Sentenza 28 settembre 2012
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Il perdono giudiziale, pur comportando un accertamento di responsabilità dell'imputato, non può valere come sentenza di condanna agli effetti della recidiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/09/2012, n. 41231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41231 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 28/09/2012
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 1328
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 24162/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UG EL, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 17-8-11 del Tribunale di Messina. Udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, dott. IZZO Gioacchino, con le quali si chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
FATTO E DIRITTO
1 .-. UG EL impugna per cassazione la sentenza indicata in epigrafe,
resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con la quale, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante della recidiva, le è stata applicata la pena (condizionalmente sospesa) di mesi otto di reclusione, secondo la concorde richiesta delle parti. Deduce la violazione dell'art. 444 c.p.p., comma 2 per la applicazione di una pena illegale, in quanto con la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva si sarebbe ritenuta sussistente detta aggravante nonostante nel certificato del casellario giudiziale fosse annotata a suo carico unicamente una sentenza di non luogo a procedere per perdono giudiziale. 2 .-. Il ricorso è fondato.
Il Tribunale di Messina, nel ratificare il patteggiamento, ha ritenuto congrua la pena determinata con riferimento ad una recidiva erroneamente contestata, in quanto l'unico precedente della ricorrente era costituito da un perdono giudiziale che non può valere come sentenza di condanna, pur comportando un accertamento di nobilita dell'imputata (Sez. 2, Ordinanza 2633 del 07/12/1976, Rv. 136058, Capuano).
Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata Con trasmissione degli atti al Tribunale di Messina per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Messina per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2012