Cass. pen., sez. III, sentenza 04/10/2006, n. 37307
CASS
Sentenza 4 ottobre 2006

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La responsabilità penale, sotto il profilo della "culpa in vigilando", del responsabile di un punto vendita di catena di supermercati alimentari per il fatto di avere messo in commercio pesce che presenta infezione da parassiti ("stadi larvali cestoidi") deve essere esclusa, anche nell'ipotesi che il piano di autocontrollo stabilito a livello centrale si limiti a prevedere la sola "ispezione visiva da parte del responsabile di reparto", in quanto la rilevabilità dei parassiti da parte di un occhio esperto, la sussistenza di controlli sanitari obbligatori a monte lungo la catena commerciale e la deteriorabilità del prodotto escludono che a livello di punto vendita si possano richiedere accertamenti più complessi della mera ispezione visiva demandata al soggetto preposto al singolo reparto, trattandosi, inoltre, di forma di controllo espressamente previsto dal comma quinto dell'art.9 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.531 e dal capitolo 5 del relativo allegato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 04/10/2006, n. 37307
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37307
    Data del deposito : 4 ottobre 2006

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