Cass. pen., sez. III, sentenza 28/04/2005, n. 20403
CASS
Sentenza 28 aprile 2005

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Massime1

Ai fini del divieto della reformatio in peius, quando appellante sia il solo imputato, per pena deve intendersi non soltanto il risultato finale ottenuto dopo aver calcolato gli aumenti e le diminuzioni per effetto della continuazione e del concorso delle circostanze, ma anche tutti i singoli elementi che compongono l'operazione, ivi compresi la pena base e l'aumento a titolo di continuazione. Ne consegue, qualora venga accolto l'appello dell'imputato, relativamente a circostanze o a reati concorrenti, la conseguente obbligatoria diminuzione della pena complessiva comporta che la riduzione dell'entità di uno degli elementi costitutivi del trattamento sanzionatorio non può essere in nessun caso compensata da un aumento della misura di un altro elemento. (Nel caso di specie, la Corte ha annullato in parte con rinvio la decisione del giudice di appello che, riconoscendo il concorso formale tra fattispecie, aveva eliminato la sanzione della multa ed aumentato la pena della reclusione).

Commentario1

  • 1Decisione d'appello, quando viola il divieto di reformatio in pejus
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 agosto 2018

    Viola il divieto di “reformatio in pejus” la decisione del giudice d'appello che, in presenza di impugnazione del solo imputato avverso una sentenza di condanna pronunciata per più reati unificati dal vincolo della continuazione, pur dichiarando l'estinzione per prescrizione di taluno di essi, non diminuisce l'entità della pena originariamente inflitta, secondo quanto, invece, previsto dall'art. 597, comma 4, cod. proc. pen.. (Annullamento senza rinvio) (Orientamento confermato) (Normativa di riferimento: C.p.p. art. 597, c. 4) Il fatto La Corte d'Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza emessa in data 3 aprile 2015 dal Tribunale di Udine, dichiarava non doversi procedere …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 28/04/2005, n. 20403
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20403
Data del deposito : 28 aprile 2005

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