Sentenza 20 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/06/2001, n. 8442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8442 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2001 |
Testo completo
A LIAN O 0 T 1 ITA A . T 1 BLICA 1 S O T L B L R E A A D R T 0 S 0 O IN NOME DEL POPOLO ITALAN8442.0 1 - E C I 3 N - R O 6 I A S C L L U E A P S D E ) IA E Oggetto P R E . S T 1 Straniero denali A SEZIONE PRIMA CIVILE M di expulsions Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 7761/00 Dott. Corrado CARNEVALE Presidente e Relatore Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Dott. Ugo VITRONE Consigliere Cron. 19.295 Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere Rep. Dott. Mario ADAMO Consigliere Ud. 18/05/2001 ha pronunciato la seguente S EN TEN ZA sul ricorso proposto da: AN ED AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 4, presso l'avvocato ROSSELLA CICCHETTI, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;
ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO; intimato - avverso il decreto del Tribunale di PADOVA, emesso il 199 N. 2718 R.G. B. 1999). - 13/10/99 udita la relazione della causa svolta2001 nella pubblica 1342 udienza del 18/05/2001 dal Presidente Relatore Dott. Corrado CARNEVALE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per la nullità della notifica del ricorso e chiede che ne venga disposta la rinnovazione. In fatto e in diritto Il ricorso contro il provvedimento indicato in epi- grafe, proposto nei confronti del prefetto che aveva adottato il provvedimento di espulsione, stato noti- ficato al Ministero dell'interno presso l'Avvocatura Generale dello Stato. La giurisprudenza di questa Corte Suprema (ex plu- rimis, V. sent. 13 ottobre 2000, n. 13653) costante nell'affermare che l'organo statale passivamente legit- timato al ricorso contro il provvedimento conclusivo del procedimento giurisdizionale di opposizione al de- creto di espulsione adottato dal prefetto nei confronti dello straniero ai sensi dell'art. 13, comma 2, del te- sto unico sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è علي in via esclusiva - il prefetto che ha emesso il provvedimento di espulsione, quale unico or- gano statale ritenuto idoneo a valutare e contrastare nei ristrettissimi tempi del procedimento - le ragioni dell'opposizione; e che tale legittimazione esclusiva 2 permane anche nel giudizio di cassazione, non ravvisan- dosi alcuna valida ragione per la quale la scelta nor- mativa, inequivocamente risultante dal tenore letterale dell'art. 13 bis dello stesso testo unico, di attri- buirla al prefetto debba considerarsi limitata al pro- cedimento giurisdizionale di merito e non debba, inve- essere estesa all' (eventuale) giudizio di cassazio- ce, ne. Il ricorso, perciò, è stato correttamente proposto nei confronti del prefetto, il quale, in conformità a quanto prescritto dall'art. 366, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., risulta (non solo) chiaramente indica- to nell'epigrafe del ricorso, ma anche univocamente menzionato nel contesto dello stesso ricorso. Come emerge dalla relativa relazione, la notifica- zione del ricorso è stata eseguita, invece, nei riguar- di di un organo diverso da quello, indicato nel ricor- SO, nei cui confronti l'impugnazione è stata proposta, e cioè del Ministero dell'interno, il quale, pur facen- do parte dello stesso settore dell'Amministrazione sta- tale cui appartiene l'organo passivamente legittimato al ricorso, è del tutto distinto da quest'ultimo. L'esecuzione della notificazione nei confronti di un soggetto о di un organo diverso dal destinatario dell'atto da notificare integra in conformità alla 3 costante giurisprudenza di questa Corte (ex coeteris, sent. 27 febbraio 1998, n. 2147; sent. 15 marzo 1996, n. 2160) - un'ipotesi di inesistenza giuridica, e non già di nullità della notificazione, non suscettibile, come tale, di sanatoria per conseguimento dello scopo a norma dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. o di rinnovabilità ai sensi dell'art. 291 primo comma, dello stesso codice, le quali possono trovare applicazione soltanto nelle ipotesi di nullità previste dall'art. 160 cod. proc. civ. ed in quelle in cui risultino vio- late le norme sulla competenza dell'organo notificante о la notificazione sia carente di un requisito formale necessario per il raggiungimento del suo scopo tipico. L'inesistenza giuridica della notificazione - la quale assorbe la nullità derivante dall'esecuzione del- la notificazione presso 1'Avvocatura Generale dello Stato comporta l'inammissibilità del ricorso. Non deve adottarsi alcun provvedimento in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo né il prefetto né il Ministero dell'interno svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte Dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 18 maggio 2001. 4 Il Presidente estensore Corrado Carnevale lover laun Sementes Alaskalup CORTE 20.019 7981 Hell f I O T 0 A 1 T I . 1 S R 1 E I O N . L T A L R R E T D A S 8 O E 9 IC N - IO 3 R - S A 6 L C U L P A E S E D E S : 0 E IA 4 P R S . E L T A M 5