CASS
Sentenza 9 aprile 2026
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 13092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13092 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OM AR MO, nato a [...] l’[...] avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Firenze del 2/9/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere AO VA;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IO Baldi, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 2.9.2025, la Corte d’appello di Firenze, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’opposizione presentata da AR MO BR avverso un’ordinanza della stessa Corte di appello del 3.4.2022, con cui era stata respinta una richiesta di revoca della confisca di una somma depositata su un conto intestato alla opponente e a NI NI. In particolare, l'ordinanza ha considerato che l'opposizione è stata proposta in relazione a una richiesta decisa non de plano, come previsto in tema di confisca Penale Sent. Sez. 1 Num. 13092 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: VALIANTE PAOLO Data Udienza: 20/01/2026 2 dall'art. 676 cod. proc. pen., bensì all'esito di udienza in camera di consiglio. Di conseguenza, il provvedimento di rigetto poteva essere impugnato solo con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 666, comma 6, cod. proc. pen. 2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di AR MO BR, articolando un unico motivo, con il quale deduce il vizio di motivazione apparente. Si evidenzia che la Corte d'appello di Firenze non ha tenuto conto del costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione – sia che abbia deciso de plano, sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale – è prevista solo la facoltà di proporre opposizione. Peraltro, nell'atto di opposizione era stata espressamente prospettato che la scelta difensiva era obbligata quale conseguenza di tale giurisprudenza. 3. Con requisitoria scritta trasmessa il 30.10.2025, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la restituzione degli atti alla Corte territoriale, in adesione all’ orientamento secondo cui, in tema di confisca, l’opposizione presentata in luogo del ricorso per cassazione ha piena validità perché, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione – sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. – è prevista unicamente la facoltà di proporre opposizione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen., quella della confisca è materia sulla quale il giudice dell’esecuzione provvede senza formalità, a norma dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con ordinanza contro la quale l’interessato può proporre opposizione. La circostanza che la Corte d’Appello di Firenze abbia invece deciso l’originaria istanza di revoca nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., anziché de plano, non esclude che il provvedimento deve essere comunque avversato con il rimedio dell’opposizione di cui all’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Rimangono non eludibili, infatti, il doppio grado del giudizio di merito e l'instaurazione del contradditorio in sede di decisione sull'opposizione, che il 3 legislatore ha inteso garantire (v. Sez. 1, n. 8294 del 9/2/2021, Pmt c. Giarletta, Rv. 280533 – 01). L’inosservanza della struttura procedimentale indicata dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. priverebbe l’interessato della fase del "riesame" del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale – a differenza del giudice di legittimità – ha cognizione piena delle doglianze ed è deputato a prendere in esame tutte le questioni e le istanze (anche istruttorie, invece precluse nel giudizio di cassazione), che il ricorrente non abbia proposto prima (Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858 – 01). Di conseguenza, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Firenze affinché proceda alla necessaria fase dell'opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze per l'ulteriore corso. Così deciso il 20.1.2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AO VA IL SA
udita la relazione svolta dal consigliere AO VA;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IO Baldi, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 2.9.2025, la Corte d’appello di Firenze, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’opposizione presentata da AR MO BR avverso un’ordinanza della stessa Corte di appello del 3.4.2022, con cui era stata respinta una richiesta di revoca della confisca di una somma depositata su un conto intestato alla opponente e a NI NI. In particolare, l'ordinanza ha considerato che l'opposizione è stata proposta in relazione a una richiesta decisa non de plano, come previsto in tema di confisca Penale Sent. Sez. 1 Num. 13092 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: VALIANTE PAOLO Data Udienza: 20/01/2026 2 dall'art. 676 cod. proc. pen., bensì all'esito di udienza in camera di consiglio. Di conseguenza, il provvedimento di rigetto poteva essere impugnato solo con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 666, comma 6, cod. proc. pen. 2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di AR MO BR, articolando un unico motivo, con il quale deduce il vizio di motivazione apparente. Si evidenzia che la Corte d'appello di Firenze non ha tenuto conto del costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione – sia che abbia deciso de plano, sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale – è prevista solo la facoltà di proporre opposizione. Peraltro, nell'atto di opposizione era stata espressamente prospettato che la scelta difensiva era obbligata quale conseguenza di tale giurisprudenza. 3. Con requisitoria scritta trasmessa il 30.10.2025, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la restituzione degli atti alla Corte territoriale, in adesione all’ orientamento secondo cui, in tema di confisca, l’opposizione presentata in luogo del ricorso per cassazione ha piena validità perché, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione – sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. – è prevista unicamente la facoltà di proporre opposizione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen., quella della confisca è materia sulla quale il giudice dell’esecuzione provvede senza formalità, a norma dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con ordinanza contro la quale l’interessato può proporre opposizione. La circostanza che la Corte d’Appello di Firenze abbia invece deciso l’originaria istanza di revoca nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., anziché de plano, non esclude che il provvedimento deve essere comunque avversato con il rimedio dell’opposizione di cui all’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Rimangono non eludibili, infatti, il doppio grado del giudizio di merito e l'instaurazione del contradditorio in sede di decisione sull'opposizione, che il 3 legislatore ha inteso garantire (v. Sez. 1, n. 8294 del 9/2/2021, Pmt c. Giarletta, Rv. 280533 – 01). L’inosservanza della struttura procedimentale indicata dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. priverebbe l’interessato della fase del "riesame" del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale – a differenza del giudice di legittimità – ha cognizione piena delle doglianze ed è deputato a prendere in esame tutte le questioni e le istanze (anche istruttorie, invece precluse nel giudizio di cassazione), che il ricorrente non abbia proposto prima (Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858 – 01). Di conseguenza, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Firenze affinché proceda alla necessaria fase dell'opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze per l'ulteriore corso. Così deciso il 20.1.2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AO VA IL SA