Sentenza 10 luglio 2014
Massime • 1
La circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale non è configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per le verifica dello stato di ebbrezza, stante la diversità ontologica di tale fattispecie incriminatrice rispetto a quella di guida in stato di ebbrezza.
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di Assunta Cocomello Sommario: 1. Premessa: i rapporti tra il reato di guida in stato di ebbrezza e quello di rifiuto di sottoporsi al test alcolimetrico 2. Le Sezioni unite sulla configurabilità dell'aggravante del procurato incidente stradale nell'ipotesi di rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso di alcool 3. Le Sezioni unite sull'applicabilità del raddoppio della durata della sanzione della sospensione della patente di guida anche all'ipotesi del rifiuto. Per altri contenuti sullo stesso argomento 1. Premessa: i rapporti tra il reato di guida in stato di ebbrezza e quello di rifiuto di sottoporsi al test alcolimetrico Dopo l'approvazione del nuovo codice della strada, con …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/07/2014, n. 51731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51731 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 10/07/2014
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - SENTENZA
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 1453
Dott. ESPOSITO Lucia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - N. 40597/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PU IN N. IL 04/05/1973;
avverso la sentenza n. 6947/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 02/04/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/07/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Romano Giulio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) Giampaolo che chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 2/4/2013 la Corte d'Appello di Milano confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto SO ZO responsabile del reato di cui all'art. 186 C.d.S., commi 1 e 2 bis e 7 perché, circolando sulla pubblica via alla guida di un'autovettura in evidente stato di ebbrezza e cagionando un incidente stradale (fatto del 17/11/2010), si era rifiutato di sottoporsi all'accertamento del proprio stato di alterazione psico-fisica e che, inoltre, lo aveva giudicato colpevole del reato di cui all'art. 187 C.d.S., comma 8 perché, nelle circostanze descritte, si era rifiutato di sottoporsi all'accertamento dello stato di alterazione psico-fisica previsto dal predetto articolo.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo, con unico motivo, mancanza, contraddittorietà, illogicità della motivazione e erronea applicazione della legge penale in relazione all'aggravante di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2 bis. Rileva che l'aggravante in argomento non trova applicazione in ipotesi di rifiuto a sottoporsi al test. Osserva che i giudici erano incorsi in due evidenti vizi logici, sia per la violazione della corrispondenza tra imputazione e sentenza, essendo rimasto privo di formale contestazione l'accertamento sintomatico dello stato di ebbrezza, sia perché il giudice avrebbe dovuto ravvisare l'ipotesi più lieve della guida in stato di ebbrezza, non potendosi affermare con certezza che la condotta rientri nelle due fasce di minor gravità, e per questo irrogare una sanzione amministrativa parallelamente alla sanzione penale connessa al rifiuto di sottoporsi ad alcoltest.
CONSIDERATO IN DIRITTO
È fondato il rilievo difensivo attinente alla inapplicabilità dell'aggravante di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2 bis al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S., comma 7). La Corte intende ribadire sul punto l'orientamento espresso da Cass., Sez. 4, Sentenza n. 22687 del 09/05/2014, Rv. 259242, che ha escluso la configurabilità dell'aggravante nell'ipotesi di reato in disamina sulla scorta di una interpretazione letterale e sistematica delle norme del codice della strada. L'argomento più rilevante a fondamento dell'assunto è stato condivisibilmente ravvisato nella testuale definizione normativa dell'aggravante di cui al comma 2 bis, sussistente "se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale ...", laddove nel caso del conducente che rifiuti di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza non è richiesto l'accertamento dello stato di ebbrezza ai fini del perfezionamento de, reato, essendo sanzionata esclusivamente la condotta di chi si rifiuti di sottoporsi a tale accertamento.
In base alle svolte argomentazioni la sentenza va annullata limitatamente alla ritenuta esistenza della circostanza in argomento, con eliminazione dell'aggravante medesima e rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio della Corte d'Appello di Milano, restando privi di rilievo gli altri profili di doglianza formulati in ricorso, i quali investono questioni attinenti a fattispecie di reato non costituenti oggetto di contestazione, ne' di condanna.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta esistenza dell'aggravante prevista dall'art. 186 C.d.S., comma 2 bis;
aggravante che elimina.
Rinvia alla Corte d'Appello di Milano per la rideterminazione della pena.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2014