Sentenza 28 aprile 2005
Massime • 1
Ai fini del divieto della reformatio in peius, quando appellante sia il solo imputato, per pena deve intendersi non soltanto il risultato finale ottenuto dopo aver calcolato gli aumenti e le diminuzioni per effetto della continuazione e del concorso delle circostanze, ma anche tutti i singoli elementi che compongono l'operazione, ivi compresi la pena base e l'aumento a titolo di continuazione. Ne consegue, qualora venga accolto l'appello dell'imputato, relativamente a circostanze o a reati concorrenti, la conseguente obbligatoria diminuzione della pena complessiva comporta che la riduzione dell'entità di uno degli elementi costitutivi del trattamento sanzionatorio non può essere in nessun caso compensata da un aumento della misura di un altro elemento. (Nel caso di specie, la Corte ha annullato in parte con rinvio la decisione del giudice di appello che, riconoscendo il concorso formale tra fattispecie, aveva eliminato la sanzione della multa ed aumentato la pena della reclusione).
Commentario • 1
- 1. Decisione d'appello, quando viola il divieto di reformatio in pejusDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 agosto 2018
Viola il divieto di “reformatio in pejus” la decisione del giudice d'appello che, in presenza di impugnazione del solo imputato avverso una sentenza di condanna pronunciata per più reati unificati dal vincolo della continuazione, pur dichiarando l'estinzione per prescrizione di taluno di essi, non diminuisce l'entità della pena originariamente inflitta, secondo quanto, invece, previsto dall'art. 597, comma 4, cod. proc. pen.. (Annullamento senza rinvio) (Orientamento confermato) (Normativa di riferimento: C.p.p. art. 597, c. 4) Il fatto La Corte d'Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza emessa in data 3 aprile 2015 dal Tribunale di Udine, dichiarava non doversi procedere …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/04/2005, n. 20403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20403 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 28/04/2005
Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 00866
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 036857/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ND RO N. IL 21/12/1942;
avverso SENTENZA del 09/05/2003 CORTE APPELLO di L'AQUILA;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il procedimento;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANGELISTA VITTORIO;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Favalli Mario che ha concluso: annullamento con rinvio in accoglimento del terzo motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AL CI ricorre avverso la sentenza in data 9.05.03, con cui la Corte di Appello di L'Aquila, in parziale riforma della decisione del 20.04.02 del Tribunale di Vasto, rideterminava in anni uno e mesi sei di reclusione la pena inflitta dal primo giudice per i reati p. e p. dagli artt. 282, D.P.R. 43/73 e 2, l. 50/94, così riconoscendo sussistente il concorso formale tra di essi.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione, che ritiene apodittica e contraddittoria, nonché la violazione del divieto del principio della "reformatio in peius", per avere la Corte di merito aumentato la pena detentiva, di ben sei mesi, applicata dal Tribunale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva, innanzitutto, la Corte che la pena della reclusione, essendo sanzione connotata dalla privazione della libertà personale, è pena, all'esigenza di maggio afflizione e gravità rispetto a quella pecuniaria della multa, entrambe applicate dal primo giudice, che ha riconosciuto una ipotesi di concorso materiale fra i due reati ascritti al prevenuto;
l'elemento di maggior gravità della pena della reclusione, poi, va valutato e ritenuto comunque, a prescindere dalla entità della sanzione pecuniaria, alla quale - la multa - non può rapportarsi.
Correttamente, poi, il giudice di seconda istanza ha opinato che il contrabbando di tabacco lavorato estero in quantità superiore ai 15 kg., previsto e punito dall'art. 2, l. 18.01.94, n. 50, costituisce figura autonoma di reato e non circostanza aggravante del reato di contrabbando di cui all'art. 282, D.P.R. 23.01.73, n. 43, con la conseguenza che le due ipotesi di reato possono concorrere, dovendosi applicare congiuntamente i due sistemi sanzionatori (cfr. Cass. S.U. 119/98). Altrettanto corretta è l'ulteriore conseguenza di riconoscere sussistente il concorso formale tra i due reati contestati al prevenuto, così applicando alla fattispecie il disposto dello art. 81, cpv. c.p., il quale prevede un meccanismo sanzionatorio ispirato dall'esigenza di mitigare il rigore del trattamento punitivo fondato sul principio "tot delicta, tot poenae" (Cass. S.U. 5690/81). Orbene, ai fini del divieto della "reformatio in peius", allorché, come nel caso in esame, appellante sia il solo imputato, per pena deve intendersi non soltanto il risultato finale ottenuto dopo aver calcolato gli aumenti e le diminuzioni per effetto della continuazione e del concorso delle circostanze, ma anche tutti i singoli elementi che compongono l'operazione, ivi compresi la pena- base e l'aumento a titolo di continuazione. Ne consegue che, qualora venga accolto l'appello dell'imputato, relativamente a circostanze o a reati concorrenti, la conseguente obbligatoria diminuzione della pena complessiva, in virtù del riconosciuto vincolo della continuazione, comporta che la riduzione della entità di uno degli elementi costitutivi del trattamento sanzionatorio (nella fattispecie, addirittura l'eliminazione della multa) non può essere in alcun modo compensata da un aumento della misura di altro elemento (nel caso specifico, l'aumento della pena della reclusione) (Cass. 11711/90). Alla stregua delle esposte ragioni, quindi, non poteva la Corte di merito, nel riconoscere ed applicare la disciplina sanzionatoria del concorso formale dei reati, aumentare di sei mesi la pena della reclusione, non correttamente, così, rapportato l'aumento all'eliminazione della comminata multa di L. 3.000.000.000; si rende, pertanto, necessario annullare la sentenza impugnata senza rinvio, limitatamente alla misura della pena che va rideterminata in anni uno di reclusione, non potendosi andare al di sotto dell'anno, corrispondente al limite minimo, per tale sanzione previsto dall'art. 2, l. 50/94: ciò che non implica, per la Corte, una valutazione di merito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena, che determina in anni uno di reclusione.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2005