CASS
Sentenza 16 maggio 2023
Sentenza 16 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/05/2023, n. 20844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20844 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TT IE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/ serete le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 20844 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 24/02/2023 Il Procuratore generale, Piergiorgio Morosini, chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO I.. MA AN ricorre avverso l'ordinanza del 26 maggio 2022 del Tribunale di sorveglianza di Genova, che ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento del 15 febbraio 2022, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Massa ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo ex art. 35 ter legge 26 luglio 1975, n. 354 volto a ottenere il risarcimento del danno subito dall'aver eseguito una pena detentiva in violazione dell'art. 3 CEDU. Il Magistrato di sorveglianza aveva rilevato che il detenuto aveva terminato di espiare la pena detentiva in carcere il 20 agosto 2021 e che, quindi, lo stesso avrebbe dovuto rivolgere l'istanza risarcitoria al Tribunale civile del luogo di residenza ai sensi dell'art. 35-ter, comma 3, Ord. pen., a mente del principio secondo cui coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere devono rivolgersi al giudice civile. Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che i periodi di detenzione oggetto della richiesta si riferivano a un titolo esecutivo interamente espiato. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 5 cod. proc. pen. e 35-ter Ord. pen., perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che l'istanza risarcitoria era stata presentata il 26 giugno 2021, in un periodo antecedente al termine di espiazione della pena. Secondo il ricorrente, quindi, la scarcerazione, intervenuta nelle more della decisione, non poteva spostare la competenza funzionale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Giova evidenziare in diritto che, in materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, ciò che rileva per radicare la competenza del Magistrato di sorveglianza è la condizione di attuale detenzione dell'istante. Una volta presentata l'istanza, quindi, la competenza si radica al Magistrato di sorveglianza, posto che il criterio discretivo per fissare tale competenza funzionale è il perdurante stato di restrizione del richiedente e non l'attualità del pregiudizio. In particolare, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che sussiste la competenza del magistrato di sorveglianza - e non del giudice civile - a provvedere sull'istanza prevista dall'art. 35-ter Ord. pen. presentata dal detenuto per il quale, nelle more del procedimento di reclamo per la detrazione della pena, a seguito alla proposizione di ricorso per cassazione, sia cessata l'esecuzione, dovendo ritenersi l'istanza risarcitoria implicitamente compresa in quella specifica di riduzione della pena e riferita ai medesimi periodi pregressi di carcerazione (Sez. 5, n. 1995 del 04/11/2020, dep. 2021, Burgio, Rv. 280327). Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza non ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati, posto che l'interessato aveva presentato la domanda il 26 giugno 2021, quando era ancora in stato di detenzione. 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare l'ordinanza impugnata per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Genova.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Genova. Così deciso il 24/02/2023
lette/ serete le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 20844 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 24/02/2023 Il Procuratore generale, Piergiorgio Morosini, chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO I.. MA AN ricorre avverso l'ordinanza del 26 maggio 2022 del Tribunale di sorveglianza di Genova, che ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento del 15 febbraio 2022, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Massa ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo ex art. 35 ter legge 26 luglio 1975, n. 354 volto a ottenere il risarcimento del danno subito dall'aver eseguito una pena detentiva in violazione dell'art. 3 CEDU. Il Magistrato di sorveglianza aveva rilevato che il detenuto aveva terminato di espiare la pena detentiva in carcere il 20 agosto 2021 e che, quindi, lo stesso avrebbe dovuto rivolgere l'istanza risarcitoria al Tribunale civile del luogo di residenza ai sensi dell'art. 35-ter, comma 3, Ord. pen., a mente del principio secondo cui coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere devono rivolgersi al giudice civile. Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che i periodi di detenzione oggetto della richiesta si riferivano a un titolo esecutivo interamente espiato. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 5 cod. proc. pen. e 35-ter Ord. pen., perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che l'istanza risarcitoria era stata presentata il 26 giugno 2021, in un periodo antecedente al termine di espiazione della pena. Secondo il ricorrente, quindi, la scarcerazione, intervenuta nelle more della decisione, non poteva spostare la competenza funzionale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Giova evidenziare in diritto che, in materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, ciò che rileva per radicare la competenza del Magistrato di sorveglianza è la condizione di attuale detenzione dell'istante. Una volta presentata l'istanza, quindi, la competenza si radica al Magistrato di sorveglianza, posto che il criterio discretivo per fissare tale competenza funzionale è il perdurante stato di restrizione del richiedente e non l'attualità del pregiudizio. In particolare, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che sussiste la competenza del magistrato di sorveglianza - e non del giudice civile - a provvedere sull'istanza prevista dall'art. 35-ter Ord. pen. presentata dal detenuto per il quale, nelle more del procedimento di reclamo per la detrazione della pena, a seguito alla proposizione di ricorso per cassazione, sia cessata l'esecuzione, dovendo ritenersi l'istanza risarcitoria implicitamente compresa in quella specifica di riduzione della pena e riferita ai medesimi periodi pregressi di carcerazione (Sez. 5, n. 1995 del 04/11/2020, dep. 2021, Burgio, Rv. 280327). Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza non ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati, posto che l'interessato aveva presentato la domanda il 26 giugno 2021, quando era ancora in stato di detenzione. 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare l'ordinanza impugnata per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Genova.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Genova. Così deciso il 24/02/2023