Sentenza 27 gennaio 2003
Massime • 1
Il difetto di sottoscrizione dell'atto di pignoramento è elemento invalidante l'atto in sè e gli atti successivi ad esso collegati ed è rilevabile mediante opposizione agli atti esecutivi, proponibile nel termine di cinque giorni dal compimento dell'atto e degli atti successivi, purché collegati a quello viziato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/01/2003, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - rel. Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SC OR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PISANELLI 4, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GIGLI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LI LA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA RUGGERO FAURO 82, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO RIGHINI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato SANDRO ALBRIGHI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
DICHGANS ELGIN;
- intimato -
avverso la sentenza n. 119/01 del Tribunale di LA SPEZIA, emessa il 18/01/01 e depositata il 25/01/01 (R.G. 1516/00);
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 05/11/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha chiesto si rigetti il ricorso, con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. LA AL ha sottoposto a pignoramento immobiliare beni del suo debitore TO AS;
il pignoramento è caduto anche su beni appartenenti ad GI IC.
Quest'ultima, con ricorso del 3 luglio 2000, ha proposto opposizione contro il pignoramento eseguito in danno del AS ed ha eccepito la nullità dell'atto, sia perché era sottoscritto da difensore esercente fuori del distretto della Corte di appello di sua appartenenza, sia perché era caduto in parte su beni che ella aveva acquistato prima del pignoramento.
Nel giudizio di opposizione è intervenuto anche TO AS, associandosi alle deduzioni della IC.
2. Il tribunale di La Spezia, con sentenza del 25 gennaio 2001, ha dichiarato inammissibili le opposizioni proposte dalla IC e dal AS. Il tribunale ha ritenuto che la prima opposizione era stata proposta da soggetto che non vi aveva interesse e che la seconda era stata proposta oltre il termine di cinque giorni dalla notificazione del pignoramento.
3. TO AS ha proposto ricorso con il quale ha chiesto che la sentenza sia cassata, svolgendo un unico complesso motivo. LA AL resiste con controricorso. L'altra intimata GI IC non ha svolto attività difensiva;
4. Ricorrendo una delle ipotesi di cui all'art. 375 cod. proc. civ., gli atti sono stati rimessi al P.M. per le sue conclusioni sulla controversia ed il P.M. ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
5. La sentenza impugnata, per quanto riguarda la posizione del AS, ha ritenuto che l'opposizione da lui proposta involgeva un problema di regolarità formale dell'atto di pignoramento e doveva essere proposta nel termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione dell'atto stesso.
TO AS aveva dedotto che l'atto di pignoramento eseguito in suo danno era nullo o inesistente, perché sottoscritto da procuratore esercente fuori del distretto della Corte di appello di sua appartenenza;
l'esecuzione, inoltre, era nulla o improcedibile, in quanto aveva colpito beni del terzo (la signora GI IC).
6. L'atto di pignoramento, avendo valore di domanda giudiziale introduttiva del processo di espropriazione può essere validamente sottoscritto anche dalla parte personalmente, quando questa abbia le qualità necessarie per esercitare l'ufficio di difensore presso il giudice adito, ovvero da difensore munito di procura rilasciata con atto separato o apposta in calce o a margine dello stesso atto di pignoramento: Cass. 26 febbraio 1972, n. 570; 10 luglio 1973, n. 1998; 13 settembre 1977, n. 3956; 3 aprile 1982 n. 2069. La sottoscrizione della procura al difensore, apposta in calce o in margine all'atto di pignoramento, si deve considerare come sufficiente a riferire l'atto al creditore pignorante: in questo senso, Cass. 15 novembre 1974, n. 3647. La necessità che la richiesta di pignoramento sia fatta per iscritto e la personale sottoscrizione del creditore pignorante sono collegate dalla dottrina all'esigenza di una non equivoca assunzione di responsabilità da parte del creditore in ordine alla scelta dei beni.
Quale che sia la funzione attribuita alla sottoscrizione, è in ogni caso pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il difetto di questa è elemento invalidante l'atto in sè e gli atti successivi ad esso collegati ed è rilevabile mediante opposizione agli atti esecutivi, proponibile nei cinque giorni dal compimento dell'atto e degli atti successivi purché collegati a quello viziato: sent. 7 gennaio 1984 n. 134; 3 aprile 1982, n. 2069; 26 luglio 1997, n. 7017.
7. Nella specie non è contestato che l'opposizione contro il pignoramento compiuto in danno di TO AS è stata proposta oltre il termine perentorio di cinque giorni dalla notifica dell'atto.
Ne discende che correttamente il tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi proposta dal AS. La circostanza che la sottoscrizione del pignoramento risale ad epoca anteriore all'abolizione della distinzione tra procuratori legali ed avvocati (artt. 2 e 3 della legge 24 febbraio 1997, n. 27) non è rilevante, per la ragione che il principio prima indicato si riferisce proprio alle fattispecie in cui il difensore non era abilitato all'esercizio della professione legale extra districtum.
8. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Le spese di questo giudizio sono poste a carico del ricorrente ed in favore della controricorrente LA AL, in base alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore della controricorrente delle spese di questo giudizio, che liquida in euro 91,00, oltre onorari liquidati in euro 800,00, in favore di LA AL.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 5 novembre 2002. Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2003