Articolo 134 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384
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20 dicembre 1990
Art. 134. Disposizioni particolari 1. Nell' articolo 31, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 , e' aggiunto, infine, il seguente periodo: Nei confronti dei dipendenti medici componenti dei Comitati di gestione od organi corrispondenti non collocati in aspettativa ai sensi dell' articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816 , deve essere posta in essere ogni modalita' di articolazione dell'orario di lavoro idonea a garantire l'espletamento del mandato, fermo peraltro rimanendo l'obbligo del debito orario).
2. Il comma 4 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 , e' sostituito dal seguente:
"4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non puo' superare L. 10.000. Il dipendente e' tenuto a contribuire, in ogni caso, nella misura fissa di L. 2.000 per pasto".
3. Il comma 3 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 , e' sostituito dal seguente:
"3. Per l'attuazione della suddetta attivita', ogni anno le Amministrazioni, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali mediche, iscrivono a bilancio uno stanziamento da determinarsi in sede regionale in misura comunque non superiore a L. 5.000 annue per dipendente. Eventuali condizioni piu' favorevoli definite in sede di accordo decentrato sono mantenute sempreche' lo stanziamento gia' esistente non sia superiore a L. 10.000 annue per dipendente".
4. L' articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 , e' cosi' integrato:
a) dopo la lettera e) del comma 3 e' inserita la seguente:
"f) il comando finalizzato previsto dall' articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 .";
b) nel comma 10 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:"La partecipazione ai corsi, convegni, congressi e la frequenza delle scuole di specializzazione e gli esami sostenuti, devono essere adeguatamente documentati al fine della concessione del congedo straordinario previsto dall' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 , e dalla circolare n. 10705 del 30 dicembre 1987 del Dipartimento della funzione pubblica ;"
c) dopo il comma 15 e' aggiunto il seguente:
"16. In attesa della istituzione della commissione paritetica e del comitato tecnico-scientifico previsto dai commi 5 e 9, a livello di singolo ente, sulle questioni demandate alla competenza di tali organi, decide l'ufficio di Direzione.".
5. Dopo il comma 6 dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 , e' aggiunto il seguente:
"7. In attesa dell'emanazione dello schema tipo di convenzione predisposto dal Ministero della Sanita', le Regioni possono stipulare apposite convenzioni con strutture private al fine di consentire al personale medico l'esercizio dell'attivita' libero professionale, fermo rimanendo l'obbligo di adeguamento di dette convenzioni agli schemi tipo non appena emanati. In caso di mancata emanazione del predetto schema tipo entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i medici dipendenti sono autorizzati ad esercitare l'attivita' libero-professioniale in via derogatoria e temporanea, con le tariffe e con le modalita' previste per le consulenze ed i consulti.".
6. Dopo l'ultimo comma dell' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 , sono inseriti i seguenti:
"La festivita' nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con la domenica non danno luogo a riposo compensativo ne' a monetizzazione.
Nei confronti dei soli dipendenti che, per assicurare il servizio, prestano la loro opera durante la festivita' nazionale coincidente con la domenica si applica la disposizione recata dal secondo comma. Nota all' art. 134 :
- Gli articoli 83 e 85 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 , cosi recitano:
Art 83 (Aggiornamento professionale e partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata). - 1. L'aggiornamento professionale del personale medico e veterinario e' obbligatorio e facoltativo e riguarda tutto il personale di ruolo degli enti individuali dall'art.
2. Il relativo finanziamento e' previsto nel Fondo sanitario nazionale con una apposita voce a destinazione vincolata.
3. L'aggiornamento obbligatorio e' svolto in orario di lavoro e comprende:
a) la partecipazione obbligatoria a corsi di aggiornamento organizzati dal Servizio sanitario nazionale;
b) la frequenza obbligatoria a congressi, convegni, seminari e altre manifestazioni consimili, da chiunque organizzati, compresi nei programmi regionali;
c) l'uso di testi, riviste tecniche ed altro materiale bibliografico messo a disposizione dal Servizio sanitario nazionale;
d) l'uso di tecnologie audiovisive ed informatiche;
e) ricerca finalizzata del personale medico in base a programmi definiti in sede di contrattazione decentrata.
4. I programmi regionali e di singolo ente, che dovranno prevedere fondi destinati alle attivita' di cui al comma 3 e gli indici di utilizzazione adeguati ai profili professionali del medico e veterinario, sono determinati, previo confronto con le Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, secondo criteri e modalita' di cui all' art. 6, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 68/1986 .
5. A tali fini, presso ogni regione e singolo ente verra' istituita una apposita commissione paritetica composta da membri nominati dal comitato di gestione od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, e da membri designati dalle Organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto.
6. Nei programmi stessi va dato adeguato risalto alla formazione o all'aggiornamento professionale nelle disci- pline che riguardano l'organizzazione del lavoro, le tecniche di programmazione e l'economia del personale, nelle linee di indirizzo del Piano sanitario nazionale e della programmazione regionale e locale dei servizi.
7. L'aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative, selezionate dal personale interessato, anche in ambito extra regionale ed effettuate al di fuori dell'orario di servizio. Il concorso del servizio sanitario nazionale e' in tal caso strettamente subordinato all'effettiva connessione delle iniziative di cui sopra con l'attivita' di servizio e non puo' mai assumere la forma di indennita' o di assegno di studio.
8. Nell'aggiornamento tecnico-scientifico facoltativo rientra l'istituto del comando finalizzato di cui all' art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 .
9. Sulle domande complessive di aggiornamento facoltativo decide un comitato tecnico-scientifico composto da medici e veterinari designati dagli enti, scelti fra il personale dipendente e da medici e veterinari designati dalle Organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto.
10. Il comitato di gestione o l'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, di norma, approva le decisioni del comitato tecnico-scientifico ed, in caso contrario, e' tenuto a fornire una opportuna motivazione.
11. La partecipazione all'attivita' didattica del personale medico e veterinario si realizza nelle seguenti aree di applicazione:
a) corsi di specializzazione, corsi pre-laurea e scuole a fini speciali, secondo la disciplina prevista dalle convenzioni con l'universita', ai sensi dell' art. 39 della legge n. 833/1978 ;
b) aggiornamento professionale obbligatorio del personale interessato organizzato dal Servizio sanitario nazionale;
c) formazione di base, aggiornamento professionale e riqualificazione del personale non medico.
12. Le attivita' sub b) e c) del comma 11, sono riservate in linea di principio al personale del Servizio sanitario nazionale, con l'eventuale integrazione di docenti esterni.
13. Nella selezione del personale da ammettere alla didattica deve essere privilegiata la competenza specifica ed il rapporto di lavoro a tempo pieno.
14. All'avviso per la selezione del personale di cui sopra deve essere data la piu' ampia pubblicita'.
15. L'attivita' didattica, se svolta fuori orario di servizio e' remunerata in via forfettaria con un compenso orario di L. 30.000 lorde comprensive dell'impegno per la preparazione delle lezioni e della ncorrezione degli elaborati nonche' per la partecipazione alle attivita' degli organi didattici. Se l'attivita' in questione e' svolta durante le ore di servizio, il compenso di cui sopra spetta nella misura del 50' per l'impegno nella preparazione delle lezioni e correzione degli elaborati effettuato fuori dell'orario di servizio.
Art. 85 (Libera professione). - 1. Le regioni e gli enti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le Organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, devono adottare gli atti necessari per garantire che ai medici dipendenti venga assicurato l'esercizio del diritto all'attivita' libero-professionale, sia in regime ambulatoriale che in costanza di ricovero, nell'ambito dei servizi, presidi e strutture della unita' sanitaria locale.
2. Sul piano organizzativo l'ufficio di direzione delle unita' sanitarie locali od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti predetermina, sentite le Organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto e d'intesa con i medici interessati, i giorni e le ore in cui puo' svolgersi l'attivita' libero professionale ambulatoriale, individuando, altresij, i necessari ed idonei locali e riserva spazi idonei, entro il limite variabile di posti letto dal 4' al 10' del totale, che possono in parte prescindere anche da riferimenti di conforto alberghiero in caso di mancanza di camere separate.
3. Gli enti, qualora si trovino in presenza di obiettive carenze di adeguate ed idonee strutture sanitarie o di accertata impossibilita' organizzativa, devono utilizzare spazi in strutture private, sulla base di apposite convenzioni, da stipulare in conformita' allo schema tipo predisposto dal Ministero della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale e da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Tale convenzionamento degli spazi deve essere configurato come soluzione provvisoria nelle more della riorganizzazione dei relativi idonei spazi nella struttura pubblica e deve prevedere il termine tassativo di cessazione della loro utilizzazione fino alla predetta riorganizzazione.
5. L'atto di stipula delle convenzioni a termine per l'acquisizione degli spazi in strutture private deve essere preventivamente autorizzato dalla regione e successivamente notificato, con idonea motivazione, al Ministero della sanita' al fine di garantire il flusso informativo di base indispensabile per le scelte conseguenti di programmazione sanitaria.
6. Qualora gli enti non provvedano a garantire al medico a tempo pieno l'esercizio dell'attivita' libero professionale,sia in ragime ambulatoriale che di ricovero,entro sessanta giorni dalla domanda dell'interessato,questipuo' chiedere l'intervento della commissione regionale di cui all'art.78".
Vedere nota all' art.68 :
per gli articoli 31 , 33 e 34 del D.P.R. 20 maggio 1987,n.270 :
per gli articoli 10 e 11 del D.P.R. 25 giugno 1983. n.348
e circolare n.10705 del 30 dicembre 1987 del Dipartimento
della funzione pubblica;
per l'art.45 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;
per l'art. 2 della legge 27 dicembre 1985,n.816 .
Entrata in vigore il 20 dicembre 1990
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