Articolo 2 del Decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134
Articolo 1Articolo 3
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18 ottobre 2024
Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «soggetto critico»: un soggetto pubblico o privato individuato, ai sensi dell'articolo 8, nell'ambito delle categorie di soggetti che operano nei settori e sottosettori di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;
b) «resilienza»: la capacita' di un soggetto critico di prevenire, attenuare, assorbire un incidente di cui alla lettera c), di proteggersi da esso, di rispondervi, di resistervi, di adattarvisi e di ripristinare le proprie capacita' operative;
c) «incidente»: un evento di carattere fisico che puo' perturbare in modo significativo, o che perturba, la fornitura di un servizio essenziale di cui alla lettera e);
d) «infrastruttura critica»: un elemento, un impianto, un'attrezzatura, una rete o un sistema o una parte di essi necessari per la fornitura di un servizio essenziale di cui alla lettera e);
e) «servizio essenziale»: un servizio fondamentale per il mantenimento di funzioni vitali della societa', di attivita' economiche, della salute e della sicurezza pubbliche o dell'ambiente, individuato ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2;
f) «rischio»: la potenziale perdita o perturbazione causata da un incidente; il rischio e' espresso come combinazione dell'entita' di tale perdita o perturbazione e della probabilita' che si verifichi l'incidente;
g) «valutazione del rischio»: l'intero processo per la determinazione della natura e della portata di un rischio, mediante l'individuazione e l'analisi delle potenziali minacce, vulnerabilita' e pericoli che potrebbero causare un incidente, nonche' mediante la valutazione della potenziale perdita o perturbazione della fornitura di un servizio essenziale che potrebbero essere causate da tale incidente;
h) «norma»: una norma ai sensi dell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012;
i) «specifica tecnica»: una specifica tecnica ai sensi dell'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
l) «enti della pubblica amministrazione»: ai fini del presente decreto, un soggetto che, anche se opera in settori diversi da quelli di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11, dell'allegato A al presente decreto, soddisfa i seguenti criteri:
1) e' istituito allo scopo di soddisfare esigenze di interesse generale e non ha carattere industriale o commerciale;
2) e' dotato di personalita' giuridica o autorizzato per legge ad agire per conto di un altro soggetto dotato di personalita' giuridica;
3) e' finanziato in modo maggioritario da autorita' statali o da altri organismi di diritto pubblico a livello centrale, la sua gestione e' soggetta alla vigilanza di tali autorita' o organismi, oppure e' dotato di un organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza in cui piu' della meta' dei membri e' designata da autorita' statali o da altri organismi di diritto pubblico a livello centrale;
4) ha il potere di adottare, nei confronti di persone fisiche o giuridiche, decisioni amministrative o regolatorie che incidono sui loro diritti relativi alla circolazione transfrontaliera delle persone, delle merci, dei servizi o dei capitali.
Note all'art. 2:
- Il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 14 novembre 2012, n. L 316.
Entrata in vigore il 18 ottobre 2024
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