CASS
Sentenza 16 gennaio 2024
Sentenza 16 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/01/2024, n. 1863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1863 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ON RA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
lette le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1863 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 28/11/2023 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Campobasso ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato proposta da DO RA in relazione alla sen- tenza del Giudice di Pace di Ternnoli del 3 maggio 2021, irrevocabile il 18 giugno 2021, di condanna nei confronti di DO RA alla pena di eu -o 260 di multa per il reato di cui all'art. 590 cod. pen.. La richiedente deduceva la propria incolpevole mancata conoscenza del procedi- mento, in quanto la notifica del decreto di citazione a giudizio e della sentenza con- clusiva del giudizio di primo grado nell'ambito del suindicato procedimento era avve- nuta - come risultava dalla relativa relata - presso il civico n. 132 di via Croce di San IN in Pensilis, mentre la DO era residente al civico n. :130, come da copia del documento di identità della stessa prodotto in atti, con conseguente immissione dell'avviso nella cassetta postale sbagliata, soprattutto in quanto abitante stabil- mente all'estero, come dimostrato dall'ulteriore documentazione prodotta. Secondo la Corte territoriale, dalla relata di notifica si evinceva che la stessa risultava effettuata a nome di DO RA, a prescindere dall'indicazione, errata o meno, del numero civico, per cui si doveva dedurre che la notifica stessa era stata immessa nella giusta cassetta postale, cioè quella recante il nome e il cognome della stessa. Non risultavano provare, pertanto, la nullità della notifica e, di conseguenza, la declaratoria dell'assenza ex art. 420 bis cod. proc. pen. in difetto dei presupposti legittimanti nonché l'impossibilità di impugnare senza colpa la sentenza de quo. La stabile vita all'estero non esimeva la DO dal rispetto delle norme di comune diligenza nell'acquisizione della conoscenza del procedimento, in quanto, come si evinceva dalla sentenza in oggetto, l'aggressione del cane di proprietà della DO in danno della persona offesa avveniva nella sala d'attesa di un commis- sariato di P.S., alla sua presenza;
senonché la stessa espatriava, senza curarsi delle conseguenze di tale accaduto, che l'aveva vista diretta spettatrice in prima persona. Peraltro, in tema di rescissione del giudicato„ la mancata conoscenza della cele- brazione del processo non richiede che l'imputato si sia deliberatamente sottratto alla vocatio in iudicium con comportamenti a ciò finalizzati espressamente, rimanendo semplicemente sufficiente che egli si sia posto consapevolmente - come accaduto nella fattispecie - nella condizione di sottrarsi alla conoscenza del processo stesso, a prescindere dai motivi di tale comportamento. 2. La DO, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza, proponendo due motivi di impugnazione. 3 2.1. Violazione dell'art. 8, I. 20 novembre 1986, n. 890, per essersi svolto il processo nell'incolpevole assenza dell'imputata. Si deduce che la notifica del decreto di citazione a comparire in giudizio davanti al Giudice di Pace era intervenuta in v. Croce n.
1.32 di San IN in Pensilis, mentre la DO abitava al n. 130 della medesima via. Le operazioni di notifica del plico, indirizzato a DO RA, non portate a buon esito per assenza della destinataria, erano state seguite dall'immissione dell'avviso di cui all'art. 8 cit., evenienza che aveva impedito alla stessa di avere contezza della vocatio in ius dinanzi al Giudice di Pace, per rispondere dell'addebito di cui al capo di imputazione. La Corte territoriale non ha valutato che del tentativo di notifica del piego e del suo deposito doveva essere data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevi- mento che, in caso di assenza del destinatario come nel caso in esame - doveva essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispon- denza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso risultava immesso in una cassetta postale diversa da quella riferibile al caseggiato di v. Croce n. 130 di San IN in Pensilis, e, cioè, in quella sita in corrispondenza del caseggiato del civico n. 132, evenienza che impediva alla Rai- mondo, di apprendere di essere stata destinataria della notifica di un atto giudiziario. A fronte dell'assenza della destinataria e di persone idonee a ricevere la notifica, il plico risultava immesso in una casella postale corrispondente ad un numero civico diverso da quello di residenza della destinataria DO e, cioè, in un luogo diverso da quello dove il plico doveva essere recapitato. Non sussistevano elementi dai quali trarre il convincimento in base al quale l'im- putata fosse con certezza a conoscenza del procedimento o che si fosse volontaria- mente sottratta alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo. 2.2. Vizio di motivazione, per aver ritenuto in modo manifestamente illogico la conoscenza dell'esistenza del procedimento da parte della DO. Si osserva che erroneamente si è ritenuta sufficiente l'indicazione di DO RA quale destinataria del plico, mentre sarebbe stata necessaria la precisa indica- zione del luogo di recapito del plico contente la vocatio in jus, per ritenere perfezio- nata la notifica. Né la volontà di sottrarsi deliberatamente alla vocatio in iudicium poteva trarsi dal trasferimento della giovane all'estero, senza curarsi del rischio che il morso del cane avrebbe potuto dar luogo alla richiesta di punizione da parte della vittima del presunto reato di lesioni. 1. Il ricorso è fondato. CONSIDERATO IN DIRITTO 4 Con riferimento ad entrambi i motivi di ricorso, da trattare congiuntamente per ragioni di connessione logica, va premesso che DO RA lamenta l'omessa valutazione da parte della Corte di appello - neil negare la rescissione del giudicato formatosi con la sentenza del del Giudice di Pace di Termoli del 3 maggio 2021, irre- vocabile il 18 giugno 2021 - di una serie di fattori, che avrebbero influito negativa- mente sul processo di notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado nei suoi confronti, incidendo sulla sua conoscenza della vocatio in ius e rendendo non corretta la celebrazione del processo in assenza. Ebbene, l'esame degli atti a disposizione di questa Corte e della motivazione resa dalla Corte di appello sul punto rende evidente come il provvedimento impugnato sia viziato nei termini indicati dalla ricorrente. La Corte territoriale, infatti, non ha valutato che la notifica del decreto di citazione a giudizio e della stessa sentenza conclusiva del giudizio di primo grado nell'ambito del suindicato procedimento penale era avvenuta - come risultava dalla relativa relata - presso il civico n. 132 di via Croce di San IN in Pensilis, mentre la DO, rimasta sempre assente nel corso del processo ed assistita da difensore d'ufficio, era residente al civico n. 130. Pertanto, non solo non risultava validamente perfezionata la procedura notifica- toria (trattandosi di notifica effettuata ad un indirizzo diverso, che sebbene limitrofo a quello esatto non era riferibile alla predetta), ma non era neanche possibile ritenere che la NN si fosse volontariamente sottratta alla conoscenza del procedimento (e ciò a prescindere dal dato del suo successivo trasferimento all'estero). La sola circostanza indicata dalla Corte di appello dell'esattezza dell'indicazione del nominativo della DO nelle raccomandate a lei destinate lasciava impregiu- dicata l'irrilevanza dimostrativa della notifiche suddette circa l'effettivo e corretto re- capito all'odierna ricorrente. Né la sottoscrizione apposta alle cartoline dall'ufficiale postale, attestante l'im- possibilità di notifica per mancanza del destinatario, consentiva di rassicurare circa il conseguimento dello scopo della comunicazione della notizia dell'esistenza di un pro- cedimento a Carico della DO. 2. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Campobasso. 5
P. Q. M.
Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di Campobasso. Così deciso in Roma il 28 novembre 2023.
lette le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1863 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 28/11/2023 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Campobasso ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato proposta da DO RA in relazione alla sen- tenza del Giudice di Pace di Ternnoli del 3 maggio 2021, irrevocabile il 18 giugno 2021, di condanna nei confronti di DO RA alla pena di eu -o 260 di multa per il reato di cui all'art. 590 cod. pen.. La richiedente deduceva la propria incolpevole mancata conoscenza del procedi- mento, in quanto la notifica del decreto di citazione a giudizio e della sentenza con- clusiva del giudizio di primo grado nell'ambito del suindicato procedimento era avve- nuta - come risultava dalla relativa relata - presso il civico n. 132 di via Croce di San IN in Pensilis, mentre la DO era residente al civico n. :130, come da copia del documento di identità della stessa prodotto in atti, con conseguente immissione dell'avviso nella cassetta postale sbagliata, soprattutto in quanto abitante stabil- mente all'estero, come dimostrato dall'ulteriore documentazione prodotta. Secondo la Corte territoriale, dalla relata di notifica si evinceva che la stessa risultava effettuata a nome di DO RA, a prescindere dall'indicazione, errata o meno, del numero civico, per cui si doveva dedurre che la notifica stessa era stata immessa nella giusta cassetta postale, cioè quella recante il nome e il cognome della stessa. Non risultavano provare, pertanto, la nullità della notifica e, di conseguenza, la declaratoria dell'assenza ex art. 420 bis cod. proc. pen. in difetto dei presupposti legittimanti nonché l'impossibilità di impugnare senza colpa la sentenza de quo. La stabile vita all'estero non esimeva la DO dal rispetto delle norme di comune diligenza nell'acquisizione della conoscenza del procedimento, in quanto, come si evinceva dalla sentenza in oggetto, l'aggressione del cane di proprietà della DO in danno della persona offesa avveniva nella sala d'attesa di un commis- sariato di P.S., alla sua presenza;
senonché la stessa espatriava, senza curarsi delle conseguenze di tale accaduto, che l'aveva vista diretta spettatrice in prima persona. Peraltro, in tema di rescissione del giudicato„ la mancata conoscenza della cele- brazione del processo non richiede che l'imputato si sia deliberatamente sottratto alla vocatio in iudicium con comportamenti a ciò finalizzati espressamente, rimanendo semplicemente sufficiente che egli si sia posto consapevolmente - come accaduto nella fattispecie - nella condizione di sottrarsi alla conoscenza del processo stesso, a prescindere dai motivi di tale comportamento. 2. La DO, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza, proponendo due motivi di impugnazione. 3 2.1. Violazione dell'art. 8, I. 20 novembre 1986, n. 890, per essersi svolto il processo nell'incolpevole assenza dell'imputata. Si deduce che la notifica del decreto di citazione a comparire in giudizio davanti al Giudice di Pace era intervenuta in v. Croce n.
1.32 di San IN in Pensilis, mentre la DO abitava al n. 130 della medesima via. Le operazioni di notifica del plico, indirizzato a DO RA, non portate a buon esito per assenza della destinataria, erano state seguite dall'immissione dell'avviso di cui all'art. 8 cit., evenienza che aveva impedito alla stessa di avere contezza della vocatio in ius dinanzi al Giudice di Pace, per rispondere dell'addebito di cui al capo di imputazione. La Corte territoriale non ha valutato che del tentativo di notifica del piego e del suo deposito doveva essere data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevi- mento che, in caso di assenza del destinatario come nel caso in esame - doveva essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispon- denza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso risultava immesso in una cassetta postale diversa da quella riferibile al caseggiato di v. Croce n. 130 di San IN in Pensilis, e, cioè, in quella sita in corrispondenza del caseggiato del civico n. 132, evenienza che impediva alla Rai- mondo, di apprendere di essere stata destinataria della notifica di un atto giudiziario. A fronte dell'assenza della destinataria e di persone idonee a ricevere la notifica, il plico risultava immesso in una casella postale corrispondente ad un numero civico diverso da quello di residenza della destinataria DO e, cioè, in un luogo diverso da quello dove il plico doveva essere recapitato. Non sussistevano elementi dai quali trarre il convincimento in base al quale l'im- putata fosse con certezza a conoscenza del procedimento o che si fosse volontaria- mente sottratta alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo. 2.2. Vizio di motivazione, per aver ritenuto in modo manifestamente illogico la conoscenza dell'esistenza del procedimento da parte della DO. Si osserva che erroneamente si è ritenuta sufficiente l'indicazione di DO RA quale destinataria del plico, mentre sarebbe stata necessaria la precisa indica- zione del luogo di recapito del plico contente la vocatio in jus, per ritenere perfezio- nata la notifica. Né la volontà di sottrarsi deliberatamente alla vocatio in iudicium poteva trarsi dal trasferimento della giovane all'estero, senza curarsi del rischio che il morso del cane avrebbe potuto dar luogo alla richiesta di punizione da parte della vittima del presunto reato di lesioni. 1. Il ricorso è fondato. CONSIDERATO IN DIRITTO 4 Con riferimento ad entrambi i motivi di ricorso, da trattare congiuntamente per ragioni di connessione logica, va premesso che DO RA lamenta l'omessa valutazione da parte della Corte di appello - neil negare la rescissione del giudicato formatosi con la sentenza del del Giudice di Pace di Termoli del 3 maggio 2021, irre- vocabile il 18 giugno 2021 - di una serie di fattori, che avrebbero influito negativa- mente sul processo di notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado nei suoi confronti, incidendo sulla sua conoscenza della vocatio in ius e rendendo non corretta la celebrazione del processo in assenza. Ebbene, l'esame degli atti a disposizione di questa Corte e della motivazione resa dalla Corte di appello sul punto rende evidente come il provvedimento impugnato sia viziato nei termini indicati dalla ricorrente. La Corte territoriale, infatti, non ha valutato che la notifica del decreto di citazione a giudizio e della stessa sentenza conclusiva del giudizio di primo grado nell'ambito del suindicato procedimento penale era avvenuta - come risultava dalla relativa relata - presso il civico n. 132 di via Croce di San IN in Pensilis, mentre la DO, rimasta sempre assente nel corso del processo ed assistita da difensore d'ufficio, era residente al civico n. 130. Pertanto, non solo non risultava validamente perfezionata la procedura notifica- toria (trattandosi di notifica effettuata ad un indirizzo diverso, che sebbene limitrofo a quello esatto non era riferibile alla predetta), ma non era neanche possibile ritenere che la NN si fosse volontariamente sottratta alla conoscenza del procedimento (e ciò a prescindere dal dato del suo successivo trasferimento all'estero). La sola circostanza indicata dalla Corte di appello dell'esattezza dell'indicazione del nominativo della DO nelle raccomandate a lei destinate lasciava impregiu- dicata l'irrilevanza dimostrativa della notifiche suddette circa l'effettivo e corretto re- capito all'odierna ricorrente. Né la sottoscrizione apposta alle cartoline dall'ufficiale postale, attestante l'im- possibilità di notifica per mancanza del destinatario, consentiva di rassicurare circa il conseguimento dello scopo della comunicazione della notizia dell'esistenza di un pro- cedimento a Carico della DO. 2. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Campobasso. 5
P. Q. M.
Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di Campobasso. Così deciso in Roma il 28 novembre 2023.