Cass. pen., sez. V, sentenza 15/06/1999, n. 9132
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Sentenza 15 giugno 1999

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In tema di aggravanti del delitto di furto,il giudice assolve l'obbligo di motivazione in ordine alla circostanza relativa al bagaglio dei viaggiatori (art 625 n 6 cod. pen.) se chiarisce sulla base di quali concrete emergenze dibattimentali possa essere qualificata "viaggiatore" la persona offesa e "bagaglio" la cosa oggetto della "amotio" da parte del ladro, non apparendo sufficiente la semplice indicazione consistente nel fatto che il furto o il tentativo di furto venga perpetrato su di una borsa portata a tracolla da persona che si trattiene all'interno di stazione ferroviaria. Deve infatti risultare certo che il soggetto passivo si stia spostando dalla sua abituale dimora per recarsi in luogo predeterminato e che il suo trattenersi all'interno di una struttura solitamente destinata ad accogliere viaggiatori non sia dovuta ad altri, contingenti motivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 15/06/1999, n. 9132
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9132
    Data del deposito : 15 giugno 1999

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