CASS
Sentenza 28 aprile 2026
Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2026, n. 15302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15302 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IT ON nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/03/2025 del TRIBUNALE di CAGLIARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CA NA RA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, LUIGI BIRRITTER,I che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, in accoglimento del primo assorbente motivo di ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 15302 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: RA CA NA Data Udienza: 17/02/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Cagliari ha ritenuto IM OR responsabile del reato di cui all'art. 660 cod. pen., - per avere, per petulanza o altro biasimevole motivo, recato molestia a Noris RT, invadendo la vita privata della medesima, installando su un muro perimetrale di confine della sua proprietà una telecamera ad infrarossi, controllabile da remoto, che inquadra il cortile interno e le finestre del bagno e della camera da letto dell'abitazione della parte offesa;
in Selargius, dal 21 marzo al 11 luglio 2020 - e lo ha condannato alla pena di 30 euro di ammenda, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile. 2. Ricorre per cassazione IM OR, a mezzo del difensore avv. Mario Canessa, che deduce i motivi che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deduce, ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento ad una delle componenti alternative dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 660 cod. pen., costituita dalla pubblicità o apertura al pubblico del luogo di commissione della molestia o del disturbo alla persona, elemento su cui il Tribunale ha omesso di svolgere alcun tipo di motivazione. Nel caso di specie, infatti, come già emerge in modo chiaro dalla stessa formulazione del capo di imputazione, il fatto contestato all'imputato si è svolto, sia dal lato attivo che da quello passivo, in luoghi strettamente privati e nessun altro luogo pubblico aperto al pubblico è stato mai teatro della vicenda. 2.2. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., vizio della motivazione con riferimento sia del requisito della petulanza o del biasimevole motivo sia circa la attribuibilità della condotta l'imputato. Sotto il primo profilo, è risultato assolutamente pacifico che la telecamera oggetto di contestazione fosse stata installata, all'interno della proprietà dell'imputato, al fine di sorvegliare la proprietà attigua, in uso esclusivo al padre dell'imputato a far data dal 1998. Non vi è alcuna prova che la telecamera riprendesse l'abitazione della persona offesa avendo sul punto il tribunale ritenuto acriticamente attendibile la testimonianza della figlia della medesima querelante, SI, senza considerare che ella stessa aveva confessato le vere ragioni che avevano indotto la madre a presentare querela: ovvero l'insofferenza per il fatto che la famiglia dell'imputato detenesse la proprietà intermedia da oltre un ventennio e che quindi potesse usucapirla. 2 Sotto il secondo profilo, si duole il ricorrente che il Tribunale sia pervenuto alla sua condanna ritenendo credibili le narrazioni effettuate dalla persona offesa e da sua figlia, nonostante le stesse si contraddicessero platealmente in merito al momento in cui le telecamere sarebbero state installate, nel marzo 2020 per la RT e dall'estate del 2019 per la Contu;
ebbene, osserva il ricorrente come il Tribunale abbia del tutto omesso di considerare che i rilievi fotografici effettuati nell'estate del 2019, prodotti in atti, attestassero la presenza delle telecamere sin da tale epoca, e che il teste Claudio OR avesse affermato che esse furono installate ad opera di Piero OR, padre dell'odierno ricorrente. 3. Il Procuratore Generale, Luigi Birritteri, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, in accoglimento del primo assorbente motivo di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. È fondato, ed ha carattere assorbente, il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'inosservanza della norma incriminatrice sotto il profilo della mancanza del requisito oggettivo costituito dalla commissione della molestia in luogo pubblico o aperto al pubblico. 2. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, ai fini dell'integrazione della contravvenzione prevista e punita dall'art. 660 cod. pen., è necessario che, oltre alla condotta molesta del soggetto attivo, ricorra l'ulteriore presupposto oggettivo, alternativamente costituito dalla pubblicità o dall'apertura al pubblico del luogo di consumazione della molestia, ovvero dall'impiego del telefono quale mezzo di realizzazione della condotta;
e, con specifico riguardo al primo dei due requisiti, è stato chiarito che «si intende aperto al pubblico il luogo cui ciascuno può accedere in determinati momenti ovvero il luogo al quale può accedere una categoria di persone che abbia determinati requisiti. Devono, pertanto, essere considerati luoghi aperti al pubblico l'androne di un palazzo e la scala comune a più abitazioni»(per tali principi, v. Sez. 6, n. 9888 del 6 giugno 1975, Tona, Rv. 131021; adde, Sez. 1, n. 28853 del 16/06/2009, Leonini, Rv. 244301). In tale prospettiva, questa Corte ha altresì puntualizzato che il requisito della pubblicità del luogo risulta integrato anche quando agente e persona offesa si trovino, alternativamente, l'uno in luogo pubblico o aperto al pubblico e l'altra in luogo privato (o viceversa): «Ai fini del reato di cui all'art. 660 cod. pen., il requisito della pubblicità del luogo sussiste tanto nel caso in cui l'agente si trovi in luogo pubblico o aperto al pubblico ed il soggetto passivo in luogo privato, tanto nell'ipotesi in cui la molestia 3 venga arrecata da un luogo privato nei confronti di chi si trovi in un luogo pubblico o aperto al pubblico» (Sez. 1, 24 aprile 1986, n. 11524, Fornnenti, Rv. 174068). 3.11 Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei succitati principi. L'affermazione di responsabilità è stata, infatti, ancorata all'invasività della condotta dell'imputato e al turbamento arrecato alla persona offesa e ai suoi familiari, quale conseguenza dell'installazione di telecamere all'interno della proprietà del prevenuto e orientate verso spazi privati limitrofi. Tale impostazione, tuttavia, non si confronta con il presupposto oggettivo richiesto dall'art. 660 cod. pen., che esige che la molestia sia realizzata in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero che almeno uno tra agente e persona offesa si trovi in tale contesto. È peraltro lo stesso capo di imputazione (laddove si legge che l'imputato ha recato molestia alla p.o. «installando sul muro perimetrale di confine della sua proprietà una telecamera ad infrarossi ... controllabile da remoto ... che inquadra il cortile interno e le finestre del bagno e della camera da letto dell'abitazione della parte offesa») a rendere palese l'assenza di qualunque proiezione della condotta in luoghi pubblici o aperti al pubblico, poiché l'addebito concerne esclusivamente il posizionamento di un dispositivo su un confine tra proprietà private e la ripresa di spazi parimenti privati. Si tratta, dunque, di una dinamica interamente confinata in ambiti di esclusiva pertinenza privata, con conseguente difetto del requisito spaziale tipico della contravvenzione contestata. E dunque, anche a voler ritenere integrato un turbamento della quiete domestica, difetta in radice il requisito oggettivo del "luogo" previsto dall'art. 660 cod. pen., non potendo tale contravvenzione essere ravvisata quando l'intera interferenza si consumi tra ambiti privatistici, senza che né il soggetto attivo né quello passivo vengano a trovarsi - anche solo alternativamente - in un luogo pubblico o aperto al pubblico. 4. Non è infine ultroneo osservare che, come correttamente rilevato dal Procuratore Generale nella requisitoria, la condotta ascritta all'imputato - consistente nella collocazione di una telecamera idonea a inquadrare spazi privati altrui - risulta, in astratto, riconducibile alla più grave fattispecie di cui all'art. 615-bis cod. pen.; nondimeno, poiché il fatto contestato non contempla che l'imputato si sia procurato indebitamente immagini (o notizie) attinenti alla vita privata della persona offesa, rimane precluso ogni ulteriore approfondimento in ordine alla configurabilità del predetto reato. 4 5. L'accoglimento del primo motivo di ricorso determina l'assorbimento delle ulteriori doglianze. 6. Alla luce delle considerazioni esposte, va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Ne restano in conseguenza travolte le statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso il 17/02/2026
udita la relazione svolta dal Consigliere CA NA RA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, LUIGI BIRRITTER,I che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, in accoglimento del primo assorbente motivo di ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 15302 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: RA CA NA Data Udienza: 17/02/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Cagliari ha ritenuto IM OR responsabile del reato di cui all'art. 660 cod. pen., - per avere, per petulanza o altro biasimevole motivo, recato molestia a Noris RT, invadendo la vita privata della medesima, installando su un muro perimetrale di confine della sua proprietà una telecamera ad infrarossi, controllabile da remoto, che inquadra il cortile interno e le finestre del bagno e della camera da letto dell'abitazione della parte offesa;
in Selargius, dal 21 marzo al 11 luglio 2020 - e lo ha condannato alla pena di 30 euro di ammenda, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile. 2. Ricorre per cassazione IM OR, a mezzo del difensore avv. Mario Canessa, che deduce i motivi che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deduce, ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento ad una delle componenti alternative dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 660 cod. pen., costituita dalla pubblicità o apertura al pubblico del luogo di commissione della molestia o del disturbo alla persona, elemento su cui il Tribunale ha omesso di svolgere alcun tipo di motivazione. Nel caso di specie, infatti, come già emerge in modo chiaro dalla stessa formulazione del capo di imputazione, il fatto contestato all'imputato si è svolto, sia dal lato attivo che da quello passivo, in luoghi strettamente privati e nessun altro luogo pubblico aperto al pubblico è stato mai teatro della vicenda. 2.2. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., vizio della motivazione con riferimento sia del requisito della petulanza o del biasimevole motivo sia circa la attribuibilità della condotta l'imputato. Sotto il primo profilo, è risultato assolutamente pacifico che la telecamera oggetto di contestazione fosse stata installata, all'interno della proprietà dell'imputato, al fine di sorvegliare la proprietà attigua, in uso esclusivo al padre dell'imputato a far data dal 1998. Non vi è alcuna prova che la telecamera riprendesse l'abitazione della persona offesa avendo sul punto il tribunale ritenuto acriticamente attendibile la testimonianza della figlia della medesima querelante, SI, senza considerare che ella stessa aveva confessato le vere ragioni che avevano indotto la madre a presentare querela: ovvero l'insofferenza per il fatto che la famiglia dell'imputato detenesse la proprietà intermedia da oltre un ventennio e che quindi potesse usucapirla. 2 Sotto il secondo profilo, si duole il ricorrente che il Tribunale sia pervenuto alla sua condanna ritenendo credibili le narrazioni effettuate dalla persona offesa e da sua figlia, nonostante le stesse si contraddicessero platealmente in merito al momento in cui le telecamere sarebbero state installate, nel marzo 2020 per la RT e dall'estate del 2019 per la Contu;
ebbene, osserva il ricorrente come il Tribunale abbia del tutto omesso di considerare che i rilievi fotografici effettuati nell'estate del 2019, prodotti in atti, attestassero la presenza delle telecamere sin da tale epoca, e che il teste Claudio OR avesse affermato che esse furono installate ad opera di Piero OR, padre dell'odierno ricorrente. 3. Il Procuratore Generale, Luigi Birritteri, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, in accoglimento del primo assorbente motivo di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. È fondato, ed ha carattere assorbente, il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'inosservanza della norma incriminatrice sotto il profilo della mancanza del requisito oggettivo costituito dalla commissione della molestia in luogo pubblico o aperto al pubblico. 2. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, ai fini dell'integrazione della contravvenzione prevista e punita dall'art. 660 cod. pen., è necessario che, oltre alla condotta molesta del soggetto attivo, ricorra l'ulteriore presupposto oggettivo, alternativamente costituito dalla pubblicità o dall'apertura al pubblico del luogo di consumazione della molestia, ovvero dall'impiego del telefono quale mezzo di realizzazione della condotta;
e, con specifico riguardo al primo dei due requisiti, è stato chiarito che «si intende aperto al pubblico il luogo cui ciascuno può accedere in determinati momenti ovvero il luogo al quale può accedere una categoria di persone che abbia determinati requisiti. Devono, pertanto, essere considerati luoghi aperti al pubblico l'androne di un palazzo e la scala comune a più abitazioni»(per tali principi, v. Sez. 6, n. 9888 del 6 giugno 1975, Tona, Rv. 131021; adde, Sez. 1, n. 28853 del 16/06/2009, Leonini, Rv. 244301). In tale prospettiva, questa Corte ha altresì puntualizzato che il requisito della pubblicità del luogo risulta integrato anche quando agente e persona offesa si trovino, alternativamente, l'uno in luogo pubblico o aperto al pubblico e l'altra in luogo privato (o viceversa): «Ai fini del reato di cui all'art. 660 cod. pen., il requisito della pubblicità del luogo sussiste tanto nel caso in cui l'agente si trovi in luogo pubblico o aperto al pubblico ed il soggetto passivo in luogo privato, tanto nell'ipotesi in cui la molestia 3 venga arrecata da un luogo privato nei confronti di chi si trovi in un luogo pubblico o aperto al pubblico» (Sez. 1, 24 aprile 1986, n. 11524, Fornnenti, Rv. 174068). 3.11 Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei succitati principi. L'affermazione di responsabilità è stata, infatti, ancorata all'invasività della condotta dell'imputato e al turbamento arrecato alla persona offesa e ai suoi familiari, quale conseguenza dell'installazione di telecamere all'interno della proprietà del prevenuto e orientate verso spazi privati limitrofi. Tale impostazione, tuttavia, non si confronta con il presupposto oggettivo richiesto dall'art. 660 cod. pen., che esige che la molestia sia realizzata in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero che almeno uno tra agente e persona offesa si trovi in tale contesto. È peraltro lo stesso capo di imputazione (laddove si legge che l'imputato ha recato molestia alla p.o. «installando sul muro perimetrale di confine della sua proprietà una telecamera ad infrarossi ... controllabile da remoto ... che inquadra il cortile interno e le finestre del bagno e della camera da letto dell'abitazione della parte offesa») a rendere palese l'assenza di qualunque proiezione della condotta in luoghi pubblici o aperti al pubblico, poiché l'addebito concerne esclusivamente il posizionamento di un dispositivo su un confine tra proprietà private e la ripresa di spazi parimenti privati. Si tratta, dunque, di una dinamica interamente confinata in ambiti di esclusiva pertinenza privata, con conseguente difetto del requisito spaziale tipico della contravvenzione contestata. E dunque, anche a voler ritenere integrato un turbamento della quiete domestica, difetta in radice il requisito oggettivo del "luogo" previsto dall'art. 660 cod. pen., non potendo tale contravvenzione essere ravvisata quando l'intera interferenza si consumi tra ambiti privatistici, senza che né il soggetto attivo né quello passivo vengano a trovarsi - anche solo alternativamente - in un luogo pubblico o aperto al pubblico. 4. Non è infine ultroneo osservare che, come correttamente rilevato dal Procuratore Generale nella requisitoria, la condotta ascritta all'imputato - consistente nella collocazione di una telecamera idonea a inquadrare spazi privati altrui - risulta, in astratto, riconducibile alla più grave fattispecie di cui all'art. 615-bis cod. pen.; nondimeno, poiché il fatto contestato non contempla che l'imputato si sia procurato indebitamente immagini (o notizie) attinenti alla vita privata della persona offesa, rimane precluso ogni ulteriore approfondimento in ordine alla configurabilità del predetto reato. 4 5. L'accoglimento del primo motivo di ricorso determina l'assorbimento delle ulteriori doglianze. 6. Alla luce delle considerazioni esposte, va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Ne restano in conseguenza travolte le statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso il 17/02/2026