Articolo 7 del Decreto legislativo 25 gennaio 2007, n. 24
Articolo 6Articolo 8
Versione
4 aprile 2007
Art. 7. Obbligo di riammissione 1. Il cittadino di un Paese terzo, per il quale la Direzione centrale ha presentato richiesta di transito per via aerea, e' riammesso sul territorio nazionale qualora:
a) l'autorizzazione al transito per via aerea sia stata rifiutata o ritirata;
b) il cittadino di un Paese terzo sia uscito, senza autorizzazione, dalla zona aeroportuale di transito;
c) l'espulsione del cittadino di un Paese terzo in un altro Paese di transito o nel Paese di destinazione o l'imbarco sul volo di connessione siano falliti;
d) non sia stato possibile, per qualsiasi motivo, condurre a termine le operazioni di transito con la partenza del cittadino di un Paese terzo per un altro Paese di transito ovvero per il Paese di destinazione.
2. Qualora non sia stato possibile effettuare il transito di un cittadino di un Paese terzo nel territorio nazionale, la Direzione centrale presta l'assistenza necessaria per la riammissione dello stesso nel territorio dello Stato richiedente. Le spese del viaggio di ritorno sono a carico dello Stato richiedente.
Entrata in vigore il 4 aprile 2007
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