerente alla vicenda "Ciclat", si rimarca inoltre che la conclusione sinteticamente prospettata dalla Corte del merito sarebbe all'evidenza viziata da una manifesta incongruenza logico giuridica, perché non coerente alla ipotesi di corruzione susseguente prospettata dall'accusa e validata dal Tribunale. 6 4.3. Con riguardo alle valutazioni rese in relazione ai riscontri esterni indicati a conferma delle propalazioni di AM, nonché alla logicità della lettura del quadro probatorio offerta dal Tribunale a sostegno del ritenuto giudizio di responsabilità e disattesa dalla Corte del merito - motivi indicati per terzo e quarto nel ricorso della Procura Generale e censure prospettate sub 1), lettere b), d), f), nonché 1.2., punto IV, e 1.3.c)-, i ricorrenti, nel contrastare la tenuta logica e la puntualità della sentenza gravata, evidenziano che: - diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, LA non poteva essere considerato solo un teste de relato;
- il Tribunale non avrebbe mai sostenuto la natura fittizia del contenzioso tra "TA/Sti" ma solo la funzionalità della nomina del padre dell'imputato quale presidente del relativo collegio arbitrale rispetto alle finalità illecite sottese ai patti corruttivi che legavano, per ragioni distinte, l'imputato ad AM e NT;
- la Corte territoriale sarebbe giunta all'affermazione per la quale anche gli altri arbitri, e non solo il padre dell'imputato, furono pagati per l'opera prestata e ciò senza in alcun modo confrontarsi con le valutazioni di segno contrario messe in luce dal Tribunale in considerazione del compendio probatorio acquisito, valorizzando, peraltro, un dato neutro, quello della liquidazione dei relativi compensi da parte del Presidente del Tribunale di Roma, inidoneo ad attestare l'effettiva sussistenza di esborsi resi in tal senso dalle parti;
- la sentenza appellata non avrebbe mai sostenuto la presenza di un valore condizionante assunto dalla ordinanza resa sul ricorso della "Ciclat" rispetto alle altre due decisioni espressamente considerate a sostegno della corruzione propria descritta al capo 2), avendo semmai messo in luce momenti di assonanza tra le dette decisioni coerentemente valorizzati quali elementi di supporto esterno alle dichiarazioni di AM, senza che in parte qua, la sentenza si sia in alcun modo confrontata con le valutazioni spese dal Tribunale;
- la Corte territoriale, in modo del tutto apodittico avrebbe escluso l'innovazione interpretativa apportata dalla ordinanza (resa nel contenzioso promosso dalla) "Ciclat" e i vantaggi che ne derivarono alla società ricorrente, i cui interessi erano curati da AM, anche qui trascurando ogni confronto con la decisione appellata;
- la sentenza gravata avrebbe valorizzato l'assenza di contatti telefonici tra AM e SO nell'imminenza delle tre decisioni descritte al capo 2), quando, di contro, proprio l'assenza di tali riscontri sino all'ottobre del 2015, in uno alle altre acquisizioni probatorie, rendeva dubbio il dato„ comunque privo di una dirimente forza logica;
- in termini meramente congetturali il Tribunale aveva ritenuto i rapporti accertati tra SO, AM e NT, deontologicamente non corretti ma privi di 7 significato illecito, trascurando integralmente il portato complessivo delle compiute valutazioni spese nella sentenza di primo grado a sostegno del giudizio di responsabilità. 5. La difesa della parte civile EM SP", con memoria tramessa via pec il 3 novembre 2023, ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi e l'annullamento con rinvio della decisione impugnata. 6. La difesa dell'imputato, con memoria del 6 novembre 2 .023 trasmessa via p.e.c., ha chiesto dichiararsi inammissibili o comunque infondati i ricorsi perché diretti a sollecitare la Corte di legittimità ad una rivalutazione delle situazioni in fatto coperte dalla regiudicanda a fronte di una motivazione, quella sottesa alla decisione gravata, che pur nella sinteticità che la connota, coerentemente sostiene l'assoluzione dell'imputato facendo puntuale applicazione della regola di giudizio di cui all'art 533, comma 1, cod. proc. pen. alla luce della inattendibilità soggettiva di IE AM e del suo narrato. Conclusioni queste ritenute in ragione dei molteplici elementi offerti in tal senso dal compendio probatorio messi in evidenza con il gravame di merito interposto avverso la sentenza di primo grado, riproposti con la memoria in questione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati e portano all'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte del merito competente. 2. Giova in primo luogo ribadire che, anche in caso di esito assolutorio assunto in riforma della condanna resa in primo grado, il giudice di appello è tenuto a confutare in modo specifico e completo le argomentazioni poste a sostegno della valutazione di segno opposto resa con la prima decisione, dovendo per forza di cose scardinare l'impianto argomentativo-dimostrativo di una decisione assunta da chi ha avuto diretto contatto con le fonti di prova (in motivazione, S.U. n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta). Più precisamente, è stato sottolineato (S.U. n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise), che, nel riformare la condanna pronunciata in primo grado con una sentenza di assoluzione, il giudice dell'appello deve confrontarsi con le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, giustificandone l'integrale riforma senza limitarsi ad inserire nella struttura argornentativa della riformata pronuncia delle generiche notazioni critiche di dissenso, ma riesaminando, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito, per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte. 8 2.1. Se, dunque, anche in caso di ribaltamento che porti all'assoluzione, la motivazione che supporta la decisione deve certamente risultare connotata da uno sforzo argomentativo di stringente rilievo, va tuttavia escluso che siffatto onere assuma un profilo ponderale analogo a quello della riforma in senso condannatorio dell'assoluzione resa in primo grado. L'obbligo di motivazione si atteggia, infatti, diversamente a seconda che si verta nell'ipotesi di sovvertimento della sentenza assolutoria ovvero di ribaltamento di una statuizione di condanna. Al mutare della regola di giudizio che fonda il relativo esito decisorio, muta in coerenza l'intensità dello sforzo argomentativo da rendere: presunzione di innocenza e ragionevole dubbio nel giudicare impongono, infatti, soglie probatorie asimmetriche in relazione alla diversa tipologia delle conclusioni da rendere sulla responsabilità dell'imputato; e tanto, oltre a rilevare sul diverso atteggiamento da tenere in ordine alla valutazione della prova dichiarativa, se decisiva rispetto all'epilogo decisorio, nell'ottica della necessaria rinnovazione istruttoria (indispensabile solo in caso di reformatio in peius), incide parimenti anche sul diverso portato che la motivazione deve assumere nel caso, quale quello di specie, di reformatio in melius della sentenza di condanna pronunciata in primo grado. Mentre in caso di riforma della originaria sentenza di assoluzione al giudice d'appello si impone quindi l'obbligo di argomentare circa la plausibilità del diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano inficiato la permanente sostenibilità del primo giudizio;
di contro, per il ribaltamento della sentenza di condanna, il giudice d'appello può limitarsi a giustificare la perdurante sostenibilità di ricostruzioni alternative del fatto, sulla base di un'operazione di tipo essenzialmente demolitivo. Non è dunque possibile "far confluire all'interno dell'indistinta locuzione "motivazione rafforzata" ogni ipotesi di ribaltamento della prima decisione, accomunandovi obblighi dimostrativi che hanno origine e finalità sostanzialmente differenti, perchè derivanti da una insuperabile asimmetria di statuti probatori necessariamente imposti dalla interazione della presunzione di innocenza e del canone del ragionevole dubbio con la peculiare tipologia di esito decisorio della pronuncia riformata" ( in termini la citata sentenza "Troise" delle Sezioni Unite). 2.2. Siffatte indicazioni di principio non possono che influire anche sulle modalità di predisposizione e successiva valutazione del ricorso con il quale si contesti l'esito assolutorio pervenuto in appello per il tramite del ribaltamento della decisione di condanna assunta in primo grado. Il ricorso in questi casi dovrà per forza di cose imperniarsi sul raffronto comparativo tra le due decisioni. E se certamente il vizio di motivazione non potrà 9 che essere valutato in termini più stringenti e rigorosi, atteso che la completezza dell'argomentare sotteso alla decisione di primo grado deve necessariamente essere filtrata alla luce del detto riscontro comparativo, per altro verso ciò non significa che l'impugnazione possa risolversi nella mera rivendicazione della maggiore plausibilità della prima decisione, riproducendone pedissequamente il percorso argomentativo. In altre parole, l'obbligo di motivazione rinforzata amplia la profondità del vizio di motivazione rilevabile in cassazione, ma non muta i termini dello scrutinio demandato al giudice di legittimità: il ricorso non deve riservare alla Corte una scelta valutativa tra le possibili letture alternative del fatto in termini di maggiore plausibilità della semantica probatoria da privilegiare, compito di esclusiva pertinenza dei giudici del merito. Piuttosto, deve mirare ad evidenziare le ragioni in forza delle quali la decisione assunta, per la manifesta illogicità del percorso tracciato, per il travisamento del dato probatorio o per aver tralasciato aspetti valutativi decisivi della statuizione di primo grado, non possa ritenersi idonea a scalfire il giudizio di responsabilità, sempre alla luce della regola di cui all'art. 533, primo comma, cod. proc. pen. che deve imprescindibilmente sostenerlo. 3.Ciò premesso, le due impugnazioni sono all'evidenza estranee ai profili di inammissibilità rivendicati dalla difesa dell'imputato, perché fanno buon governo delle superiori indicazioni di principio, risultando entrambe prospettate all'esito di un puntuale confronto comparativo del portato argomentativo delle due, difformi, decisioni di merito, diretto a disvelare i decisivi vuoti argomentativi e le immediate incongruenze logiche che nel caso inficiano il percorso motivazionale della sentenza gravata. Vuoti e incongruenze, lo si anticipa sin da ora, che nel caso hanno assunto una consistenza tale da privare la sentenza di appello di adeguati contenuti)(logico- valutativi da contrapporre alla sentenza appellata nel necessario confronto comparato che in genere connota e colora lo scrutino di legittimità affidato, in siffatte situazioni processuali, alla Corte. Le conclusioni che supportano la decisione gravata, infatti, hanno un sistematico contenuto apodittico, privo del necessario confronto con le valutazioni di segno opposto rese dalla sentenza appellata;
prendono le mosse, peraltro, da petizioni di principio affatto condivisibili anche sul piano giuridico, tali da minare, in radice, l'esito assolutorio raggiunto in appello perché assunto in mancanza di un effettivo confronto logico con le indicazioni rese dal Tribunale a sostegno della ritenuta configurabilità delle ipotesi di corruzione in atti giudiziari contestate e ritenute. 10 In altre parole, il portato della decisione gravata non può ritenersi la reale espressione di una valutazione logica da contrapporre a quella che nel caso ha sostenuto la decisione di primo grado: non può, dunque, essere apprezzata, da questa Corte, nel filtrare la tenuta logica di quella appellata, perché un siffatto giudizio valutativo, nel caso, finirebbe per portare il giudice di legittimità a sostituirsi, integralmente e per ciò solo altrettanto indebitamente, ai compiti ascritti alla Corte di merito, inscindibilmente correlati alle sottese valutazioni in fatto. 4. In estrema sintesi, in primo grado la responsabilità ascritta all'imputato è stata ancorata a tre diverse situazioni illecite, fortemente connesse tra loro e tutte ricondotte all'ipotesi di reato di cui all'art 319-ter cod. pen., diversamente declinate, tuttavia, in ragione del differente contenuto in fatto delle vicende giudicate. All'esito di acquisizioni probatorie piuttosto complesse, che vedevano nelle dichiarazioni del coimputato PI AM, separatamente giudicato ex art. 444 cod. pen., lo snodo di riferimento fondamentale, integrate tuttavia da diverse emergenze anche di natura documentale, frutto di approfondite valutazioni probatorie (soprattutto quelle ricavabili da altre occasioni processuali di matrice non penale), sono state configurate: a) la corruzione (in atti giudiziari) propria legata al patto concluso da OL SO, all'epoca Consigliere di Stato, con l'Avvocato Stefano NT (volta a favorire quest'ultimo nei contenziosi curati nell'interesse dell'imprenditore EO), rispetto alla quale l'utilità erogata al corrotto è stata individuata nella nomina del padre dell'imputato a presidente del collegio arbitrale chiamato a definire il 1.4 contenzioso occorso tra TA e Sti, (collegio) del quale, su indicazione della prima società, faceva parte anche NT (imputazione ricavata da una parte delle indicazioni in fatto contestate al capo 1 della rubrica); b) più ipotesi di corruzione (in atti giudiziari) propria, legate a tre diversi contenziosi promossi innanzi al Consiglio di Stato da società ("Ciclat" ed "Exitone"), facenti capo all'imprenditore IG (i cui interessi venivano seguiti da AM), due delle quali ritenute susseguenti (in relazione alla ordinanza resa con riferimento al ricorso della "Ciclat", la cui motivazione venne estesa da SO, e a quella resa nel giudizio promosso da "Exitone", che vedeva come controinteressata if ES SP I:rispetto alla quale l'imputato non risultava tra i componenti del collegio giudicante) e una antecedente (con riguardo all'ordinanza resa nel giudizio promosso da "Exitone" che vedeva controinteressata la "Gemme SP", in relazione alla quale SO componeva il collegio decidente), immediatamente correlate alle 11 tre elargizioni di somme di denaro espressamente puntualizzate nel capo 2) della rubrica;
c) la corruzione (in atti giudiziari) impropria correlata alle utilità continuativamente garantite all'imputato da AM prescindendo dalla esecuzione di specifici atti inerenti al ruolo di SO, veicolate dopo il primo pagamento legato alla ordinanza "Ciclat" e consistite sia nella nomina del padre di SO (favorita anche da AM nell'interesse della società "STI" e del suo cliente IG), nonché da versamenti di somme in contanti ciclicamente realizzati dal corruttore in tal senso compulsato dalle richieste del pubblico ufficiale (situazioni in fatto ricavate sia dall'imputazione descritta nel capo 1, sia da quella di cui al capo 2 della rubrica). 5. Ciò premesso, la Corte di appello ha escluso la possibilità di ritenere, oltre ogni ragionevole dubbio, sussistenti i fatti di corruzione sopra sunteggiati, disattendendo le valutazioni rese dal Tribunale in relazione alla forza probatoria da ascrivere alle dichiarazioni di AM, messe in discussione già con riguardo alla attendibilità soggettiva del chiamante ma negativamente valutate anche in relazione al contenuto oggettivo del relativo narrato nonché alla forza logica dei riscontri esterni valorizzati in primo grado a sostegno e conferma delle dette propa lazion i. 5.1. Il contenuto alquanto laconico della decisione gravata ha tuttavia consentito ai ricorrenti di attingerne il portato in termini estremamente analitici, tali da non lasciare SPzio ad argomentazioni, sviluppate dalla Corte del merito, rimaste estranee a condivisibili rilievi critici. Vengono così affrontati e sottoposti a critica dalle impugnazioni tutti i momenti sui quali si impernia il ragionamento tracciato dai giudici di appello, nessuno escluso, alla cui disamina va tuttavia anteposta una considerazione di ordine generale, non indifferente. 5.2. La sentenza impugnata, infatti, non rassegna una descrizione puntuale del contenuto della decisione appellata nei suoi tratti fondanti. A ben vedere, infatti, si risolve unicamente nella disamina del narrato di AM, estrapolato dal complessivo contesto nel quale lo stesso risulta inserito dal motivare della decisione appellata. Di contro, le vicende in fatto descritte dal composito argomentare steso in primo grado dal Tribunale all'esito della valutazione resa sull'altrettanto complesso impianto probatorio acquisito e scrutinato, non vengono emarginate con la dovuta attenzione, neppure in termini di adeguata sintesi espositiva. 12 In altre parole, manca una ricostruzione dei fatti per come fotografata dalla decisione non condivisa, alla quale attagliare il giudizio di attendibilità soggettiva del chiamante e oggettiva del suo narrato. Di più. Anche con riferimento al tema della attendibilità del chiamante e del suo narrato, la Corte del merito ha finito per esprimere unicamente le ragioni del proprio dissenso rispetto alle conclusioni di segno opposto rese dal Tribunale, senza prima descrivere a monte il portato delle relative argomentazioni stese in parte qua con la decisione appellata. E tanto, di per sé, dà già corpo e concretezza ai paventati dubbi di inadeguatezza motiva prospettati dai ricorrenti: la tecnica espositiva utilizzata, infatti, funge da sintomo immediato ed evidente di un confronto incompiuto con gli snodi essenziali e complessivi della decisione appellata, in antitesi con la stringente rigorosità valutativa che si impone in caso di decisione difforme, anche laddove il ribaltamento della sentenza di primo grado porti, come nella specie, all'assoluzione dell'imputato, in origine condannato. 6. Venendo, poi, alle specifiche ragioni ck critica sollevate dai ricorsi, se ne può segmentare lo scrutinio esaminando partitamente i profili attinenti alla smentita credibilità soggettiva del chiamante;
quelli riguardanti il giudizio negativo reso in appello sulla intrinseca credibilità d& relativo narrato;
quelli afferenti, infine, ai momenti di riscontro esterno al detto propalato, apprezzati dal Tribunale, ma disattesi nel loro portato oggettivo e logico dalla Corte del merito. 6.1. Prendendo le mosse dalle considerazioni spese nella sentenza impugnata in relazione alla credibilità soggettiva del chiamante, emerge, con immediata evidenza, che le stesse si risolvono in aprioristiche conclusioni prive di ogni supporto rispetto alle emergenze probatorie acquisite oltre che estranee a qualsivoglia confronto con la decisione appellata. Si afferma, in particolare, che le relative dichiarazioni troverebbero la loro fonte in un soggetto (IE AM) "plurindagato di reato connesso del quale in più occasioni è stata smentita l'attendibilità". In diSPrte ogni giudizio sulla utilità del riferimento reso alla posizione del chiamante, che porta con sé ovvie conseguenze sul piano probatorio, emerge con evidenza l'integrale assenza di qualsivoglia precisazione utile a chiarire da quali elementi, ritualmente acquisiti nel corso del processo, sia stata tratta la conclusione della già riscontrata, in altre situazioni processuali, inattendibilità del dichiarante, destinata a rifluire sulla sua credibilità soggettiva. E tale inadeguatezza argomentativa, se possibile, assume toni ancora più marcati se si guarda alle valutazioni, di segno opposto, rese dal Tribunale nel 13 sottolineare la credibilità del dichiarante, alla luce della estraneità dei fatti riferiti rispetto a quelli all'epoca emersi e contestati al chiamante;
alla possibilità di AM di conoscere le vicende narrate alla luce del suo ruolo professionale e dei rapporti occorsi con NT, SO e IG;
all'assenza di riscontrare ragioni di astio e rancore destinate a dare potenziale contenuto calunniatorio a lle dichiarazioni (si veda la sentenza di primo grado dalla pagina 16 e, più dettagliatamente, dalla pagina 109). Tutti argomenti che, condivisibili o meno, imponevano, ai giudici del gravame di confrontarsi con le relative considerazioni, disattendendone ,, con la necessaria puntualità, il portato fattuale e logico all'esito di un confronto critico nel caso integralmente assente. 6.2. Nel valutare il portato intrinseco del narrato del chiamante, la Corte del merito non ha mancato di sottolineare i vantaggi processuali che AM avrebbe conseguito per effetto della collaborazione prestata (patteggiando la pena, così da lucrare un trattamento sanzionatorio complessivo che gli consentisse di evitare l'ulteriore procrastinarsi della detenzione). E' di palmare evidenza, tuttavia, che si tratta di considerazione logica che da sola non vale a mettere in discussione l'affidabilità soggettiva del dichiarante e la credibilità del suo narrato, salvo che si riscontri, a valle, da parte del decidente, l'assenza di un rigoroso vaglio critico delle relative dichiarazioni. E, sotto questo versante, la Corte territoriale, nel tentativo di dare contenuto alla superiore indicazione di principio, altrimenti vuota, ha rimarcato l'indeterminatezza e la contraddittorietà del narrato del chiamante indicando a tal fine in via esemplificativa, alcuni aspetti ritenuti decisivi in tal senso. 6.2.1. In diSPrte ogni considerazione !:;u1 metodo valutativo utilizzato e soffermandosi sulle ritenute incongruenze destinate ad inficiare, ad avviso della Corte del merito, il narrato del collaborante, va subito osservato che, in relazione alla condotta illecita sopra descritta al punto 4.a.), da parte dei giudici di appello è stata sottolineata la natura meramente ipotetica degli interessi illeciti perseguiti da Stefano NT - contribuendo alla nomina del padre dell'imputato a presidente del Collegio arbitrale nel contenzioso "Sti/TA"- siccome prospettati dal dichiarante. L'affermazione, tuttavia, sconta un evidente difetto di specificità perché non si confronta con la sentenza di primo grado nella parte in cui, proprio valorizzando il narrato di AM, è stato messo in luce l'atteggiamento tenuto, in occasione dell'incontro al bar "Doney", da NT allorquando l'imputato ebbe a sollecitare la nomina del padre (si veda pagina 50 della sentenza appellata). In altre parole, la Corte territoriale, senza soffermarsi sul significato inferenziale da ascrivere a tali propalazioni siccome messe in evidenza dalla 14 sentenza appellata, si è limitata a rendere una conclusione apodittica, disattendendone il portato a prescindere dal contenuto effettivo del narrato, irrefutabilmente ma altrettanto immotivatamente stigmatizzato in termini di ritenuta incertezza propalativa. 6.2.2. La Corte del merito, ancora, ha sottolineato l'incertezza che connoterebbe il narrato del chiamante con riguardo alla incidenza dell'interessamento reso da OL SO nella definizione dei contenziosi - diversi da quello promosso dalla "Ciclat"- in occasione dei quali l'imputato avrebbe comunque ricevuto le somme indicate nel capo di imputazione sub 2); elargizioni relative alle ipotesi di corruzione propria (punto 4.b sopra rassegnato) legate ai giudizi che coinvolgevano "ES SP" e EM SP" (in relazione ai quali SO non era estensore del provvedimento o addirittura neppure componente del collegio). Anche sul punto, tuttavia, la valutazione resa dalla Corte territoriale non si confronta con l'approfondito argomentare speso dal Tribunale nel rimarcare che dalle dichiarazioni di AM emergeva comunque evidente l'interesse a retribuire in ogni caso il SO, a prescindere da una effettiva funzionalità e dalla stessa realizzazione del relativo intervento, nel quadro della continuativa collaborazione illecita che si sarebbe consolidata dalla ordinanza "Ciclat" in poi. Del resto, non spetta a questa Corte, per quanto già evidenziato, verificare autonomamente la tenuta logica della valutazione resa a monte dal Tribunale, peraltro da contestualizzare nel complessivo quadro fattuale cristallizzato dalle relative emergenze processuali. Piuttosto, gravava sulla Corte territoriale l'onere di affrontare il tema e se del caso disattenderlo, giustificando con puntualità la relativa scelta interpretativa che, altrimenti, come è a dirsi nella specie, si rivela inidonea al fine perché, in linea con il complessivo contesto motivazionale che connota la decisione impugnata, si risolve in un dissenso non argomentato rispetto alle conclusioni della sentenza appellata. 6.2.3. La Corte del merito ha inoltre rimarcato la genericità dei riferimenti desumibili dal propalato di AM inerenti alle elargizioni indicate nel capo 2), non correlate a specifiche controversie definite con l'asserito interessamento di OL SO (le corruzioni improprie sopra riassunte al punto 4.c); genericità peraltro coerente alla stessa indeterminatezza del capo di imputazione sul punto. Premesso che nel caso non risulta rilevata né stigmatizzata, entro il termine ultimo di cui all'ad 491, comma 1, cod. proc. pen., alcuna indeterminatezza del capo di imputazione espresso dal decreto che ha disposto il giudizio, anche su tale punto la conclusione assunta in appello sfugge ad una compiuta contestualizzazione del dato riferito dal chiamante e non si confronta con il portato 15 complessivo delle valutazioni rese dal Tribunale, che ha inquadrato tali dazioni illecite all'interno della ipotizzata corruzione impropria realizzata dal chiamante e dall'imputato, proprio perché sganciate dal compimento di specifici atti legati alla funzione di SO. In linea, del resto, con la complessiva inadeguatezza del relativo contesto argomentativo, la Corte del merito ha omesso di operare uno scrutinio puntuale e completo del narrato di AM su tali erogazioni, del tutto pretermesso, per come riportato e apprezzato dalla sentenza appellata ( si veda dal secondo capoverso di pag. 58), la cui lettura si pone in contraddizione con l'affermata e non argomentata genericità del propalato, rendendo attuale, semmai, il diverso tema inerente ai riscontri esterni utili a supportare tali affermazioni: aspetto tuttavia distonico rispetto al vulnus probatorio prospettato dai giudici dell' appello in parte qua ( che in modo inconferente attiene all'intrinseco portato del narrato). 6.2.4. La Corte del merito, inoltre, ha rimarcato l'ambiguità delle dichiarazioni di AM rispetto al contenzioso proposto dalla "Ciclat", perché il compenso illecito venne erogato in assenza di un accordo preventivo rispetto all'interessamento del SO. All'evidenza, tuttavia, si tratta di una considerazione del tutto fallace, se non altrimenti implementata da ulteriori sviluppi argomentativi, solo che si consideri che, nella ricostruzione privilegiata dal Tribunale, l'ipotesi di reato in questione è stata configurata in termini di corruzione propria susseguente. Anche a voler ritenere che, nella sua estrema sinteticità, la Corte, piuttosto che negare in linea di principio la configurabilità di una siffatta ipotesi di corruzione, perseguendo una strada giuridicamente errata, abbia invece ritenuto solo implausibile, sul punto, il narrato del dichiarante, resta comunque da ribadire che una tale conclusione andava necessariamente supportata confrontandosi con l'insieme di circostanziate indicazioni, correlate al detto narrato, messe in luce dal dichiarante con riguardo alla vicenda in questione e apprezzate, sul piano del relativo portato logico, in diversi punti della sentenza appellata. Valutazione, questa, integralmente pretermessa. 6.2.5. Con la sentenza gravata, infine, si rimarca che dal narrato del chiamante non emergerebbero le modalità attraverso le quali AM si sarebbe procurato la provvista utilizzata per procedere ai pagamenti illeciti operati in favore di SO. Su tale ulteriore momento della decisione impugnata non possono che replicarsi le considerazioni già svolte stigmatizzando l'inadeguatezza della motivazione resa dalla Corte di appello: anche in tal caso, il giudizio risulta assunto prescindendo da qualsivoglia confronto con il contenuto delle propalazioni del chiamante, messe in evidenza dal Tribunale (si veda pagina 60, dal terzo 16 capoverso), che toccavano anche siffatto aspetto, affrontato da AM attraverso una serie di indicazioni descrittive delle relative modalità di azione. Di certo, dunque, il narrato non poteva ritenersi indeterminato, su tale versante delle condotte riferite. Altro è, del resto, l'eventuale giudizio di plausibilità da ascrivere alle dette dichiarazioni, anche nel caso del tutto assente;
o, ancora, il diverso tema inerente ai riscontri valorizzati per supportarne il portato, estraneo al profilo motivazionale qui immediatamente scrutinato e comunque non valorizzato dalla Corte di appello a supporto delle conclusioni assunte. 6.3. Tale ultimo riferimento argomentativo introduce agli SPzi motivazionali della decisione impugnata immediatamente dedicati al tema dei riscontri esterni e alle valutazioni logiche rese in sentenza nel valutarne il portato in termini diversi rispetto alla motivazione della prima decisione, Anche su tali versanti la sentenza impugnata si mostra ampiamente carente. 6.3.1. Rientra in tale ambito l'argomentare della sentenza impugnata - erroneamente ricondotto dalla Corte territoriale al diverso tema della tenuta intrinseca del narrato- afferente alla causale delle elargizioni illecite sollecitate ad AM dall'imputato, secondo il quale le stesse sarebbero state giustificate dalle difficoltà economiche affrontate da SO in ragione della separazione occorsa con la moglie. Affermazioni, queste, che, ad avviso della Corte del merito, risulterebbero contraddette dal fatto che tali fibrillazioni finanziarie, correlate alla detta causale, avrebbero assunto un contenuto oggettivo solo in epoca successiva alle asserite erogazioni illecite. Prescindendo dalla decisività dell'argomento (che si sostanzia semmai in un mancato riscontro e non in una contraddizione interna diretta a smentire il tenore della dichiarazione), anche in parte qua la sentenza di appello omette il necessario confronto con il portato della motivazione spesa in primo grado, là dove si metteva in luce la situazione finanziaria dell'imputato, alla luce del suo tenore di vita e del contenzioso occorso con la moglie, prendendo anche in considerazione le situazioni prospettate dalla difesa a sostegno di una adeguatezza economica comunque disattesa dal Tribunale (considerando il risarcimento liquidato per una diffamazione patita e i fondi messi a disposizione dal padre proprio in ragione delle sue difficoltà economiche: si veda dall'ultimo capoverso di pagina 88). Si tratta di un nutrito argomentare, legato ad emergenze in fatto e a sviluppi logici con i quali la sentenza di appello non poteva che confrontarsi nel disattenderne il portato, prima di pervenire alla rassegnata conclusione, anche questa non supportata dal necessario substrato motivazionale. 6.3.2. Sempre sotto il versante dei riscontri, la Corte del merito ha messo in evidenza che la ritenuta strumentalità dell'arbitrato "Sti/TA", affermata da AM e validata dal Tribunale nell'ottica delle diverse vicende corruttive 17 riscontrate, era stata logicamente smentita dalla effettiva sussistenza della lite tra le due compagini, definita da una successiva transazione all'esito della quale tutti i componenti del collegio arbitrale, e non solo il padre dell'imputato, furono compensati. Non diversamente da quanto già rimarcato, anche con riferimento a tale segmento valutativo la sentenza impugnata sconta deficit comparativi di assoluto rilievo con l'argomentare di segno contrario tracciato da quella di primo grado, trascurandone profili valutativi assolutamente dirimenti. Come sostenuto dai ricorrenti, la lettura della sentenza di primo grado non consente di evidenziare che, ad avviso del Tribunale, la lite sottesa all'arbitrato in questione non fosse effettiva. Piuttosto, secondo la ricostruzione privilegiata dai giudici di primo grado (si veda dalla pagina 61), le parti del detto contenzioso avrebbero utilizzato lo strumento arbitrale per meglio modulare, nel tempo, le modalità di definizione della lite addivenendo ad una progressiva composizione del contendere, poi cristallizzata dall'accordo transattivo raggiunto dopo il lodo e l'impugnazione di quest'ultimo. Ciò che tuttavia essenzialmente rileva nella specie è che, secondo l'assunto accusatorio ricavato dalle dichiarazioni di AM e confermato dalla decisione appellata, la nomina del padre dell'imputato quale presidente del collegio arbitrale, sollecitata da SO e validata da AM e NT, aveva certamente obiettivi che si legavano alla detta vicenda processuale (soprattutto per AM, che contava sulle possibilità di manovra comunque garantite dalla interlocuzione privilegiata con il figlio del presidente, come confermato dalle dichiarazioni di LA allorquando ebbe a comunicargli il messaggio di OL SO relativo all'invito rivoltogli dal padre di non interferire più sulla gestione dell'arbitrato); al contempo, costituiva, per entrambi gli asseriti corruttori, un veicolo di retribuzione per le vicende corruttive che stavano a monte di tale contenzioso, alla luce dei pregressi rapporti occorsi con l'imputato. Quale che sia la tenuta logica di tale ricostruzione, sopra riassunta in termini tutt'altro che esaustivi a fronte dell'ampio motivare sul punto svolto dalla sentenza di primo grado, la stessa andava comunque affrontata e disattesa dalla Corte del merito con la dovuta puntualità e non nei termini rassegnati dalla motivazione contrastata. Termini che, nel loro laconico portato, per un verso, per quanto già evidenziato, muovono da una errata lettura delle considerazioni espresse sul punto dalla sentenza appellata, anche alla luce della rilevata mancanza del necessario confronto comparativo con le valutazioni rese in primo grado;
per altro verso, si legano ad una situazione in fatto, quella della avvenuta liquidazione del compenso, 18 resa in favore di tutti gli arbitri e non solo del padre del SO, che non disarticola il ragionamento reso sul punto dal Tribunale. I giudici di primo grado, infatti, avevano valorizzato sul piano logico il pagamento dei compensi in questione siccome effettuato solo al padre del ricorrente quale conferma logica della funzione essenzialmente servente della detta nomina rispetto alle corruzioni contestate piuttosto che alla effettiva definizione della lite occorsa tra "TA" e "Sti" (si veda dalla pagina 34), alla luce di una argomentata valutazione dell'insieme di acquisizione probatorie assunte sul punto (facendo leva anche sulle dichiarazioni degli altri arbitri). Conclusione, questa, che la Corte territoriale finisce per smentire, sul piano fattuale, muovendo da un presupposto logico inadeguato (la mera liquidazione del dovuto, dal quale non emerge in via inferenziale il successivo adempimento dei relativi oneri da parte dei contradittori, dato per scontato, di contro, per il padre dell'imputato), senza mai affrontare e disattendere, anche su tale punto, la forza logica del relativo dato apprezzato in primo grado. 6.3.3. I Giudici di appello hanno, inoltre, rimarcato l'assenza di elementi a conferma della riconducibilità della utilità descritta al capo 1) - correlata alla citata nomina del padre dell'imputato a presidente del collegio arbitrale più volte indicato- all'interesse perseguito dal NT nel seguire i contenziosi dell'imprenditore EO presso il Consiglio di Stato. Ciò in considerazione del fatto che, almeno nella metà dei procedimenti indicati dal Tribunale, NT risultava soccombente;
che non poteva ascriversi rilievo all'indecifrabile contenuto della intercettazione relativa al colloquio del 19 gennaio 2016 occorso tra EO e HI;
che non potevano essere valorizzate le dichiarazioni dell'altro coimputato in reato connesso, PE LA, che aveva riportato dati dei quali non aveva una conoscenza diretta, a sua volta riferiti da AM. Muovendo da tale ultimo rilievo, è evidente l'apoditticità della conclusione. Come messo in luce dalla sentenza appellata ( si veda da pagina 83 e in particolare dall'ultimo capoverso di pagina 85), LA, effettivamente, ebbe a riferire essenzialmente fatti comunicatigli da AM, ma non mancò, anche, di riportare situazioni e dati acquisiti direttamente dallo stesso dichiarante: in particolare, ci si riferisce al già citato messaggio recapitato ad AM da parte dell'imputato quanto alla sollecitazione rivoltagli dal padre, nonché ai colloqui intercorsi con IG relativi alla cessione della società coinvolta nell'arbitrato che, per l'appunto, vedevano sullo sfondo il detto contenzioso. Quanto poi le dichiarazioni di LA incidlano sul piano logico sulle situazioni di affermata matrice illecita sottese alla detta nomina riferita da AM, è aspetto che, nel caso di specie, esonda lo scrutinio rimesso alla Corte alla luce del tenore della decisione impugnata, che, in linea con il complessivo contesto 19 argomentativo, anche in tale parte risulta limitata ad una conclusione tranciante, immediatamente smentita dal portato della sentenza appellata. La circostanza poi che parte del contenzioso affrontato da NT (che vedeva coinvolto nelle sue funzioni SO) avrebbe avuto esito negativo è aspetto suggestivo sul piano logico, ma non decisivo nell'ottica della ricostruzione tracciata dal Tribunale;
ricostruzione secondo la quale l'asserito corruttore, in forza dell'accordo illecito contratto con l'imputato, avrebbe acquisito la possibilità di influire grazie al consigliere corrotto sull'esito di un lotto comunque circoscritto di decisioni rispetto a quelle che lo vedevano protagonista presso ii Consiglio di Stato. La tenuta logica dell'impostazione privilegiata dal Tribunale sul punto, dunque, andava affrontata e semmai superata in termini diversi e ben più pregnanti. In particolare, affrontando con la dovuta specificità il contenuto della intercettazione inerente al colloquio tra HI e EO, riportato per esteso dal Tribunale e apprezzato valorizzandone l'asserita valenza confermativa delle dichiarazioni rese da AM quanto alla effettiva natura dei rapporti occorsi tra l'imputato e NT, addotti a sostegno dell'assenso prestato da quest'ultimo alla più volte evocata nomina del padre dell'imputato quale presidente del collegio arbitrale Sti/TA ( si veda dalla pagina 79) Il relativo dato probatorio, di contro, è stato disatteso apoditticamente, rimarcandone seccamente l'asserita indecifrabilità, non altrimenti motivata. E tanto dà luogo ad una evidente motivazione apparente-perché si risolve in una conclusione sganciata da qualsivoglia effettivo confronto con la relativa acquisizione istruttoria-, resa ancora più evidente dalla profondità delle valutazioni spese sul punto nella sentenza appellata (si veda dalla pagina 82). 6.3.4. In relazione ai tre contenziosi espressamente indicati nel capo 2), apprezzati a sostegno della corruzione propria realizzata da OL SO di concerto con AM ( quelle sopra riassunte ai punto 4.c), la Corte del merito ha messo in luce sia l'assenza di contatti telefonici occorsi tra AM e l'imputato in ambiti temporali contigui alle decisioni prese in considerazione dall'imputazione; sia la dubbia tenuta logica dell'affermazione per la quale l'ordinanza resa nel giudizio promosso dalla "Ciclat" avrebbe assunto un valore condizionante rispetto agli altri due giudizi: conclusione che ad avviso dei giudici di appello, sarebbe il frutto di una mera illazione, peraltro smentita dall'estensore di questi due ultimi provvedimenti (il consigliere LI), che avrebbe sempre negato ogni interferenza da parte di SO nel relativo processo decisionale. Il provvedimento esteso da SO nel giudizio promosso dalla "Ciclat", peraltro, ad avviso della Corte territoriale, non avrebbe avuto un effettivo portato innovativo rispetto alla pregressa giurisprudenza del Consiglio cli Stato. 20 Anche in parte qua, infine, la sentenza soffre di un incompleto confronto con la base motivazionale della decisione appellata, che finisce per influire sulla effettiva percezione del senso logico proprio dell'argomentare fatto proprio dai giudici di primo grado. Asserisce, al riguardo, la Corte territoriale che l'ordinanza resa nel contenzioso promosso dalla "Ciclat" non si distaccava da pregressi orientamenti seguiti dal Consiglio di Stato rispetto al tema dalla stessa trattato. Affermazione, questa, che stride ancor di più sul piano della necessaria puntualità del motivare, se raffrontata al complesso argomentare speso in primo grado nel sostenere il contrario, a conferma del favore garantito alla società ricorrente - ricompresa tra quelle i cui interessi risultavano seguite da AM- 1 poi rivendicato da SO con la prima richiesta di "prestito" compensativo veicolata al chiamante in correità. L'assenza di contatti telefonici tra imputato e chiamante in prossimità delle condotte illecite descritte nel capo 2) della rubrica ha contenuti logici tutt'altro che decisivi. Al più, infatti, vale come mancato riscontro/ ma non serve di certo a contraddire radicalmente il propalato di AM, se non in ragione di una forzatura logica non consentita. Non diversamente, infine, è a dirsi in relazione all'affermazione in forza della quale l'ordinanza resa nel contenzioso promosso dalla "Ciclat" non avrebbe avuto incidenza sulle successive redatte dal consigliere LI, come confermato da quest'ultimo in occasione della relativa escussione. In diSPrte la forza logica di tale ultima asseverazione, in tesi proveniente da persona che avrebbe dovuto confermare fatti eventualmente forieri anche di una sua concorrente responsabilità (tanto da aver portato il Tribunale a trasmettere gli atti alla Procura competente per la relativa posizione, senza che sul punto la sentenza si sia confrontata con tale dato), la considerazione spesa sul punto lascia evidentemente comprendere come la Corte territoriale, anche in parte qua, non abbia affrontato e quindi puntualmente compreso il ben più complesso sistema di assonanze e correlazioni tra i detti titoli giudiziali rivendicate in primo grado a supporto della credibilità del narrato di AM ( si vedano le considerazioni spese al § 3.1. della sentenza appellata). Anche su tali temi, l'assenza di adeguato confronto critico e comparato con il motivare della decisione appellata depriva questa Corte di ogni possibilità valutativa rispetto al tenore del relativo percorso logico seguito dal Tribunale nel pervenire alla ritenuta configurabilità delle corruzioni contestate, (percorso) che andava affrontato e disatteso dalla Corte territoriale secondo stringenti canoni di giudizio e verifica. Verifica che nel caso è integralmente mancata e che, alla luce delle superiori considerazioni, impone la decisione di cui al dispositivo che segue. 21 7. Le spese affrontate dalle parti civili nel grado verranno valutate e liquidate, se del caso, all'esito del giudizio di rinvio, da parte della Corte territoriale competente.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso il 22/11/2023. </SPn>