Articolo 7 del Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 88
Articolo 6Articolo 8
Versione
18 aprile 1993
Art. 7. Responsabilita' 1. Il secondo comma dell'art. 2497 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"In caso di insolvenza della societa', per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le quote sono appartenute ad un solo socio, questi risponde illimitatamente:
a) quando sia una persona giuridica ovvero sia socio unico di altra societa' di capitali;
b) quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'art. 2476, secondo e terzo comma;
c) fino a quando non sia stata attuata la pubblicita' prescritta dall'art. 2475- bis".
Entrata in vigore il 18 aprile 1993
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