Sentenza 23 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/02/2001, n. 2642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2642 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA ITALIANA 02642 /0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE S Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 16411/98 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere - Cron. Suiz Dott. Fernando LUPI Consigliere - Rep. Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI -I Rel. Consigliere Ud.13/12/00 Dott. Maura LA TERZA Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE SE NTENZA dal Sig. per diritti L. sul ricorso proposto da: 23 FEB 2001 IL CANCELLIERE CI DI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FRANCESCO DE SANCTIS 4 Scala A, presso lo studio dell'avvocato PETTI GIAMPAOLO, che la rappresenta e CANCELLERIA difende, giusta delega in atti;
- ricorrente-
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocature Centrale dell'Istituto, 2000 rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, 5423 POTI MARIO, DE ANGELIS CARLO, giusta delega in calce -1- alla copia notificata del ricorso. resistente con mandato - avverso la sentenza n. 20026/97 del Tribunale di ROMA, depositata il 07/11/97 R.G.N. 29517/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/00 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato DI LULLO per delega DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 7 novembre 1997 il Tribunale di Roma, in riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda proposta da DI UC per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità. Il Tribunale osservava che mentre il c.t.u. nominato in primo grado aveva espresso un parere medico legale lacunoso e privo di una chiara diagnosi, le indagini peritali rinnovate in appello avevano consentito di verificare che la UC, coltivatrice diretta dal 1955 al 1984, titolare di pensione di vecchiata dal 1992, era affetta da artrosi vertebrale a modesta incidenza funzionale, note di gonoartrosi non incidenti funzionalmente, artrosi delle mani e dei piedi con alluce valgo bilaterale, esiti di frattura del malleolo peroneale destro a minima incidenza funzionale, danno neurogeno cronico accertato elettromiograficamente all'arto inferiore destro e a livello C8-D1 di sfumata entità clinica all'arto inferiore e non apprezzabile clinicamente agli arti superiori, otite sinusite e rinofaringite cronica con ipoacusia mista non incidente sulle frequenze sociali. L'appellata non aveva d'altro canto fornito validi elementi critici con le proprie deduzioni istruttorie. Avverso questa sentenza DI UC propone ricorso per cassazione con unico motivo. L'INPS si è costituito con il deposito di procura speciale. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia i vizi di violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n.223/1984 con riferimento all'art. 360 nn.3 e 5 cod.proc.civ., e conseguente erronea e contraddittoria motivazione. Si afferma che la sentenza impugnata si è limitata a confermare immotivatamente la consulenza di secondo grado, senza tenere conto delle censure mosse dalla UC;
la spondiloartrosi già accertata è stata sbrigativamente accantonata sulla errata presunzione, tutta da dimostrare, che non comporti una notevole diminuzione funzionale»; la sindrome periartritica è stata ingiustamente minimizzata, sul falso presupposto che non possa da sola determinare una confacente riduzione della validità». In particolare, si contesta l'esattezza dei rilievi del C.T.U. in ordine all'inesistenza di segni di sofferenza sciatalgica, e sulla rilevanza della limitazione del movimenti conseguente alla periartrite scapolo omerale;
si osserva infine che anche ammettendo la riferibilità della sindrome artrosica ad un'artrosi stato e non ad un'artrosi malattia, dovrebbe essere comunque considerata l'incidenza usurante della malattia. Il motivo è privo di fondamento. ✓ controllo di legittimità compiuto dalla Corte di Cassazione non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa, ma consiste nella verifica sotto il profilo formale e della correttezza giuridica dell'esame e della valutazione compiuti dal giudice di appello, nel caso in cui il gludice di merito si basi, in un gludizio in materia di invalidità pensionabile, sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, affinché i lamentati errori e lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione è necessario che siano riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche o scientificamente errate, e non già semplici difformità tra la valutazione del consulente, circa l'entità e l'incidenza del dato patologico, e quella della parte (glurisprudenza costante: v. per tutte Cass. 11 gennaio 2000 n.225). Nel caso di specie, il Tribunale ha fondato il proprio convincimento sui risultati dell'indagine compiuta dal consulente tecnico nominato in secondo grado, con una compiuta ed accurata analisi di tutte le manifestazioni patologiche riscontrate a carico dell'assicurata; questa non ha d'altro canto indicato nel giudizio di appello (come osserva la sentenza impugnata) e neppure nel presente ricorso, specifiche carenze diagnostiche, criticando il giudizio espresso solo sotto il profilo della valutazione medico legale delle malattie, con affermazioni (prive di ogni riscontro) in ordine all'esistenza di limitazioni funzionali più gravi di quelle accertate. Il ricorso deve essere quindi respinto. Non ricorrono i presupposti di legge per la condanna della ricorrente al 5 pagamento delle spese del presente giudizio, in relazione al disposto dell'art. 152 disp. att. cod.proc.civ.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 13 dicembre 2000 Mullen b all Il Presidente Il Consigliere estensore Fabrizio Miami Lawan аке IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria I A D S oggi, 23 FEB. 2001 , S O A 0 L 3 T 1 L , 3 . O 5 IL COLLABORATORE/ A T B S R . I E DI CANCELLERIA P A D N ' S L I A E 3 L T T N E 7 R S - G O D O C 8 O I - P S 1 A M 1 N I D E E S A E , I D G O A R E G T T E O S I N L T E G T S I E A E R R I L L D E O D 3 6