Sentenza 22 settembre 1998
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art.647 cod. pen. è richiesta la sussistenza di tre presupposti: che la cosa rinvenuta sia uscita dalla sfera di sorveglianza del detentore; che sia impossibile per il legittimo detentore ricostruire sulla cosa il primitivo potere di fatto per ignoranza del luogo ove la stessa si trovi; che siano assenti segni esteriori pubblicitari tali da consentire di identificare il legittimo possessore. (Nella fattispecie, relativa a una tessera "bancomat" che conteneva indicazioni, quali l'istituto bancario di riferimento ed il numero convenzionale, la Corte ha ritenuto la configurabilità del reato di furto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/09/1998, n. 11860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11860 |
| Data del deposito : | 22 settembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Marrone Franco Presidente del 22.9.98
1. Dott. Providenti Francesco Consigliere SENTENZA
2. " CA US " N. 1552
3. " TI IO " REGISTRO GENERALE
4. " AT ON " N. 9352/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da De NT IA
avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Venezia il 13.1.1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Providenti,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Gianfranco Viglietta che ha concluso per il rigetto del ricorso
Con ricorso del 28/2/1998. De NT IA, impugnava la Sentenza emessa dalla Corte di Appello di Venezia il 13/1/1998, con la quale era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione e lire 400.000 di multa per il reato di furto continuato, con esclusione dell'aggravante di cui all'art.625 n.7 in parziale riforma della sentenza emessa in primo grado dal Pretore di Vicenza. Deduceva il ricorrente due motivi di gravame. Con il primo sosteneva che la sentenza era viziata da erronea applicazione della legge penale nel punto in cui aveva ritenuto sussistente nella condotta dell'imputato descritta al capo b) dell'imputazione, l'ipotesì criminosa di cui all'art. 624 e non invece la diversa ipotesi ex art.647 c.p.. Con il secondo motivo lamentava il difetto di motivazione,
in ordine alla determinazione della pena base.
Entrambi i motivi appaiono palesemente infondati.
Il procedimento penale è stato promosso dal Pretore di Vicenza, a seguito degli accertamenti compiuti dalla Polizia giudiziaria che nel corso di una perquisizione effettuata il 24/5/1991 sulla autovettura Volkswagen Golf appartenente al De NT, aveva sequestrato un portafoglio con documenti e 110 scellini austriaci ed una tessera bancomat. L'imputato aveva subito dichiarato di aver rubato una borsa appartenente a Lorena Visentin, nella quale era contenuto il portafoglio. Aveva aggiunto di aver trovato la tessera bancomat nel parco Querini di Vicenza. Da qui le due imputazioni, inizialmente per ricettazione, modificate nel giudizio di primo grado in furto. Il primo motivo del ricorso verte sul secondo episodio. La sentenza impugnata uniformandosi alla costante giurisprudenza della Corte regolatrice, ha ritenuto che nel caso in esame non sussiste il reato di appropriazione di cosa smarrita, bensì quello di furto. Infatti, la norma contenuta nell'art. 647 c.p. può trovare applicazione soltanto allorché sussistano tre requisiti fondamentali;
1) la cosa rinvenuta, deve essere uscita dalla sfera di sorveglianza del detentore;
2)deve essere impossibile per il legittimo detentore ricostruire sulla cosa il primitivo potere di fatto per ignoranza del luogo ove la stessa si trovi;
3) l'assenza di segni esteriori pubblicitari che possano consentire di identificare il legittimo possessore. Nel caso in esame è di tutta evidenza che la tessera "bancomat" conteneva indicazioni, quali l'istituto bancario di riferimento ed il numero convenzionale, che consentivano facilmente a qualsiasi Banca di risalire al legittimo proprietario. Opportunamente pertanto la Corte d'Appello ha ritenuto il reato di furto. Il secondo motivo è del tutto destituito di fondamento, avendo il giudice d'appello dato ragione della pena base riferendosi al ricorso all'equità, alle modalità del fatto ed alla personalità dell'imputato.
Il ricorso va quindi rigettato ed il ricorrente va condannato alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, 5^ sezione penale, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso proposto da De NT IA, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 1998