Sentenza 27 agosto 2003
Massime • 2
L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura risarcitoria, e non retributiva, e pertanto rimane esclusa dall'obbligo della contribuzione, in quanto essa è correlata ad un inadempimento del datore di lavoro rispetto alla obbligazione contrattuale di consentire il godimento del riposo feriale, ed è finalizzata ad indennizzare il lavoratore del danno subito a seguito del mancato ristoro delle energie psicofisiche.
Le spese relative al servizio mensa, sostenute dal datore di lavoro, sono soggette ad obbligo contributivo nei confronti dell'INPS per il periodo precedente all'entrata in vigore dell'art. 17 del D.Lgs. n.503 del 1992, che le esclude espressamente dall'obbligo contributivo, sulla base dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, mentre i corrispettivi dei servizi di trasporto predisposti dal datore per la generalità dei lavoratori sono esclusi dalla contribuzione , in base al combinato disposto dell'art. 3, lett. t) della legge n. 421 del 1992, dell'art. 17 del decreto legislativo n. 503 del 1992 e dell'art. 6, comma ottavo, del D.L. n. 148 del 1993.
Commentario • 1
- 1. Lavoro, ferie, indennità sostitutiva, natura giuridica, prescrizioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 26 maggio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/08/2003, n. 12580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12580 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. D'ANGELO Bruno - rel. Consigliere -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, FABIO FONZO, ANTONIETTA CORETTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INNOVAZIONE IMMOBILIARE SRL;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 16610/00 proposto da:
LA TE SP (in qualità di incorporante di INNOVAZIONE IMMOBILIARE srl), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.LE CLODIO 32, presso lo studio dell'avvocato STUDIO CIABATTINI, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO TOSI, giusta procura notarile Dr. Claudio Guidobono Cavalchini di Milano del 2/8/00 Rep. 52045;
- ricorrente -
nonché
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, FABIO FONZO, ANTONIETTA CORETTI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 3376/00 del Tribunale di MILANO, depositata il 17/03/00 - R.G.N. 679/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/02 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO;
udito l'Avvocato CIABATTINI per delega TOSI;
udito l'Avvocato SGROI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo e rigetto del secondo motivo del ricorso principale;
accoglimento del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al pretore di Milano la società Innovazione Immobiliare ha chiesto che fosse accertata l'inesistenza del proprio obbligo contributivo verso l'Inps relativamente all'indennità sostitutiva di ferie non godute pagate ai dipendenti, al servizio mensa aziendale ed al servizio di trasporto dei dipendenti. Il pretore, accertata l'esistenza di un condono previdenziale con sentenza del 9 novembre 1998, disponeva di conseguenza. Contro la sentenza la società Innovazione Immobiliare ha proposto appello, ed il tribunale di Milano, ritenuta risolta legislativamente la questione del condono previdenziale, con sentenza del 22 febbraio 2000, dichiarava sottoponibile a contribuzione solo l'indennità sostitutiva di ferie non godute e non sottoposte viceversa a contribuzione le somme utilizzate per il servizio di mensa aziendale e per il servizio di trasporto dei dipendenti.
Avverso la sentenza l'Inps ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi, impugnando la sentenza per i capi in relazione ai quali è rimasto soccombente.
La società Servizio Immobiliare (incorporata da La Rinascente s.p.a.) ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale con un motivo, poi illustrato con memoria, censurando la sentenza per il capo relativo alla indennità sostitutiva delle ferie non godute, al quale l'Inps ha replicato con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi vanno riuniti concernendo essi la medesima sentenza. Con il ricorso principale l'Inps denuncia con il primo motivo e con il secondo motivo la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969 e dell'art. 17 del decreto legislativo n. 503 del 1992.
In particolare con il primo motivo, premesso che l'omissione contributiva relativa al servizio mensa riguarda il periodo 1992 - 1993, l'Inps sostiene che le voci relative al servizio mensa hanno carattere retributivo e che esse sono state esonerate dall'obbligo contributivo solo con l'articolo 17 del decreto legislativo citato. Il motivo è fondato nei limiti che seguono.
Dal 1 gennaio 1994, il servizio mensa è stato escluso espressamente dall'obbligo contributivo dall'art. 17 del decreto legislativo n. 503 del 1992, per cui per il periodo antecedente va ritenuta la sua soggezione all'obbligo de quo ex art. 12 della legge n. 153 del 1969, secondo i principi generali.
Con il secondo motivo l'Inps denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della legge n. 153 ora citata e vizi della motivazione, censurando la sentenza impugnata laddove ha escluso che siano sottoposte a contribuzione le spese di trasporto sostenute dal datore di lavoro in favore dei dipendenti in relazione al lavoro da essi svolto.
Il motivo è infondato.
Secondo Cass., n. 4311 del 24 marzo 200, confermata da Cass., n. 14346 del 2001, dal combinato disposto dell'art. 3, lett. t) della legge n. 421 del 1992, dell'art. 17 del decreto legislativo n. 503 del 1992 e 6, comma ottavo, del decreto legislativo n. 148 del 1993,
convertito con la legge n. 236 del 1993, si evince che i corrispettivi dei servizi di trasporto predisposti dal datore per la generalità dei lavoratori, sono esclusi dalla contribuzione non soltanto per il periodo anteriore al 1 gennaio 1993 e per il periodo posteriore al 1 gennaio 1994, ma anche per l'anno 1993. La giurisprudenza citata, cui questa Corte si adegua, comporta che il motivo in esame non può essere accolto.
Con il ricorso incidentale la s.p.a. La Rinascente censura la sentenza impugnata per il capo che ha ritenuta soggetta a contribuzione la indennità corrisposta ai dipendenti per ferie non godute, ritenendola di natura retributiva.
Il motivo va accolto.
La sentenza impugnata si è adeguata alla giurisprudenza talvolta recepita da questa Corte, ad es. con la sentenza n. 8791 del 1995 (che il tribunale non cita), secondo la quale, essendo la indennità in parola in rapporto di corrispettività con la prestazione lavorativa che avrebbe dovuto essere effettuata nel periodo dedicato al riposo, essa ha carattere retributivo, anche se la medesima sentenza riconosce alla indennità un eventuale profilo risarcitorio, che non escluderebbe, però, la sua riconducibilità alla nozione di retribuzione imponibile.
Questa Corte ritiene però di adeguarsi al diverso orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 4239 del 1978, n. 1675 del 1983, n. 2231 del 1997 n. 2078 del 1982 e n. 8627 del 1992), che riconosce alla indennità sostitutiva delle ferie non godute natura risarcitoria, con la conseguente esclusione dall'obbligo della contribuzione, e ciò in quanto essa è correlata ad un inadempimento del datore di lavoro della obbligazione contrattuale di concedere le ferie, ed è finalizzata ad indennizzare il lavoratore per il danno subito a seguito del mancato ristoro delle energie psicofisiche, funzione che pacificamente le ferie assolvono.
Ne segue che il ricorso incidentale in esame va accolto.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi.
Accoglie il primo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale. Rigetta il secondo motivo del ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censure accolte e rinvia la causa anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione alla Corte d'appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2003