Sentenza 18 ottobre 2007
Massime • 1
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2007 deve essere annullata la sentenza di appello, oggetto di ricorso da parte sia del pubblico ministero sia della parte civile, che abbia dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza di primo grado del pubblico ministero e rigettato quello della parte civile. (In motivazione, la S.C., disponendo la trasmissione degli atti alla corte territoriale per il giudizio di secondo grado, ha ritenuto la necessità dello svolgimento di un nuovo giudizio sull'impugnazione proposta dal P.M., in quanto il giudizio di appello seguito all'impugnazione della parte civile non può considerarsi esaustivo del diritto all'appello del pubblico ministero ripristinato dalla menzionata declaratoria di incostituzionalità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/10/2007, n. 44301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44301 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 18/10/2007
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 1246
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CULOT Dario - Consigliere - N. 013689/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
US EN, N. IL 28/02/1961;
US CE, N. IL 08/01/1951;
avverso SENTENZA CORTE APPELLO di POTENZA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. GRANERO FRANCANTONIO;
sentito il proc. gen. in persona del Dr. Delehaye Enrico, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
trasmissione alla Corte di Appello di potenza;
sentito il difensore avv. LANDI Giacomo;
sentito il difensore di parte civile avv. MURRA.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Il procuratore generale di Potenza e la parte civile ricorrono in Cassazione avverso la sentenza di quella Corte d'appello che, in applicazione della L. 46 del 2006, ha dichiarato inammissibile l'appello del procuratore generale avverso la sentenza assolutoria di primo grado emessa dal Gup il 28 aprile 2005, concernente il tentativo di omicidio in persona di CA BE, ad opera del fratello CE ed ha respinto l'appello della parte civile, con motivazione diversa rispetto a quella di primo grado, perché ha ritenuto la inidoneità della condotta, laddove il giudice di primo grado aveva ritenuto la mancanza dell'elemento soggettivo del reato. Il ricorso del procuratore generale è sostanzialmente tutto incentrato sulla mancata assunzione di prova decisiva (l'audizione della parte offesa, per ricostruire la sua esatta posizione al momento dello sparo) o, quantomeno, l'acquisizione delle dichiarazioni rese al pubblico ministero il cui verbale, in seguito ad un provvedimento di separazione atti, non risultava nel fascicolo di questo processo.
Un contenuto analogo ha il ricorso della parte civile, che si sofferma anche sulla traiettoria dello sparo.
All'odierna udienza il difensore del ricorrente ha preliminarmente eccepito la inammissibilità del ricorso del procuratore generale, perché proposto tardivamente.
2.1 - Osserva innanzitutto questa Corte che la dedotta eccezione di inammissibilità del ricorso del procuratore generale deve ritenersi manifestamente infondata, in quanto dall'esame degli atti risulta che il ricorso è stato proposto in termini. Ai sensi della L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 3 il termine di giorni 45 per la proposizione del ricorso decorreva dalla notifica del provvedimento di inammissibilità dell'appello. Ne consegue che - poiché nel caso di specie risulta che l'avviso di deposito della sentenza con la quale è stato dichiarato inammissibile l'appello è stato comunicato al P.G. in data 30 gennaio 2007 e che il P.G. ha proposto ricorso in data 6 marzo 2007, il ricorso deve ritenersi ritualmente proposto. La sua ritenuta ammissibilità, valutata alla luce della declaratoria di incostituzionalità della L. n. 45 del 2007, art. 10, comma 2 (C. Cost. n. 26/2007, comporta ora l'annullamento senza rinvio del provvedimento di inammissibilità dell'appello, perché, in presenza di situazione processuale non ancora definita, tale provvedimento deve essere stralciato dal processo, in quanto non ha più il potere di produrre effetti giuridici a seguito della predetta declaratoria di incostituzionalità. Infatti, una volta espunta dal codice di rito la norma che esclude la proposizione dell'appello da parte del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento, deve ritenersi che l'appello a suo tempo proposto sia pienamente valido al fine della celebrazione del processo davanti alla Corte d'appello competente.
2.2. - Va peraltro rilevato che nel caso specifico un giudizio di appello è già stato celebrato in seguito al concomitante appello della parte civile (a sua volta ricorrente in questa sede), dando luogo alla sentenza di appello oggetto degli odierni ricorsi. Si pone allora il problema di una sentenza di appello già pronunciata, in seguito all'appello, fin da allora ammissibile, della parte civile e di un'altra sentenza di appello che dovrà ora essere pronunciata in seguito all'annullamento necessario del provvedimento di inammissibilità dell'appello del pubblico ministero, pronunciato contestualmente alla sentenza. Manca, ovviamente, una norma espressa che preveda il caso, lacuna ovvia e inevitabile, a fronte di fattispecie inconsueta e certo non prevedibile, frutto di scelte legislative scoordinate dal sistema, cui la Corte Costituzionale è costretta a porre rimedio con gli unici strumenti in suo possesso. In mancanza, altresì, di precedenti giurisprudenziali conosciuti o conoscibili con i consueti criteri di ricerca, occorre trovare una soluzione che sia coerente con il principio generale, secondo il quale non è ipotizzabile la valida esistenza di due sentenze di pari grado, emesse dallo stesso Giudice nei confronti del medesimo imputato e per il medesimo fatto reato.
Su questa inevitabile premessa, vanno esaminate due ipotesi di soluzione:
a) se il giudizio d'appello celebrato in seguito all'iniziativa della parte civile possa considerarsi esaustivo - preventivamente - del risorto diritto all'appello del pubblico ministero;
b) al contrario, se si debba celebrare un nuovo giudizio sull'appello proposto dal Pubblico Ministero, in base al suo diritto in questo senso, nuovamente riconosciutogli.
Inevitabile la scelta della seconda alternativa, per molteplici intuitive ragioni, che non hanno necessità di essere qui approfondite, prima fra tutte la facoltà di proporre (come è avvenuto nel caso di specie) la rinnovazione del dibattimento per l'assunzione di una prova decisiva, facoltà diversa e ben più pregnante di quella di sollecitare semplicemente, nel corso dell'udienza, l'esercizio del potere officioso del Giudice. L'ulteriore conseguenza è che la ritenuta ammissibilità dell'appello del pubblico ministero, proposto durante la vigenza della L. n. 46 del 2006, art. 1 e art. 10, comma 2, modificativi del codice di procedura penale in tema di appello del pubblico ministero, dichiarati incostituzionali dalla Corte Cost. con la sentenza n. 26 del 6 febbraio 2007, e la conseguente necessità di celebrare un nuovo giudizio di appello, postulano - per le ragioni già esposte - l'annullamento senza rinvio della sentenza di appello già pronunciata in seguito all'appello della sola parte civile. 2.3. - Poiché la sentenza da annullare è stata pronunciata da una Corte costituita in una sola sezione, all'annullamento segue la trasmissione degli atti ad altra Corte d'appello, da individuarsi in quella di Salerno, che giudicherà sui motivi originariamente proposti, a sostegno dell'appello, da parte della pubblica accusa e della costituita parte civile.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Salerno per il giudizio di secondo grado.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2007