Versione
2 febbraio 2013
2 febbraio 2013
Art. 55. Riapertura del procedimento 1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, e' riaperto:
a) se e' stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l'autorita' giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perche' il fatto non sussiste o perche' l'incolpato non lo ha commesso. In tale caso il procedimento e' riaperto e deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare;
b) se e' stato pronunciato il proscioglimento e l'autorita' giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su fatti rilevanti per l'accertamento della responsabilita' disciplinare, che non sono stati valutati dal consiglio distrettuale di disciplina. In tale caso i nuovi fatti sono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto.
2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell'interessato o d'ufficio con le forme del procedimento ordinario.
3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti e' competente il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione, anche se sono state emesse sentenze su ricorso. Il giudizio e' affidato a una sezione diversa da quella che ha deciso.
a) se e' stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l'autorita' giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perche' il fatto non sussiste o perche' l'incolpato non lo ha commesso. In tale caso il procedimento e' riaperto e deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare;
b) se e' stato pronunciato il proscioglimento e l'autorita' giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su fatti rilevanti per l'accertamento della responsabilita' disciplinare, che non sono stati valutati dal consiglio distrettuale di disciplina. In tale caso i nuovi fatti sono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto.
2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell'interessato o d'ufficio con le forme del procedimento ordinario.
3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti e' competente il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione, anche se sono state emesse sentenze su ricorso. Il giudizio e' affidato a una sezione diversa da quella che ha deciso.
Commentari • 2
- 1. Il giudicato penale per insussistenza del fatto fa stato nel procedimento disciplinareAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 13 settembre 2022 · 0.96006864
Giurisprudenza • 8
- 1. Trib. Roma, sentenza 23/04/2024, n. 4836Provvedimento: […] A sostegno dell'opposizione, ha dedotto: 1 -la intervenuta prescrizione dei crediti azionati, essendo questi relativi all'anno 2011 ed essendo applicabile il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 e non quello decennale, introdotto dall'art. 55 legge n. 247/2012, che trovava applicazione solo per il futuro e non già ai rapporti pregressi; -la intervenuta prescrizione dei crediti azionati anche applicando il termine decennale, attesa l'assenza di tempestivi atti interruttivi. Si è costituita la Parte_2 convenuta, che ha diffusamente contestato la fondatezza dell'opposizione, eccependo in particolare:Leggi di più...
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