Articolo 19 del Decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136
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28 settembre 2024
Art. 19. Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 1. All' articolo 67 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera c), le parole: « di straordinaria » sono sostituite dalle seguenti: « eccedenti l'ordinaria »; b) al comma 4, le parole: « avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC » sono sostituite dalle seguenti: « dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC » e, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: « La proposta puo' prevedere, per i crediti di cui al primo periodo, una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali. ». 2. All' articolo 70 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
« 1. Il giudice, se ricorrono le condizioni di ammissibilita', dispone con decreto che la proposta e il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori. Il giudice puo' concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Se non ricorrono le condizioni di ammissibilita' provvede con decreto motivato reclamabile nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dinanzi al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Nel giudizio di reclamo la proposta e il piano non possono essere modificati e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile . In caso di accoglimento del reclamo il tribunale rimette gli atti al giudice per l'adozione dei provvedimenti conseguenti. »; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
« 2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, primo periodo, il creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2. Si applica l'articolo 10, comma 3. »; c) al comma 4:
1) dopo le parole: «al comma 1,» sono inserite le seguenti: « primo periodo, »;
2) le parole: « , compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non previamente autorizzati » sono soppresse;
3) dopo il secondo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Con il medesimo decreto il giudice puo' disporre il divieto di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.»;
d) al comma 5 , dopo le parole: «scambio di memorie scritte» e' inserito il segno d'interpunzione: «,»; e) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
« 7. Il giudice, verificata l'ammissibilita' e la fattibilita' del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza con la quale dichiara chiusa la procedura disponendone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente puo' essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata. »; f) al comma 8:
1) le parole: « di omologa » sono sostituite dalle seguenti: « che provvede sull'omologazione »;
2) le parole: «quarantotto ore» sono sostituite dalle seguenti: «i due giorni successivi»;
g) il comma 9 e' abrogato; h) al comma 10, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole: « provvede con decreto motivato e » sono soppresse;
2) il secondo periodo e' soppresso;
i) i commi 11 e 12 sono abrogati; l) la rubrica e' sostituita dalla seguente: « Apertura e omologazione del piano ». 3. All' articolo 71 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
« 4. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano e' stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che e' determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 , e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il giudice puo' accordare all'OCC un acconto sul compenso. »; b) al comma 5, dopo il secondo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: « Nelle ipotesi di cui al primo e secondo periodo il compenso dell'OCC e' liquidato dal giudice tenuto conto dell'attivita' svolta. ». 4. All' articolo 72 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: « d'ufficio » sono soppresse;
2) dopo le parole: «di un creditore,» sono inserite le seguenti: « dell'OCC, »;
3) le parole: «in contraddittorio con il debitore,» sono soppresse;
b) il comma 3 e' abrogato; c) al comma 4, le parole: « e l'iniziativa da parte del tribunale non puo' essere assunta » sono soppresse; d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
« 5. Sulla domanda il giudice sentite le parti, provvede con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 51. »; e) la rubrica e' sostituita dalla seguente: « Revoca della sentenza di omologazione ». 5. All' articolo 73 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
« 1. Dopo la revoca dell'omologazione il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 268 e 269, provvede ai sensi dell'articolo 270. »; b) al comma 2, le parole: « anche dai creditori o » sono soppresse; c) al comma 3, le parole: « In caso di conversione » sono sostituite dalle seguenti: « Nell'ipotesi di cui al comma 1 »; d) la rubrica e' sostituita dalla seguente: « Apertura della liquidazione controllata dopo la revoca dell'omologazione ». Note all'art. 19:
- Si riportano gli articoli 67, 70, 71, 72 e 73 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , come modificati dal presente decreto:
«Art. 67 (Procedura di ristrutturazione dei debiti).
- 1. Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, puo' proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalita' per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e puo' prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma.
2. La domanda e' corredata dell'elenco:
a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
c) degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.
3. La proposta puo' prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4.
4. E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorche' ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC. La proposta puo' prevedere, per i crediti di cui al primo periodo, una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali.
5. E' possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.
6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica.»
«Art. 70 (Apertura e omologazione del piano). - 1. Il giudice, se ricorrono le condizioni di ammissibilita', dispone con decreto che la proposta e il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori. Il giudice puo' concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Se non ricorrono le condizioni di ammissibilita' provvede con decreto motivato reclamabile nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dinanzi al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Nel giudizio di reclamo la proposta e il piano non possono essere modificati e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del Codice di procedura civile . In caso di accoglimento del reclamo il tribunale rimette gli atti al giudice per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, primo periodo, il creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2. Si applica l'articolo 10, comma 3.
3. Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore puo' presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.
4. Con il decreto di cui al comma 1, primo periodo, il giudice, su istanza del debitore, puo' disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilita' del piano. Il giudice, su istanza del debitore, puo' altresi' disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonche' le altre misure idonee a conservare l'integrita' del patrimonio fino alla conclusione del procedimento. Con il medesimo decreto il giudice puo' disporre il divieto di compiere atti eccedenti l'ordinaria di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.
5. Le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode.
Il giudice, salvo che l'istanza di revoca non sia palesemente inammissibile o manifestamente infondata, sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte, e provvede con decreto.
6. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, l'OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie.
7. Il giudice, verificata l'ammissibilita' e la fattibilita' del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza con la quale dichiara chiusa la procedura disponendone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente puo' essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata.
8. La sentenza che provvede sull'omologazione e' comunicata ai creditori ed e' pubblicata entro i due giorni successivi a norma del comma 1. La sentenza e' impugnabile ai sensi dell'articolo 51.
9. (abrogato).
10. In caso di diniego dell'omologazione, il giudice dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate.
11. (abrogato).
12. (abrogato).»
«Art. 71 (Esecuzione del piano). - 1. Il debitore e' tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. L'OCC vigila sull'esatto adempimento del piano, risolve le eventuali difficolta' e le sottopone al giudice, se necessario. Alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede il debitore tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, sulla base di stime condivise con il predetto organismo, assicurando, con adeguate forme di pubblicita', la massima informazione e partecipazione degli interessati. Ogni sei mesi, l'OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione.
2. Il giudice, sentito l'OCC e verificata la conformita' dell'atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonche' di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione della sentenza effettuata ai sensi dell'articolo 70, comma 7.
3. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicita' di cui all'articolo 70, comma 1.
4. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano e' stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che e' determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 , e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il giudice puo' accordare all'OCC un acconto sul compenso.
5. Quando il piano non e' stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice revoca l'omologazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 72. Nelle ipotesi di cui al primo e secondo periodo il compenso dell'OCC e' liquidato dal giudice tenuto conto dell'attivita' svolta.
6. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell'OCC.»
«Art. 72 (Revoca della sentenza di omologazione). - 1. Il giudice revoca l'omologazione o su istanza di un creditore, dell'OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, quando e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attivita' inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora questo sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.
3. (abrogato).
4. La domanda di revoca non puo' essere proposta decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale.
5. Sulla domanda il giudice sentite le parti, provvede con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 51.
6. La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.»
«Art. 73 (Apertura della liquidazione controllata dopo la revoca dell'omologazione). - 1. Dopo la revoca dell'omologazione il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 268 e 269, provvede ai sensi dell'articolo 270.
2. Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 puo' essere proposta dal pubblico ministero.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 270.».
Entrata in vigore il 28 settembre 2024
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