CASS
Sentenza 13 aprile 2023
Sentenza 13 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/04/2023, n. 15612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15612 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AL CO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TA CO che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore Penale Sent. Sez. 1 Num. 15612 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 10/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Nei confronti di ES RE sono ascritti i reati di ricettazione e detenzione di armi da guerra e clandestine e di munizioni, fatti accertati il 27 aprile 2016. Con sentenza in data 15 settembre 2017 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari ha assolto l'imputato dai reati ascritti per non aver commesso il fatto. Intervenuti, a seguito di informazione confidenziale, presso la pertinenza del condominio ove risiede l'imputato per procedere a ricerca di armi, gli operanti di polizia giudiziaria ricevevano dal RE, "dopo un piccolo tentennamento", l'indicazione del luogo dove, alla profondità di 30-40 cm., veniva rinvenuto un borsone con le armi descritte nell'imputazione. L'imputato, tratto in arresto, specificava che il cortile era facilmente accessibile da terzi e di aver, un mese prima, visto, di notte, due sconosciuti lanciare nel cortile il borsone, circostanza che aveva segnalato ai proprietari dell'unità immobiliare da lui condotta in locazione. Il primo giudice, quindi, ha ritenuto che fosse fondata l'ipotesi alternativa del coinvolgimento di terzi nell'occultamento delle armi, considerato che il luogo era accessibile a chiunque e che l'imputato aveva tenuto una condotta compatibile con una condizione soggettiva di buona fede. 2. Proposta impugnazione dal Procuratore generale, con sentenza pronunciata in data 1° luglio 2021 la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. per essere il reato estinto per prescrizione ed ha dichiarato l'imputato colpevole dei residui reati ascritti, condannandolo alla pena di anni tre di reclusione ed C 1200 di multa. La conoscenza da parte dell'imputato del luogo ove le armi erano sotterrate è stata ritenuta prova della disponibilità delle armi in capo allo stesso imputato, sul rilievo che egli, in un primo tempo, aveva indicato alla polizia giudiziaria un altro luogo dove orientare le ricerche, così evidenziando il suo interesse a che le armi non venissero rinvenute;
che le dichiarazioni rese all'udienza di convalida - laddove aveva sostenuto di aver assistito al lancio del borsone ma non al suo interramento - erano inverosimili, in quanto la repentina operazione di lancio del borsone era incompatibile con l'affermazione del RE di avervi, in tempo di notte, assistito. 2 3. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. La pronuncia di condanna è stata fondata unicamente su una diversa valutazione delle dichiarazioni dell'imputato, che il secondo giudice ha ritenuto menzognere, e quindi significative di una volontà dell'imputato di dissimulare la riferibilità a lui della disponibilità delle armi. Risulta dunque inosservato il principio che impone, in caso di riforma in pejus di sentenza assolutoria, la rinnovazione della prova dichiarativa diversamente valutata. Inoltre, l'eventuale mendacio dell'imputato non può essere considerato come prova di responsabilità, bensì, al più, come elemento da valutare assieme ad altri. Infine, la sentenza di appello non si è confrontata con le ragioni che avevano giustificato l'assoluzione, e quindi non ha motivato in ordine alla certezza della responsabilità "al di là di ogni ragionevole dubbio". 4. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Va pronunciato annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata. Le sentenze di merito hanno diversamente valutato il medesimo compendio probatorio, costituito dal ritrovamento delle armi, sotterrate nel giardino condominiale dell'abitazione dell'imputato, e dalle dichiarazioni rese dal RE, in occasione dell'intervento della polizia giudiziaria - quando aveva indicato il luogo ove si trovavano le armi - e quindi nell'interrogatorio - quando aveva riferito di aver visto che due sconosciuti, di notte, si erano introdotti nel giardino con il borsone, poi rinvenuto con le armi -. In particolare, il primo giudice aveva ritenuto attendibile il racconto del RE ed aveva rilevato, di conseguenza, che egli non potesse essere ritenuto detentore delle armi che altri soggetti avevano sotterrato nel giardino condominiale, che non era nella sua esclusiva disponibilità. Il secondo giudice, invece, ha ritenuto non attendibile la versione dei fatti resa dall'imputato nell'interrogatorio, siccome, sotto diversi aspetti, non verosimile;
ha valorizzato come un tentativo di depistaggio dell'opera della polizia giudiziaria, l'iniziale indicazione di un luogo non esatto;
ha quindi ritenuto che l'imputato avesse la detenzione delle armi, il cui luogo di occultamento ben conosceva ed aveva cercato di dissimulare con gli investigatori. 3 La riforma in pejus dell'iniziale assoluzione è stata determinata da una diversa (opposta) valutazione delle dichiarazioni dell'imputato. La motivazione della sentenza di appello risulta dunque manifestamente illogica, laddove è fondata su una diversa valutazione di prova dichiarativa che il secondo giudice non ha provveduto a riassumere. Sul punto, va richiamata la giurisprudenza consolidata (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267491), anche con riguardo al giudizio celebrato con rito abbreviato ( Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787). Va, quindi, annullata la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Il giudice del rinvio, senza vincoli nel merito della decisione, è tenuto a non ripetere la censurata carenza motivazionale.
P.Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Così deciso, il 10 gennaio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TA CO che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore Penale Sent. Sez. 1 Num. 15612 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 10/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Nei confronti di ES RE sono ascritti i reati di ricettazione e detenzione di armi da guerra e clandestine e di munizioni, fatti accertati il 27 aprile 2016. Con sentenza in data 15 settembre 2017 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari ha assolto l'imputato dai reati ascritti per non aver commesso il fatto. Intervenuti, a seguito di informazione confidenziale, presso la pertinenza del condominio ove risiede l'imputato per procedere a ricerca di armi, gli operanti di polizia giudiziaria ricevevano dal RE, "dopo un piccolo tentennamento", l'indicazione del luogo dove, alla profondità di 30-40 cm., veniva rinvenuto un borsone con le armi descritte nell'imputazione. L'imputato, tratto in arresto, specificava che il cortile era facilmente accessibile da terzi e di aver, un mese prima, visto, di notte, due sconosciuti lanciare nel cortile il borsone, circostanza che aveva segnalato ai proprietari dell'unità immobiliare da lui condotta in locazione. Il primo giudice, quindi, ha ritenuto che fosse fondata l'ipotesi alternativa del coinvolgimento di terzi nell'occultamento delle armi, considerato che il luogo era accessibile a chiunque e che l'imputato aveva tenuto una condotta compatibile con una condizione soggettiva di buona fede. 2. Proposta impugnazione dal Procuratore generale, con sentenza pronunciata in data 1° luglio 2021 la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. per essere il reato estinto per prescrizione ed ha dichiarato l'imputato colpevole dei residui reati ascritti, condannandolo alla pena di anni tre di reclusione ed C 1200 di multa. La conoscenza da parte dell'imputato del luogo ove le armi erano sotterrate è stata ritenuta prova della disponibilità delle armi in capo allo stesso imputato, sul rilievo che egli, in un primo tempo, aveva indicato alla polizia giudiziaria un altro luogo dove orientare le ricerche, così evidenziando il suo interesse a che le armi non venissero rinvenute;
che le dichiarazioni rese all'udienza di convalida - laddove aveva sostenuto di aver assistito al lancio del borsone ma non al suo interramento - erano inverosimili, in quanto la repentina operazione di lancio del borsone era incompatibile con l'affermazione del RE di avervi, in tempo di notte, assistito. 2 3. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. La pronuncia di condanna è stata fondata unicamente su una diversa valutazione delle dichiarazioni dell'imputato, che il secondo giudice ha ritenuto menzognere, e quindi significative di una volontà dell'imputato di dissimulare la riferibilità a lui della disponibilità delle armi. Risulta dunque inosservato il principio che impone, in caso di riforma in pejus di sentenza assolutoria, la rinnovazione della prova dichiarativa diversamente valutata. Inoltre, l'eventuale mendacio dell'imputato non può essere considerato come prova di responsabilità, bensì, al più, come elemento da valutare assieme ad altri. Infine, la sentenza di appello non si è confrontata con le ragioni che avevano giustificato l'assoluzione, e quindi non ha motivato in ordine alla certezza della responsabilità "al di là di ogni ragionevole dubbio". 4. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Va pronunciato annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata. Le sentenze di merito hanno diversamente valutato il medesimo compendio probatorio, costituito dal ritrovamento delle armi, sotterrate nel giardino condominiale dell'abitazione dell'imputato, e dalle dichiarazioni rese dal RE, in occasione dell'intervento della polizia giudiziaria - quando aveva indicato il luogo ove si trovavano le armi - e quindi nell'interrogatorio - quando aveva riferito di aver visto che due sconosciuti, di notte, si erano introdotti nel giardino con il borsone, poi rinvenuto con le armi -. In particolare, il primo giudice aveva ritenuto attendibile il racconto del RE ed aveva rilevato, di conseguenza, che egli non potesse essere ritenuto detentore delle armi che altri soggetti avevano sotterrato nel giardino condominiale, che non era nella sua esclusiva disponibilità. Il secondo giudice, invece, ha ritenuto non attendibile la versione dei fatti resa dall'imputato nell'interrogatorio, siccome, sotto diversi aspetti, non verosimile;
ha valorizzato come un tentativo di depistaggio dell'opera della polizia giudiziaria, l'iniziale indicazione di un luogo non esatto;
ha quindi ritenuto che l'imputato avesse la detenzione delle armi, il cui luogo di occultamento ben conosceva ed aveva cercato di dissimulare con gli investigatori. 3 La riforma in pejus dell'iniziale assoluzione è stata determinata da una diversa (opposta) valutazione delle dichiarazioni dell'imputato. La motivazione della sentenza di appello risulta dunque manifestamente illogica, laddove è fondata su una diversa valutazione di prova dichiarativa che il secondo giudice non ha provveduto a riassumere. Sul punto, va richiamata la giurisprudenza consolidata (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267491), anche con riguardo al giudizio celebrato con rito abbreviato ( Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787). Va, quindi, annullata la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Il giudice del rinvio, senza vincoli nel merito della decisione, è tenuto a non ripetere la censurata carenza motivazionale.
P.Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Così deciso, il 10 gennaio 2023.