Cass. pen., sez. I, sentenza 18/10/2007, n. 44301
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Sentenza 18 ottobre 2007

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A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2007 deve essere annullata la sentenza di appello, oggetto di ricorso da parte sia del pubblico ministero sia della parte civile, che abbia dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza di primo grado del pubblico ministero e rigettato quello della parte civile. (In motivazione, la S.C., disponendo la trasmissione degli atti alla corte territoriale per il giudizio di secondo grado, ha ritenuto la necessità dello svolgimento di un nuovo giudizio sull'impugnazione proposta dal P.M., in quanto il giudizio di appello seguito all'impugnazione della parte civile non può considerarsi esaustivo del diritto all'appello del pubblico ministero ripristinato dalla menzionata declaratoria di incostituzionalità).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 18/10/2007, n. 44301
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 44301
    Data del deposito : 18 ottobre 2007

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