Sentenza 27 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/03/2003, n. 4563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4563 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
- 04-5 6 3 / 0 3 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi s Cogetto Presidente Dott. Giovanni Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Dott. Walter CELENTANO - Consigliere R.G. N. 13254/00 Cron. 10373 Dott. Luigi MACIOCE Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere 1283 Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 09/01/03 SENT ENZA sul ricorso proposto da: L'A.T.E.R. AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI LUCCA, in persona dell'Amministratore Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GOLAMETTO 2, presso l'avvocato ROBERTO DE MARTINO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE BICOCCHI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
LI NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II 35, presso l'avvocato VALERIO CELESTI, che 10 rappresenta e difende unitamente all'avvocato UMBERTO DRAGO, giusta delega a margine del controricorso;
20 3 -1- 0 0 2 controricorrente - avverso la sentenza n. 880/99 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 14/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/2003 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il resistente, l'Avvocato CELESTI, che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE, che ha concluso per il Leconds rigetto del (primo motivo e l'accoglimento del terzo motivo del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con citazione notificata il 5-7-1990, LI NO conveniva innanzi al Tribunale di Lucca l'A.T.E.R. (Azienda Territoriale per l'edilizia residenziale), chiedendo una sentenza sostitutiva di titolo contrattuale in ordine al trasferimento in suo favore, quale assegnatario, con atto in data 27-1- 1956, della proprietà di un alloggio INA - Casa, posto in Comune di Pietrasanta, e promessogli in vendita, in data 10-4-1968, dalla Gescal, in qualità di subentrante alla precedente gestione. Adduceva l'istante di aver completato il pagamento del prezzo, alla data del marzo 1982, mediante la corresponsione di rate mensili e che, nel frattempo, l'I.A.C.P. aveva contestato ad esso LI di aver ceduto a terzi la locazione dell'alloggio, con conseguente intimazione al rilascio dello stesso da parte del Sindaco di Pietrasanta. Costituitasi la convenuta Azienda, eccependo, tra l'altro, il difetto di giurisdizione dell'A.G.O., il Tribunale, con sentenza in data 3-2-1995, rigettava la domanda ritenendo il LI decaduto dal diritto di essere assegnatario dell'alloggio in questione. A seguito dell'impugnazione proposta dal LI, la Corte d'Appello di Firenze, costituitasi l'A.T.E.R., con la decisione in esame, ribadita la giurisdizione del giudice ordinario, accoglieva l'appello e riformava quanto statuito in primo grado, non ritenendo sufficientemente dimostrata dalla convenuta Amministrazione la carenza dei requisiti del LI in ordine al suo status di assegnatario. Ricorre per cassazione, con quattro motivi l'A.T.E.R.; ricorre con controricorso il LI. L'azienda ricorrente ha, altresì, depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art. 4 della l. n. 20-3-1865 n. 2248 All. E, per superamento dei limiti interni alle attribuzioni dell'A.G.O. con riferimento all'emanazione di sentenza sostitutiva di contratto. Si precisa che, nella fattispecie, l'aver provveduto al trasferimento della proprietà ex art. 2932 c.c. non si è tradotto in un difetto di giurisdizione in senso stretto ma ha comportato una decisione non spettante al giudice ordinario. Con il secondo motivo, si deduce la violazione delle norme in tema di onere della prova, in specie l'art. 2697 c.c. e relativo difetto di motivazione, con particolare riferimento all'onere della prova spettante all'attore in ordine al suo status di assegnatario. Con il terzo motivo si deduce, ancora, il difetto di motivazione in ordine al decisivo punto dell'intervenuta cessione a terzi in locazione dell'alloggio in questione. Con il quarto motivo si sostiene, infine, che non sono stati compiutamente esaminati due atti “di rilevanza determinante" e cioè la lettera di deduzioni a chiarimenti del LI e il rapporto informativo dei vigili urbani. Il ricorso è fondato in relazione alla censura di cui al terzo motivo. La Corte territoriale, infatti, in relazione al decisivo punto del thema decidendum, riguardante la decadenza del LI dallo status di assegnatario per locazione a terzi dell'alloggio, ha ritenuto, da un lato, non sufficientemente adempiuto in proposito l'onere probatorio dell'odierna ricorrente, e, dall'altro “incerta”, quanto all'effettiva sussistenza, la circostanza di detta cessione a terzi dell'immobile sulla base della documentazione in atti. Contraddittoria, in particolare, risulta la motivazione della Corte di Firenze laddove ritiene inadempiente sul piano probatorio l'azienda per poi escludere la locazione in questione proprio sulla base dei documenti prodotti dall'A.T.E.R., mentre illogica è la stessa motivazione allorché non evidenzia aver preso in considerazione la Corte l'oggettiva occupazione dell'alloggio da parte di soggetto diverso dal LI, quale requisito per la decadenza dalla posizione di assegnatario, bensì si sofferma unicamente su una serie di date in ordine alla (presunta) morte di quest'ultimo. Non è dato, quindi, comprendere in proposito l'iter decisionale dei giudici di secondo grado. Non meritevoli di accoglimento sono invece le ulteriori doglianze di cui al primo, secondo e quarto motivo. Quanto al primo motivo è da rilevare che priva di pregio è la questione del difetto di giurisdizione, essendosi sul punto già pronunciata questa Corte, a Sezioni Unite civili, con la decisione n. 8675/2002, riconoscendo nella controversia in esame tra l'A.T.E.R. e il LI la giurisdizione del giudice ordinario. Non esaminabili, infine, nella presente sede di legittimità sono le censure di cui al secondo e quarto motivo, in quanto aventi ad oggetto l'ulteriore e non consentito esame di elementi probatori e risultanze documentali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso e rigetta gli altri. Cassa e rinvia, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze. In Roma, il 09-01-2003 L'estensore Il Presidente R CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prama Sep e Civile 27 MAR. 2003 IL CANCELLERE Luisa Passinett IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione 1.07.03 delle Entrate di Roma 2 il serie 4 al n. 24488 versate € 14877 apposta in calce/alla copia autentica дай 130/5/2002) (art. 278 T.U. 1°115 1