Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/08/2003, n. 12580
CASS
Sentenza 27 agosto 2003

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L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura risarcitoria, e non retributiva, e pertanto rimane esclusa dall'obbligo della contribuzione, in quanto essa è correlata ad un inadempimento del datore di lavoro rispetto alla obbligazione contrattuale di consentire il godimento del riposo feriale, ed è finalizzata ad indennizzare il lavoratore del danno subito a seguito del mancato ristoro delle energie psicofisiche.

Le spese relative al servizio mensa, sostenute dal datore di lavoro, sono soggette ad obbligo contributivo nei confronti dell'INPS per il periodo precedente all'entrata in vigore dell'art. 17 del D.Lgs. n.503 del 1992, che le esclude espressamente dall'obbligo contributivo, sulla base dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, mentre i corrispettivi dei servizi di trasporto predisposti dal datore per la generalità dei lavoratori sono esclusi dalla contribuzione , in base al combinato disposto dell'art. 3, lett. t) della legge n. 421 del 1992, dell'art. 17 del decreto legislativo n. 503 del 1992 e dell'art. 6, comma ottavo, del D.L. n. 148 del 1993.

Commentario1

  • 1Lavoro, ferie, indennità sostitutiva, natura giuridica, prescrizioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 26 maggio 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/08/2003, n. 12580
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12580
Data del deposito : 27 agosto 2003

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