CASS
Sentenza 13 giugno 2023
Sentenza 13 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/06/2023, n. 25374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25374 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AC RI nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 10 dicembre 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NA EN, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. con esclusione della stessa e per la dichiarazione di inammissibilità, nel resto, del ricorso;
lette le richieste del difensore, avv. Pasquale Di Iacovo, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. RI AC propone ricorso immediato per cassazione avverso l'ordinanza con la quale le è stata applicata la misura dell'obbligo di presentazione Penale Sent. Sez. 6 Num. 25374 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 30/03/2023 alla polizia giudiziaria in relazione al reato di favoreggiamento personale, che, secondo l'imputazione provvisoria, avrebbe commesso in favore del marito, occultando, nel corso di una perquisizione domiciliare, il denaro provento del reato di estorsione ed impedendone il sequestro da parte dei Carabinieri che avevano proceduto al fermo dell'uomo. Deduce due motivi di ricorso di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 1.1 Violazione dell'art. 384, comma primo, cod. pen. in ragione dell'omesso riconoscimento della causa di esclusione della colpevolezza prevista da detta norma, avendo la ricorrente agito per evitare l'acquisizione di una prova determinante ai fini dell'affermazione della responsabilità del marito in ordine al reato di estorsione che aveva poco prima commesso, essendo, al riguardo, indubitabile che la ricorrente fosse consapevole della probabile provenienza delittuosa del denaro. Da ciò consegue che, come risulta anche dalla conversazione intercettata il 7/8/22, la donna ha agito per la necessità di salvare il marito da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore. 1.2 Mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. 2. Il Sostituto Procuratore Generale, Tomaso EN, ha depositato requisitoria scritta concludendo per l'inammissibilità del ricorso. In particolare, quanto al primo motivo, ha rilevato che la violazione di legge dedotta dalla ricorrente postula valutazioni di merito che sono estranee al giudizio di legittimità. Quanto al secondo motivo, ha rilevato che il punto concernente la contestata aggravante risulta esaminato nell'ordinanza senza alcuna distinzione tra il reato a monte del favoreggiamento personale e quello contestato alla ricorrente e che, comunque, l'esclusione dell'aggravante non incide sulla individuazione della misura, effettuata valorizzando esclusivamente il fatto che la condotta fosse rivolta solo ad evitare un aggravamento della posizione del coniuge. 3. Il difensore ha depositato conclusioni scritte e memoria di replica insistendo per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 2. Quanto al primo motivo, colgono nel segno le argomentazione svolte dal Sostituto Procuratore Generale. Sebbene, infatti, la questione relativa all'omessa 2 applicazione della causa di esclusione della colpevolezza di c:ui all'art. 384 cod. pen. può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimil:à (Sez. 5, n. 9806 del 11/02/2021, Darpetti, Rv. 280577), ai fini del suo accoglimento è necessario che dalle decisione impugnata risultino in modo inequivocabile i requisiti richiesti dalla legge per la sua configurabilità, senza la necessità di alcun ulteriore accertamento o approfondimento, estraneo al giudizio di legittimità. In altri termini, la valutazione che il giudice di legittimità può compiere al fine di valutare la fondatezza della questione relativa alla omessa applicazione dell'art. 384 cod. pen. deve risolversi in un giudizio di carattere esclusivamente "constatativo" in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi della causa di esclusione della colpevolezza, risultanti dal contenuto della decisione, ed alla loro illegittima obliterazione da parte del giudice di merito. Nella fattispecie in esame, dalla ordinanza impugnata non emergono ictu °culi gli elementi costitutivi della invocata causa di esclusione della colpevolezza, soprattutto con riferimento al rapporto di immediata ed inderogabile conseguenzialità tra il fatto commesso e la finalità di salvare l'onore o la libertà del coniuge che, al momento dell'esecuzione della perquisizione domiciliare, risultava già sottoposto al fermo di polizia giudiziaria. 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio condivisa e ribadita, è, infatti, inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento "de libertate" non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari, ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, come nel caso di specie, per l'assenza di ripercussioni sull'"an" o sul "quomodo" della cautela, la legittimità della disposta misura (Sez. 3 , n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508). 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
3 Il Consigliere estensore Il Presidente Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ia ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno 30 marzo 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NA EN, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. con esclusione della stessa e per la dichiarazione di inammissibilità, nel resto, del ricorso;
lette le richieste del difensore, avv. Pasquale Di Iacovo, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. RI AC propone ricorso immediato per cassazione avverso l'ordinanza con la quale le è stata applicata la misura dell'obbligo di presentazione Penale Sent. Sez. 6 Num. 25374 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 30/03/2023 alla polizia giudiziaria in relazione al reato di favoreggiamento personale, che, secondo l'imputazione provvisoria, avrebbe commesso in favore del marito, occultando, nel corso di una perquisizione domiciliare, il denaro provento del reato di estorsione ed impedendone il sequestro da parte dei Carabinieri che avevano proceduto al fermo dell'uomo. Deduce due motivi di ricorso di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 1.1 Violazione dell'art. 384, comma primo, cod. pen. in ragione dell'omesso riconoscimento della causa di esclusione della colpevolezza prevista da detta norma, avendo la ricorrente agito per evitare l'acquisizione di una prova determinante ai fini dell'affermazione della responsabilità del marito in ordine al reato di estorsione che aveva poco prima commesso, essendo, al riguardo, indubitabile che la ricorrente fosse consapevole della probabile provenienza delittuosa del denaro. Da ciò consegue che, come risulta anche dalla conversazione intercettata il 7/8/22, la donna ha agito per la necessità di salvare il marito da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore. 1.2 Mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. 2. Il Sostituto Procuratore Generale, Tomaso EN, ha depositato requisitoria scritta concludendo per l'inammissibilità del ricorso. In particolare, quanto al primo motivo, ha rilevato che la violazione di legge dedotta dalla ricorrente postula valutazioni di merito che sono estranee al giudizio di legittimità. Quanto al secondo motivo, ha rilevato che il punto concernente la contestata aggravante risulta esaminato nell'ordinanza senza alcuna distinzione tra il reato a monte del favoreggiamento personale e quello contestato alla ricorrente e che, comunque, l'esclusione dell'aggravante non incide sulla individuazione della misura, effettuata valorizzando esclusivamente il fatto che la condotta fosse rivolta solo ad evitare un aggravamento della posizione del coniuge. 3. Il difensore ha depositato conclusioni scritte e memoria di replica insistendo per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 2. Quanto al primo motivo, colgono nel segno le argomentazione svolte dal Sostituto Procuratore Generale. Sebbene, infatti, la questione relativa all'omessa 2 applicazione della causa di esclusione della colpevolezza di c:ui all'art. 384 cod. pen. può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimil:à (Sez. 5, n. 9806 del 11/02/2021, Darpetti, Rv. 280577), ai fini del suo accoglimento è necessario che dalle decisione impugnata risultino in modo inequivocabile i requisiti richiesti dalla legge per la sua configurabilità, senza la necessità di alcun ulteriore accertamento o approfondimento, estraneo al giudizio di legittimità. In altri termini, la valutazione che il giudice di legittimità può compiere al fine di valutare la fondatezza della questione relativa alla omessa applicazione dell'art. 384 cod. pen. deve risolversi in un giudizio di carattere esclusivamente "constatativo" in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi della causa di esclusione della colpevolezza, risultanti dal contenuto della decisione, ed alla loro illegittima obliterazione da parte del giudice di merito. Nella fattispecie in esame, dalla ordinanza impugnata non emergono ictu °culi gli elementi costitutivi della invocata causa di esclusione della colpevolezza, soprattutto con riferimento al rapporto di immediata ed inderogabile conseguenzialità tra il fatto commesso e la finalità di salvare l'onore o la libertà del coniuge che, al momento dell'esecuzione della perquisizione domiciliare, risultava già sottoposto al fermo di polizia giudiziaria. 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio condivisa e ribadita, è, infatti, inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento "de libertate" non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari, ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, come nel caso di specie, per l'assenza di ripercussioni sull'"an" o sul "quomodo" della cautela, la legittimità della disposta misura (Sez. 3 , n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508). 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
3 Il Consigliere estensore Il Presidente Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ia ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno 30 marzo 2023