Sentenza 8 agosto 2003
Massime • 1
A seguito della sentenza n. 476 del 1987 della corte costituzionale, con cui è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 4 comma primo n. 6 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui, nel considerare quale requisito essenziale per la sussistenza dell'obbligo assicurativo delle persone ivi indicate l'elemento della subordinazione, non prevede l'assoggettamento alla detta assicurazione obbligatoria dei soggetti che nell'ambito dell'impresa familiare (disciplinata dall'art. 230 bis cod. civ.), ancorché non in regime di subordinazione, prestino attività lavorativa (manuale o di sovraintendenza ad opera manuale), la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è stata estesa anche ai familiari collaboratori nell'impresa familiare che prestino attività lavorativa non riconducibile all'ipotesi del rapporto societario o di lavoro subordinato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/08/2003, n. 12012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12012 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - rel. Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE TE LO RA, elettivamente domiciliato in Roma, Via del Circo Massimo 9, presso lo studio dell'Avv. Daniela Allocca, rappresentato e difeso dall'Avv. FF Soprano per procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Adriana Pignataro e Saverio Muccio in virtù di procura speciale a rogito notaio Tuccari di Roma del 29.5.2001, rep. n. 57130, e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, Via IV Novembre 144;
- Costituito con procura - per la cassazione della sentenza n. 295 del Tribunale del Lavoro di Foggia del 17.1.2001/31.1.2001 nella causa iscritta al n. 162 del R.G. anno 1998.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9.05.2003 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Adriana Pignataro per l'INAIL;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, AR FF De AN conveniva davanti al Pretore di Nola l'INAIL chiedendo il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro occorso il 13.3.1992. All'esito, espletata consulenza tecnica di ufficio, l'adito Pretore con sentenza del 17.12.1997 accoglieva la domanda. Tale decisione, a seguito di appello proposto dall'INAIL, veniva riformata dal Tribunale di Noia con sentenza depositata il 31.172001, che rigettava la domanda del De AN. Il Tribunale riteneva che non risultasse provato il presupposto richiesto dalla legge per l'indennizzabilità dell'infortunio, essendo emerso dalla prova testimoniale che il De AN gestiva il ristorante unitamente al fratello e che gli stessi erano soci al 50%. Contro l'anzidetta decisione ricorre per Cassazione il De AN con unico articolato motivo.
L'INAIL ha depositato procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con l'unico motivo del ricorso il ricorrente denuncia violazione dell'art. 360 n. 3 e n. 5 C.P.C., in relazione all'art. 2697 Cod. Civ..
Il De AN deduce che il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che l'attività di ristorazione in questione veniva gestita da esso ricorrente e dal fratello LE De AN costituiti in "impresa familiare" ai sensi dell'art. 230 bis Cod. Civ. Ciò premesso, osserva che la tutela assicurativa di cui all'art. 4 del DPR n. 1124 del 1965, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 476
del 1987, è estesa anche ai familiari collaboratori nell'impresa familiare che prestino la propria attività lavorativa non riconducibile ad ipotesi di rapporto societario o lavoro subordinato.
Il ricorrente aggiunge che alla luce degli esposti principi l'infortunio a lui occorso è indennizzabile, essendo stata fornita la prova della costituzione dell'impresa familiare tra lui e il fratello e che lo stesso infortunio avvenne nell'ambito dell'attività riconducibile all'impresa durante l'orario di lavoro. 2) Le esposte censure sono fondate.
In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro l'obbligo assicurativo, che è normalmente condizionato alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, si estende anche al titolare di impresa artigiana e al socio delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, sempre che presti la sua opera (manuale o di sovraintendenza ad opera manuale) in posizione di dipendenza funzionale in relazione alle direttive della cooperativa o della società. Tale obbligo si estende- a seguito della richiamata sentenza della Corte Costituzionale n. 476 del 10 dicembre 1987- anche ai familiari, partecipanti ad un'impresa familiare, che prestino la propria attività lavorativa non riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato o ad un rapporto societario.
Su questo ultimo punto questa Corte (in particolare sentenza n. 7523 del 1990) ha rilevato che il principio formulato dal giudice delle leggi consiste nella equiparazione dei partecipanti all'impresa familiare (ex art. 230 bis Cod. Civ.) ai soggetti indicati nell'art. 4 del D.P.R. n. 1124 del 1965, e ciò in quanto gli stessi partecipanti all'impresa familiare- prestando la propria opera manuale nell'esercizio dell'attività di impresa- sono esposti agli stessi rischi elencati nell'anzidetto art.
4. Ciò posto, nella specie, come si evince dalla stessa motivazione dell'impugnata sentenza- anche se, poi, di tale circostanza non è stato tenuto conto dal Tribunale nella parte motiva della decisione- il ricorrente fornì, in primo grado, la prova di gestire l'attività di ristorazione, unitamente al fratello LE De AN, in relazione ad impresa familiare costituita con atto 17.12.1987 notaio Folinea rep. n. 9588.
Lo stesso ricorrente, poi, ha fornito la prova che l'infortunio, oggetto del giudizio, avvenne nell'ambito dell'attività riconducibile all'impresa familiare e che si verificò durante l'orario di lavoro, sicché, contrariamente a quanto sostenuto dall'impugnata decisione, il De AN ha dimostrato la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l'indennizzabilità dell'infortunio.
3) In conclusione il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa al giudice indicato in dispositivo, il quale procederà a nuovo esame uniformandosi ai principi di diritto in precedenza enunciati e provvederà anche sulle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2003