Sentenza 14 maggio 2004
Massime • 1
L'esito positivo del periodo di prova non comporta la cancellazione dell'iscrizione della condanna dal casellario giudiziale, con la conseguenza che, ai fini della recidiva, la sentenza di condanna dispiegherà tutti i suoi effetti, impedendo tra l'altro la concessione di una seconda sospensione condizionale della pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/05/2004, n. 28378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28378 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente - del 14/05/2004
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 817
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 21797/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
P.G. di Ancona;
avverso la sentenza della locale Corte d'Appello, pronunciata in data 9.1.2003;
letto il ricorso ed il provvedimento impugnato;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Carlo Di Casola;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Cesqui Elisabetta, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio e la revoca della sospensione;
Osserva:
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Il P.G. presso la Corte d'Appello di Ancona ricorre avverso la sentenza pronunciata dalla locale corte d'appello, con la quale è stato riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena all'imputato, SI RI, nonostante costui avesse riportato in precedenza condanna a pena detentiva di anni due e otto mesi per delitto della stessa specie per il quale si procede. Il P.G. sostiene violazione di legge, rilevando che la circostanza che l'imputato avesse per la precedente condanna fruito della misura alternativa dell'affidamento in prova, ed avesse conseguito l'estinzione della pena e di ogni altro effetto penale, ai sensi dell'art. 47 ult. comma dell'ordinamento penitenziario, non fosse rilevante ai fini della concedibilità di una seconda sospensione condizionale della pena. Diversi sarebbero gli ambiti applicativi dell'art. 47 citato e dell'art. 164, comma 2^, n. 1, c.p., il quale prevede l'esclusione del beneficio per coloro che abbiano riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se sia intervenuta la riabilitazione, riscontrandosi diversità ontologica fra il concetto di "condanna" e quello di "pena".
2. La peculiarità della indicata causa estintiva e della sua incompatibilità con l'irrilevanza della recidiva è comprovata dalla giurisprudenza affatto costante di questa corte, secondo cui "L'effetto estintivo della pena conseguente al buon esito del periodo di affidamento in prova al servizio sociale non si estende alla pena pecuniaria in base alla "ratio" e alla lettera dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975 n. 354 che fa riferimento esclusivamente alla pena detentiva ed è inserito nel capo sesto del titolo primo della legge, anch'esso titolato alle misure alternative alla detenzione. Nessun rilievo assume la pena pecuniaria che invece in sede di sospensione condizionale della pena o di patteggiamento viene presa in considerazione ai fini del computo comparativo" (Cass. 1153, RIVISTA 200812, 24/02/1995 - 07/04/1995, SEZ. 1^, P.G. in proc. Vezzosi).
3. Orbene, la cancellazione dell'iscrizione della condanna dal casellario giudiziale, essendo circoscritta ai casi indicati dall'art. 687 c.p.p., deve ritenersi estranea all'effetto estintivo di cui all'art. 47, comma 12^, l. 26.7.1975, n. 354, con la conseguenza che, ai fini della recidiva, la sentenza di condanna dispiegherà tutti i suoi effetti. D'altro canto, l'art. 58-bis della stessa legge impone di iscrivere nel casellario giudiziale il provvedimento di applicazione della misura in esame oltre che delle altre misure alternative alla detenzione.
4. Anche la dottrina sostiene, pressoché unanimemente, la medesima tesi. Sarebbe, infatti, illogico che l'A.G., in occasione di un nuovo reato commesso dall'ex affidato, dovesse ignorare la precedente condanna e così assicurare al reo una sorta di quasi impunità, sol che questi mantenga buona condotta nei vari periodi di prova.
5. Consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al concesso beneficio della sospensione condizionale, che esclude. Così deciso in Roma, il 14 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2004