Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 18 aprile 1971 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 18 aprile 1971 |
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Giurisprudenza • 19
- 1. CGUE, n. C-223/24, Sentenza della Corte, Oil company "Lukoil" PAO contro Registre de transparence e a, 27/02/2025Provvedimento: SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 27 febbraio 2025 (*) «Impugnazione – Diritto istituzionale – Accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio – Cancellazione della ricorrente dal registro per la trasparenza – Notifica della decisione per via elettronica – Termine di ricorso – Tardività del ricorso» Nella causa C-223/24 P, avente ad oggetto un'impugnazione ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, proposta il 22 marzo 2024, Oil company « KO » AO, con sede a Mosca (Russia), rappresentata dagli avvocati C. Alter e B. Lebrun, ricorrente, le altre parti nel procedimento sono: Registro per la trasparenza, …Leggi di più...
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- 2. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Bolzano, sentenza 15/05/2026, n. 29Provvedimento: Sentenza n. 29/2026 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO in composizione monocratica nella persona del magistrato IC MA in funzione di giudice delle pensioni ex art. 151 c.g.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. 2610 del registro di Segreteria, introdotto con ricorso, depositato in data 22 dicembre 2025, ad istanza di OMISSIS, rappresentata e difesa per procura speciale allegata al ricorso introduttivo dall'avv. Rosario Carucci (C.F. [...]) e dall'avv. Alessandra Torre (C.F. [...]), presso il cui studio in Salerno, via Romualdo II Guarna n. 21, è elettivamente …Leggi di più...
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- 3. Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 07/10/2025, n. 144Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA 144/2025 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dai seguenti magistrati: RI TORRI Presidente LE LONGO Consigliere relatore Aurelio LAINO Consigliere Donatella SCANDURRA Consigliere Stefania PETRUCCI Consigliere pronuncia la seguente SENTENZA nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. 61450 del registro di segreteria, promosso da: SI (C.F. SI), nato il omissis a IS, residente in via IS – IS, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Carlo IC (carlo.piccioli@firenze.pecavvocati.it) e dall'avv. Alberto BI (albertocolabianchi@ordineavvocatiroma.org), elettivamente …Leggi di più...
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- 4. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Trento, sentenza 07/06/2024, n. 20Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA ( SENTENZA N. 20 /2024 ) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE DI TRENTO Nella persona del cons. Massimo Agliocchi, in funzione di giudice monocratico in materia di ricorsi pensionistici, ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e ss.mm.; ha pronunciato la seguente: SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 4789 del registro di segreteria, proposto da: A.C. (C.F. OMISSIS), nata il OMISSIS a OMISSIS, residente a OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Valcanover (C.F.: OMISSIS - PEC …Leggi di più...
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- 5. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Liguria, sentenza 23/04/2024, n. 27Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LIGURIA in composizione monocratica nella persona del Giudice Primo Referendario dr.ssa Patrizia ESPOSITO ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio pensionistico iscritto al n. 21285 del registro di segreteria proposto da omissis (c.f. omissis), nata a [...] (…), il omissis, ivi elettivamente domiciliata, via alla Porta degli Archi 10/12, presso e nello studio dell'Avv. Paolo Calcagno, che la rappresenta e difende, in virtù di mandato allegato al ricorso introduttivo, per le comunicazioni indicando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e n. fax; CONTRO …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di infermiere professionale. Abolizione dell'internato obbligatorio).
L'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di infermiere professionale e' esteso ai cittadini di sesso maschile che siano in possesso del prescritto diploma.
Gli enti indicati nell' articolo 130 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , e successive modificazioni, debitamente autorizzati ad istituire scuole-convitto professionali per infermiere possono ammettere allievi di ambo i sessi senza obbligo di internato; sono altresi' esonerati dallo obbligo dell'internato gli allievi delle scuole per vigilatrici d'infanzia e assistenti sanitarie visitatrici.
Le scuole-convitto professionali per infermiere, ordinate secondo il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , assumono la denominazione di scuole per infermieri professionali.
Su domanda degli allievi e tenuto conto delle esigenze di carattere sociale e logistico, il consiglio di amministrazione delle scuole decide sull'ammissione degli aspiranti all'internato in convitto.
Il numero massimo degli allievi da ammettere nelle scuole viene determinato dalle singole regioni, tenendo presenti, di norma, la capacita' dei locali, la disponibilita' dei servizi e le attrezzature didattiche della scuola. - Art. 2. (Requisiti per l'ammissione)
Gli aspiranti all'ammissione alle scuole per infermieri professionali debbono fare domanda nei termini e con le modalita' fissate dal regolamento speciale della scuola.
Gli aspiranti all'ammissione alle scuole di cui al precedente articolo debbono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, e, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1973-74, anche di un certificato attestante l'ammissione al terzo anno di scuola secondaria di secondo grado o titolo equipollente dopo il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di primo grado. Devono altresi' aver compiuto il diciassettesimo anno di eta' alla data del 31 dicembre dell'anno scolastico cui si riferisce la domanda di ammissione. - Art. 3. Titolo di studio per l'accesso alle scuole per infermiere ed infermieri generici).
A partire dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'ammissione alle scuole per infermiere ed infermieri generici di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046 , gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado. Sono esentati dal possesso di tale titolo, fino all'inizio dello anno scolastico 1973-1974, i candidati che per ragioni di eta' non erano tenuti a frequentare, come scuola dell'obbligo, la scuola media di primo grado, purche' siano in possesso della licenza elementare.