Sentenza 15 giugno 1999
Massime • 1
In tema di aggravanti del delitto di furto,il giudice assolve l'obbligo di motivazione in ordine alla circostanza relativa al bagaglio dei viaggiatori (art 625 n 6 cod. pen.) se chiarisce sulla base di quali concrete emergenze dibattimentali possa essere qualificata "viaggiatore" la persona offesa e "bagaglio" la cosa oggetto della "amotio" da parte del ladro, non apparendo sufficiente la semplice indicazione consistente nel fatto che il furto o il tentativo di furto venga perpetrato su di una borsa portata a tracolla da persona che si trattiene all'interno di stazione ferroviaria. Deve infatti risultare certo che il soggetto passivo si stia spostando dalla sua abituale dimora per recarsi in luogo predeterminato e che il suo trattenersi all'interno di una struttura solitamente destinata ad accogliere viaggiatori non sia dovuta ad altri, contingenti motivi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/06/1999, n. 9132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9132 |
| Data del deposito : | 15 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Alfonso Malinconico Presidente del 15.6.1999
1. Dott. Bruno Foscarini Consigliere SENTENZA
2. " IU IC " N. 1301
3 . " Angelo Di Popolo " REGISTRO GENERALE
4. " Pierfrancesco Marini " N. 45226/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da PI IU, nato il [...] a [...], dom.to in Via R. Fauro 86, Roma c/o l'avv. P.G. Manco
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 7.7.1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Pierfrancesco Marini
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carmine Di Zenzo che ha concluso per rigetto nel ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 7.7.1998, la Corte di Appello di Roma ha rigettato il gravame proposto da PI IU avverso la sentenza del Pretore di Roma in data 17.2.1997, che lo aveva condannato alla pena di mesi due di reclusione e L.300.000 di multa per tentato furto aggravato. L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza, della quale chiede l'annullamento per violazione ed erronea interpretazione dell'art.625 n.6 C.P., nonché manifesta illogicità della motivazione in punto al riconoscimento dell'aggravante ivi prevista. Si censura, infatti, che il giudice del merito non avrebbe reso logicamente conto della qualifica di viaggiatore in capo al soggetto preso di mira, ne' avrebbe recepito correttamente il concetto di bagaglio;
tanto, sul presupposto che, espletato il tentativo di furto sugli oggetti contenuti in una borsa a tracolla di persona intenta ad una consumazione ad un punto di ristoro della stazione ferroviaria la sentenza non aveva realmente reso motivazione della qualifica di viaggiatore della persona offesa, non potendosi escludere trattarsi di un occasionale avventore non in viaggio;
ne', del resto, aveva motivato circa l'attribuzione della qualifica di bagaglio alla borsa portata a tracolla.
All'odierna udienza, il P.M. ha concluso per il rigetto del ricorso. Il ricorso deve ritenersi fondato.
È noto, infatti, che l'aggravante di cui all'art.625 n.6 C.P. trova il proprio fondamento nella ridotta possibilità del viaggiatore, di rivolgere costantemente la propria attenzione alla cosa che porta seco durante il viaggio, dall'inizio alla fine di esso, e, perciò, nella esigenza di una più efficace tutela penale alla cosa stessa, non soggetta a diretta e continua sorveglianza.
L'aggravante in parola, dunque, presuppone che l'azione criminosa venga esercitata su cosa non perfettamente custodita dal suo detentore a cagione del viaggio che egli abbia intrapreso. Per consolidato orientamento giurisprudenziale, la qualità di viaggiatore compete a colui che si trasferisca, per un tempo più o meno breve, dal luogo della propria abituale dimora e, acquisita all'atto della partenza da tal luogo, cessa unicamente allorché la persona giunge al luogo predestinato o ad altro in cui, per volontà per necessità, si fermi non per sola tappa.
Non è dubbio, peraltro, che la particolare tutela patrimoniale in esame debba trovare applicazione piena allorché l'aggressione si verifichi allo interno dell'area di stazione ferroviaria cui la persona offesa abbia acceduto per ragioni del viaggio, già in tal modo iniziato, ed anche nella fase in cui il viaggiatore non compia atti immediatamente finalizzati allo spostamento e tuttavia utilizzi i servizi della stazione, quali le sale di attesa, il deposito dei bagagli, i bagni, i punti di ristoro, è evidente che anche l'accesso ad uno di detti ambienti, per lo stretto collegamento funzionale con le necessità del trasferimento.
Tuttavia, fermi tali principi, deve darsi atto che, sostanzialmente "muta" la pronuncia di primo grado sulla qualifica di viaggiatore della persona lesa, in tal senso proposto gravame dallo imputato, la Corte territoriale si è limitata alla mera rilevazione che "non si comprende come debba definirsi se non bagaglio di viaggiatore, la borsa che una persona rechi con sè all'interno della stazione Termini di Roma".
Tali i termini della motivazione sull'aggravante, il giudice del merito non ha fornito, come gli era sostanzialmente richiesto, una risposta rappresentativa "in positivo" degli elementi qualificanti il viaggiatore, ma a tale risultato è pervenuta introducendo una massima di esperienza che non può dirsi adeguata al caso in esame. Tale massima, infatti, corrisponde ad una "regola", quella che l'accesso alla stazione ferroviaria sia consentito solo per ragioni del viaggio, notoriamente disapplicata in fatto - nonostante già previste sanzioni per le infrazioni tanto che può dirsi non corrispondere ad alcuna massima di esperienza che le stazioni ferroviarie siano frequentate unicamente da viaggiatori, bastando considerare che esse sono notoriamente affollate non soltanto "anche" da chi vi accede per acquisire mere informazioni sugli orari o per attesa di viaggiatori su convogli in arrivo, ovvero (come è ovvio) dagli stessi addetti, ai diversi servizi ma, soprattutto, da chi, ed in misura sempre più alta, vi soggiorna, per indisponibilità di miglior "rifugio" ma, anche, per operazioni di piccolo ed incontrollato commercio minuto, in modo pressoché permanente o almeno quotidianamente.
L'equazione operata dalla Corte territoriale: "presenza in stazione ferroviaria = viaggiatore", non adempie dunque ad effettiva motivazione circa la contestata aggravante, con inevitabile riflesso circa la ulteriore qualificazione di "bagaglio del viaggiatore" attribuita al borsello portato a tracolla (e visitato dallo imputato).
Consegue che, fermo restando il giudizio di responsabilità per il tentato furto, la sentenza deve essere annullata in ordine alla aggravante, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Roma, determinandosi la necessità di rideterminazione della pena, posto che, a tal fine, le attenuanti generiche vennero considerate equivalenti rispetto a duplice aggravante (art.625 n.4 e 625 n.6 C.P.), l'una delle quali dovrà ora essere riconsiderata.
P.Q.M.
annulla l'impugnata sentenza, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Roma in ordine all'aggravante ex art.625 n.6 c.p.. Così deciso in Roma, in pubblica udienza, il 15 giugno 1999. Depositato in Cancelleria il 18 luglio 1999