Sentenza 4 giugno 2009
Massime • 1
Non integra il delitto di concussione la promessa o il compimento di una prestazione, in forza di induzione o costrizione, che sia di esclusivo vantaggio per la P.A., salvo il caso in cui il pubblico ufficiale abbia agito anche per acquisire un indebito personale vantaggio. (Fattispecie relativa alla condanna di un ufficiale dei Carabinieri per le intimidazioni esercitate su un commerciante per ottenere una fornitura di mobili destinata all'arredamento del suo ufficio per un valore superiore alla somma stanziata dall'Amministrazione al fine di dare maggiore prestigio ed autorità alla propria persona).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/2009, n. 33491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33491 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 04/06/2009
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 1140
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 006178/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TA IA GI, N. IL 02/01/1952;
avverso SENTENZA del 26/10/2006 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MATERA LINA;
sentito il P.G. Dr. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore del ricorrente, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio o, in subordine, con rinvio.
FATTO
Con sentenza in data 11-7-2003 il Tribunale di Ravenna ha dichiarato TA VI GI colpevole dei reati ascrittigli ai capi A), B) (limitatamente all'armadio Akanto), C) (limitatamente all'appropriazione della somma di L. 2.963.000), D), E) ed F), unificati sotto il vincolo della continuazione e, concesse le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione, oltre alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni due e mesi dieci ed oltre al risarcimento dei danni patrimoniali in favore della parte civile VA e C. s.a.s., liquidati in Euro 15.000,00, e al risarcimento dei danni morali in favore di RA IA, liquidati in Euro 7.500,00.
Con sentenza in data 26-10-2006 la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinano limitatamente ai capi C), D) ed E), appartenendo la giurisdizione al Tribunale Militare di La Spezia;
conseguentemente, ha rideterminato la pena per i reati di cui ai capi A), B) e F) in anni due, mesi otto e giorni venticinque di reclusione, dichiarando tale pena interamente condonata, ai sensi della L. n. 241 del 2006. In particolare, al capo A) della rubrica, all'imputato veniva contestato il reato di cui all'art. 317 c.p., perché, abusando della sua qualità e dei suoi poteri di Comandante Provinciale dei Carabinieri di Ravenna, avendo ottenuto dal Comando Regione Carabinieri dell'Emilia Romagna l'autorizzazione all'acquisto di arredi per lo studio del Comandante Provinciale per una spesa di Euro 12.000,00, induceva IA RA, titolare della ditta "Arredamenti VA", alla fornitura dei mobili e degli arredi enunciati nel documento di trasporto n. 192 del 14-11-2000, oltre ad una lampada "Tizio" della ditta Artemide non elencata in tale documento, per un valore commerciale notevolmente superiore alla spesa autorizzata e preventivata, coartando la volontà della IA con la prospettazione della rovina economica che le sarebbe derivata, qualora non avesse adempiuto alla sua richiesta, dalle manovre ritorsive che sarebbero state attuate personalmente dall'agente, ovvero da altri pubblici ufficiali con i quali affermava di poter interagire.
Il capo B), per quello che qui interessa, riguardava altro fatto concussivo commesso con analoghe modalità nei confronti della stessa IA RA, in relazione ad un armadio per abitazione marca Akanto, completo di specchio (consegnato nel gennaio 2001). Al capo F), invece, al prevenuto veniva contestato il reato di peculato, perché, nell'anzidetta qualità, essendogli stata fornita dalla ditta "Arredamenti VA" una lampada da tavolo "Tizio" della ditta Artemide, facente parte dell'arredo relativo al nuovo ufficio destinato al Comandante Provinciale, omettendo di farla installare ed inventariare e custodendola viceversa imballata tra le cose di sua esclusiva pertinenza, se ne appropriava, disponendo che fosse caricata unitamente ai propri effetti personali sul camion della ditta incaricata del trasloco all'atto del suo trasferimento dalla sede di Ravenna.
Il TA VI, mediante il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo col primo motivo la mancanza di motivazione, per essersi la Corte di Appello limitata ad un mero rinvio per relationem alla decisione di primo grado, omettendo di fornire adeguata risposta ai rilievi svolti dalla difesa nell'atto di gravame, nei motivi nuovi e nelle memorie difensive prodotte nel corso del giudizio di appello, in ordine alla ricostruzione storica dei fatti e al loro inquadramento giuridico.
Con un secondo motivo il ricorrente lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e l'erronea applicazione della legge penale, in relazione alla ipotizzata condotta concussiva. In particolare, sostiene che la Corte di Appello non ha sottoposto al dovuto vaglio critico le deduzioni svolte dalla difesa, con le quali era stato evidenziato che la condotta della IA non era riconducibile alle presunte coartazioni da parte dell'imputato, bensì all'impegno contrattuale assunto col preventivo. Col terzo motivo viene dedotta l'erronea applicazione dell'art. 317 c.p., trattandosi di mobilio destinato a rimanere nel patrimonio esclusivo dell'amministrazione acquirente e non essendo configurabile il reato di concussione allorché la prestazione promessa o effettuata dal soggetto passivo, a seguito di costrizione o induzione da parte dell'agente, giovi esclusivamente alla Pubblica Amministrazione e rappresenti un utile per il conseguimento dei suoi fini istituzionali.
Col quarto motivo viene denunciata la manifesta illogicità della motivazione, non avendo la Corte di Appello dato conto delle ragioni per le quali, in relazione all'episodio concussivo concernente l'armadio Akanto, è pervenuta a conclusioni diverse rispetto a quelle riguardanti gli ulteriori fatti di concussione contestati allo stesso capo B), per i quali ha escluso che l'imputato abbia esercitato indebite pressioni sulla IA.
Col quinto motivo, infine, viene dedotta la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'ipotizzato peculato della lampada Tizio dell'Artemide. Si sostiene, in particolare, che il bene in oggetto non è compreso nella fornitura dell'arredo relativo al nuovo ufficio destinato al Comandante, non essendo riportato nella bolla di consegna e nella successiva fattura e non essendo mai stato inventariato;
e che, pertanto, non essendo tale lampada mai entrata a far parte del patrimonio della P.A., è da escludere il verificarsi della interversio possessionis richiesta dalla norma incriminatrice. DIRITTO
1) Il primo motivo di ricorso è infondato. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte di Appello non si è affatto limitata ad un acritico rinvio per relationem alla motivazione della sentenza di primo grado, ma ha tenuto in debito conto le censure mosse dall'appellante in ordine alla ricostruzione dei fatti storici, ritenendole smentite dalle emergenze processuali e, in particolare, dalle dichiarazioni rese dalla teste IA, sulla cui piena attendibilità ha ampiamente argomentato. Anche le questioni giuridiche prospettate dalla difesa sono state sufficientemente vagliate dal giudice del gravame, che ha dato atto, con motivazione non meramente apparente, della correttezza dell'inquadramento dei fatti addebitati all'imputato nelle ipotesi criminose contestate nei capi d'imputazione.
2) Anche il secondo motivo di ricorso è privo di fondamento. La Corte di Appello ha accertato, in punto di fatto, che la IA si è risolta a consegnare mobili di maggior valore rispetto al prezzo previsto, a seguito delle pressioni e minacce esercitate dal TA VI.
A tali conclusioni essa è pervenuta sulla base di un percorso argomentativo, privo di macroscopiche incongruenze logiche, con cui ha ritenuto inconsistente la tesi difensiva, secondo cui la donna si sarebbe determinata alla consegna solo perché si riteneva vincolata al preventivo firmato, e non per minacce inesistenti. Con osservazioni pertinenti, in particolare, il giudice del gravame, nel dare atto della piena attendibilità della deposizione della persona offesa, ha evidenziato che il preventivo di cui parla la difesa e che indica i mobili poi effettivamente forniti, non è il primo atto che la IA sottopose al TA VI.
A tale preventivo, al contrario, si è pervenuti dopo le prime pressioni e timori creati nella IA, la quale è stata chiara nel riferire (circostanza che ha trovato riscontro nel relativo documento in atti) che nel corso delle trattative, a fronte delle richieste dell'imputato, che fino a quel punto potevano apparire normali nel gioco delle parti, ella si era limitata a promettere solo particolari in radica. Solo successivamente, a seguito delle indebite pressioni del TA VI, e dunque per il metus che dalle stesse discendeva, in relazione alla qualità dell'interlocutore, la IA si risolveva a formalizzare un impegno per la fornitura dei mobili pretesi, ed a consegnare altresì la lampada "Tizio" della ditta Artemide, che neppure era inserita in preventivo, così come l'armadio Akanto.
Immune da palesi vizi logici è altresì l'ulteriore rilievo, secondo cui il fatto che la lampada e l'armadio di cui sopra non abbiano costituito oggetto di elargizioni spontanee, è comprovato, oltre che dalla deposizione della IA, dal contesto della vicenda, che di certo non avrebbe portato la donna a costosi regali, quando era già in netta perdita nella fornitura: secondo quanto accertato dai giudici di merito, infatti, la fornitura dei mobili e arredi effettuata per la somma messa a disposizione dal TA VI (L. 12.000.000), aveva per la ditta Arredamenti VA un costo già di gran lunga superiore (oltre L. 16.000.000) e, quindi, un valore commerciale di almeno il triplo, tenuto conto del guadagno che sarebbe derivato dalla relativa vendita.
Alla stregua di simili emergenze, legittimamente la Corte di Appello ha ritenuto integrata nella condotta dell'imputato gli estremi del reato di concussione, avendo accertato, con apprezzamento in fatto insindacabile in sede di legittimità, che la IA è stata indotta alla fornitura - ad un prezzo notevolmente inferiore al loro valore commerciale -, dei mobili ed arredi descritti al capo A) della rubrica, destinati allo studio del Comandante Provinciale, nonché alla fornitura gratuita dell'armadio Akanto indicato al capo B), a seguito delle minacce che il TA VI le ha rivolto abusando della sua qualità e dei suoi poteri di Comandante Provinciale dei Carabinieri di Ravenna.
3) Non meritano migliore fortuna le ulteriori deduzioni svolte col terzo motivo di ricorso per escludere la configurabilità della fattispecie criminosa prevista dall'art. 317 c.p.. È vero che, secondo l'orientamento di questa Corte, deve essere esclusa la sussistenza del reato di concussione quando la prestazione promessa o effettuata dal soggetto passivo, a seguito di costrizione dell'agente, persegua esclusivamente i fini istituzionali dell'amministrazione e giovi esclusivamente ad essa (Cass. Sez. 6, 27- 3-2007 n. 31978; Sez. 6, 25-9-2001 n. 45135). Tale principio, tuttavia, non è applicabile nel caso di specie, nel quale, secondo quanto accertato dai giudici di merito, l'imputato, nel pretendere la consegna di mobili di valore notevolmente superiore alla somma stanziata dall'ente statale, non ha agito nell'esclusivo interesse della P.A., ma ha perseguito anche un indebito vantaggio personale, rappresentato (come ben evidenziato a pag. 19-20 della sentenza di primo grado) dalla finalità di dare maggiore "prestigio" e "autorità" alla propria persona.
4) Anche il quarto motivo di ricorso è infondato, avendo la Corte di Appello correttamente ravvisato gli estremi del reato di concussione in relazione alla consegna dell'armadio Akanto di cui al capo B), una volta accertato, con valutazione di merito non censurabile in questa sede, che essa non è stata frutto di una spontanea dazione da parte della IA, ma il risultato delle minacce esercitate dall'imputato, il quale dalla sua condotta ha tratto direttamente un indebito vantaggio, incamerando personalmente il bene (che ha mantenuto imballato per portarlo con sè a Roma).
5) Prive di pregio, infine, si palesano le censure mosse con l'ultimo motivo di gravame, non apparendo manifestamente illogico il ragionamento seguito dalla Corte di Appello nel disattendere le deduzioni svolte dall'appellante per escludere la configurabilità del reato di peculato contestato al capo F) della rubrica in relazione all'appropriazione della lampada di marca Artemide. Non è irragionevole, infatti, ritenere che l'assunto della difesa, secondo cui la lampada in questione, non essendo compresa nella fornitura dell'arredo relativo al nuovo ufficio destinato al Comandante e non essendo stata mai inventariata, non era mai entrata a far parte del patrimonio della P.A., risulta smentito, in punto di fatto, dalle affermazioni dello stesso appellante, secondo cui trattavasi di un oggetto comunque destinato all'ufficio, che era stato tenuto imballato per rimanere a disposizione del comandante che doveva succedere nell'incarico al TA VI, e che per mero errore materiale degli operai addetti al trasloco fu poi caricato sul TIR che doveva trasportare gli affetti personali dell'imputato a Roma. 6) Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 giugno 2009. Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2009