Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 18 aprile 1971 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 18 aprile 1971 |
Giurisprudenza • 19
- 1. CGUE, n. C-223/24, Sentenza della Corte, Oil company "Lukoil" PAO contro Registre de transparence e a, 27/02/2025Provvedimento: SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 27 febbraio 2025 (*) «Impugnazione – Diritto istituzionale – Accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio – Cancellazione della ricorrente dal registro per la trasparenza – Notifica della decisione per via elettronica – Termine di ricorso – Tardività del ricorso» Nella causa C-223/24 P, avente ad oggetto un'impugnazione ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, proposta il 22 marzo 2024, Oil company « KO » AO, con sede a Mosca (Russia), rappresentata dagli avvocati C. Alter e B. Lebrun, ricorrente, le altre parti nel procedimento sono: Registro per la trasparenza, …Leggi di più...
- accordo interistituzionale·
- giurisdizione del Tribunale·
- regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71·
- articolo 263 TFUE·
- termine di ricorso·
- obbligo di motivazione·
- giurisdizione amministrativa·
- regolamento di procedura della Corte·
- ammissibilità controricorso·
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- giurisdizione giurisdizionale·
- giurisdizione della Corte·
- notifica elettronica·
- impugnazione
Versioni del testo
- Art. 1. Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di infermiere professionale. Abolizione dell'internato obbligatorio).
L'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di infermiere professionale e' esteso ai cittadini di sesso maschile che siano in possesso del prescritto diploma.
Gli enti indicati nell' articolo 130 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , e successive modificazioni, debitamente autorizzati ad istituire scuole-convitto professionali per infermiere possono ammettere allievi di ambo i sessi senza obbligo di internato; sono altresi' esonerati dallo obbligo dell'internato gli allievi delle scuole per vigilatrici d'infanzia e assistenti sanitarie visitatrici.
Le scuole-convitto professionali per infermiere, ordinate secondo il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , assumono la denominazione di scuole per infermieri professionali.
Su domanda degli allievi e tenuto conto delle esigenze di carattere sociale e logistico, il consiglio di amministrazione delle scuole decide sull'ammissione degli aspiranti all'internato in convitto.
Il numero massimo degli allievi da ammettere nelle scuole viene determinato dalle singole regioni, tenendo presenti, di norma, la capacita' dei locali, la disponibilita' dei servizi e le attrezzature didattiche della scuola. - Art. 2. (Requisiti per l'ammissione)
Gli aspiranti all'ammissione alle scuole per infermieri professionali debbono fare domanda nei termini e con le modalita' fissate dal regolamento speciale della scuola.
Gli aspiranti all'ammissione alle scuole di cui al precedente articolo debbono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, e, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1973-74, anche di un certificato attestante l'ammissione al terzo anno di scuola secondaria di secondo grado o titolo equipollente dopo il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di primo grado. Devono altresi' aver compiuto il diciassettesimo anno di eta' alla data del 31 dicembre dell'anno scolastico cui si riferisce la domanda di ammissione. - Art. 3. Titolo di studio per l'accesso alle scuole per infermiere ed infermieri generici).
A partire dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'ammissione alle scuole per infermiere ed infermieri generici di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046 , gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado. Sono esentati dal possesso di tale titolo, fino all'inizio dello anno scolastico 1973-1974, i candidati che per ragioni di eta' non erano tenuti a frequentare, come scuola dell'obbligo, la scuola media di primo grado, purche' siano in possesso della licenza elementare.