Versione
2 febbraio 2013
2 febbraio 2013
Art. 18.
Incompatibilita'
1. La professione di avvocato e' incompatibile:
a) con qualsiasi altra attivita' di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attivita' di notaio. E' consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro;
b) con l'esercizio di qualsiasi attivita' di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. E' fatta salva la possibilita' di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;
c) con la qualita' di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di societa' di persone, aventi quale finalita' l'esercizio di attivita' di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonche' con la qualita' di amministratore unico o consigliere delegato di societa' di capitali, anche in forma cooperativa, nonche' con la qualita' di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione.
L'incompatibilita' non sussiste se l'oggetto della attivita' della societa' e' limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonche' per gli enti e consorzi pubblici e per le societa' a capitale interamente pubblico;
d) con qualsiasi attivita' di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.
Incompatibilita'
1. La professione di avvocato e' incompatibile:
a) con qualsiasi altra attivita' di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attivita' di notaio. E' consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro;
b) con l'esercizio di qualsiasi attivita' di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. E' fatta salva la possibilita' di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;
c) con la qualita' di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di societa' di persone, aventi quale finalita' l'esercizio di attivita' di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonche' con la qualita' di amministratore unico o consigliere delegato di societa' di capitali, anche in forma cooperativa, nonche' con la qualita' di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione.
L'incompatibilita' non sussiste se l'oggetto della attivita' della societa' e' limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonche' per gli enti e consorzi pubblici e per le societa' a capitale interamente pubblico;
d) con qualsiasi attivita' di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.
Commentari • 38
- 1. Amministratore di società solo formalmente: c'è incompatibilità con la professione di avvocato?Accesso limitatoMarcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 16 febbraio 2023 · 44.12007
Giurisprudenza • 124
- 1. Corte d'Appello Ancona, sentenza 24/03/2025, n. 470Provvedimento: […] [...] , stante l'incompatibilità, ex art. 18 Legge n. 247/2012, del rispettivo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, Avv. […] Nunzio Luciano per la rispettiva incompatibilità ex art. 18 Legge 247/2012, sia in primo grado e di nuovo, poiché ivi respinto, riproposto a fondamento del gravame incidentale, in proposito deducendo trattarsi di eccezione, quella dell'Avv. […]Leggi di più...
- onere della prova del danno·
- diritto di critica·
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- giudicato esterno·
- art. 2059 c.c.·
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