Sentenza 10 marzo 2004
Massime • 1
In tema di richiesta di revisione ai sensi dell'art. 630 lett. c)cod. proc. pen., la dichiarazione liberatoria resa da un coimputato del medesimo reato non può essere considerata "prova nuova" in senso tecnico, in quanto anche tale dichiarazione soggiace alla regola prevista dall'art. 192 comma terzo cod. proc. pen. secondo cui, senza distinguere tra dichiarazione di accusa e dichiarazione a difesa, la stessa va valutata unitamente ad altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/03/2004, n. 15059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15059 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 10/03/2004
Dott. CHIEFFI Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - N. 1281
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 027951/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DE IS CO N. IL 09/01/1968;
avverso ORDINANZA del 08/05/2003 CORTE APPELLO di POTENZA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CHIEFFI SEVERO;
lette le conclusioni del P.G.: inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza 08/05/2003 la Corte di Appello di Potenza dichiarava inammissibile la richiesta avanzata da De VI IC di revisione, ai sensi dell'art. 630 lett. c) c.p.p., della sentenza 13/10/1999 della Corte di Assise di Appello di Taranto (divenuta irrevocabile il 24/10/2001), con la quale, in riforma della sentenza di primo grado, lo stesso era stato condannato alla pena di anni 18 di reclusione per l'omicidio volontario di CE IM.
Nella motivazione la Corte di merito - dopo aver premesso in fatto che il richiedente era stato condannato per l'omicidio di IM CE, la quale in data 22/08/1989 era stata attinta da numerosi colpi di arma da fuoco mentre si trovava all'interno della propria abitazione in Taranto - riteneva che la richiesta fosse manifestamente infondata, osservando: a) che non ricorreva alcun contrasto di giudicati tra la sentenza di condanna e quella pronunciata in data 28/04/1994, con la quale nei confronti di De VI TO, imputato dello stesso delitto in concorso con il IC, era stata dichiarata l'estinzione del reato per morte del reo, in quanto con la sentenza oggetto di revisione era stato escluso che la condanna del IC, in veste di esecutore materiale dell'omicidio, comportasse anche l'esclusione del concorso di De VI IC nella commissione dell'omicidio; b) che la dichiarazione resa da IC IO, coimputato dello stesso reato, che avrebbe potuto scagionare De VI IC, non poteva essere considerata prova, in quanto, oltre ad essere generica, era priva di qualsiasi riscontro;
c) che l'audizione di altri testi, peraltro non indicati, era già stata respinta nel corso del processo.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge e per vizio della motivazione, deducendo che la Corte di merito non aveva considerato che il contrasto di giudicati è evidente, tenuto conto che con la sentenza 28/04/1994 la Corte di Assise aveva affermato la responsabilità del IC quale autore materiale dell'omicidio in concorso con De VI TO, mentre con la sentenza oggetto di revisione la responsabilità di De VI IC era stata affermata in concorso con il IC. Inoltre la Corte di merito non aveva considerato che la dichiarazione del IC era supportata da riscontri che ne confermavano l'attendibilità, tenuto conto della deposizione del teste Carnevale, ritenuto credibile in sede di cognizione. Infine la Corte di merito non aveva tenuto conto che i nominativi dei testi da escutere risultavano dagli atti e che in sede di delibazione dell'ammissibilità dell'istanza deve essere valutata solo la rilevanza delle nuove prove, essendo demandata alla successiva fase dibattimentale la valutazione della attendibilità delle persone indicate quali testimoni.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi.
Invero, in tema di revisione, nel giudizio rescindente il giudice è tenuto a valutare l'ammissibilità dell'istanza non solo sotto il profilo dell'osservanza dei presupposti richiesti dalla legge, ma anche sotto quello della non manifesta infondatezza dei nuovi elementi addotti. Infatti gli elementi prospettati dal richiedente per ottenere la revisione, oltre a dover essere connotati del requisito della "novità", devono possedere, anche se in astratto, il requisito della congruenza e della affidabilità nel senso che devono avere la forza di poter incidere in modo ragionevole nel successivo giudizio rescissorio.
Orbene nel caso di specie la Corte di merito ha disatteso la richiesta di revisione, ancorando il proprio giudizio ad una circostanza assorbente e, cioè, che gli elementi indicati dal ricorrente (audizione di nuovi testi e contrasto di giudicati) erano già stati valutati in sede di cognizione. Infatti la richiesta di audizione di nuovi testi era già stata ritenuta superflua dal giudice della cognizione, di guisa che in tal caso il giudizio espresso dalla Corte di merito è
pienamente aderente all'indirizzo giurisprudenziale prevalente secondo cui in tema di revisione non possono essere considerate prove nuove rilevanti ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza quelle già dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice (vedi Sez. Un. n. 624 del 9/1/2002, rv. 220443; Cass. sez. 1^ n. 4837/1998, rv. 211456). Inoltre, quanto al contrasto di giudicati, la questione era già stata affrontata dal giudice della cognizione, che aveva espressamente negato che la condanna del IC comportasse anche l'esclusione del concorso di De VI IC, tanto più che la pronuncia di estinzione del reato per la morte di De VI TO non comportava una implicita affermazione della sua responsabilità. Quanto alla dichiarazione liberatoria resa dal IC va rilevato che - a parte la considerazione che dal provvedimento impugnato non risulta che nella richiesta di revisione siano stati indicati specifici elementi che ne confermino l'attendibilità - giustamente tale dichiarazione non è stata considerata prova nuova ai fini della ammissibilità della richiesta di revisione. Infatti, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale che si condivide, in tema di richiesta di revisione ai sensi dell'art. 630 lett. e) la dichiarazione liberatoria resa da un coimputato del medesimo reato non può essere considerata "prova nuova" in senso tecnico, in quanto anche tale dichiarazione soggiace alla regola prevista dall'art. 192 co. 3 c.p.p. secondo cui, senza distinguere tra dichiarazioni di accusa e dichiarazioni a difesa, non è prevista una valutazione autonoma della dichiarazione stessa, bensì una sua valutazione unitamente ad altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità (Cass. sez. 1^ n. 1590 del 25/05/1994, proc. D'Agostino).
Ne consegue che, mancando il requisito della "novità" degli elementi indicati dal ricorrente, correttamente la richiesta di revisione è stata dichiarata inammissibile, non potendosi in sede di revisione procedere ad una rivalutazione di elementi già valutati in sede di giudizio di cognizione.
Pertanto, trattandosi di motivi manifestamente infondati, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500 a favore della cassa delle ammende, non risultando assenza di colpa del ricorrente nella proposizione del ricorso.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500 (cinquecento) a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2004