Sentenza 14 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/04/2001, n. 5590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5590 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'A' E5590/0 1 RE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 19964/98 Cron. 12140 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Dott. NC Antonio MAIORANO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Guido VIDIRI - Consigliere Ud.29/01/01 Dott. Raffaele DI LELLA Consigliere - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S ENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 per diritti L. " 17 APR. 2001 BONVISSUTO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in IL CANCELLIERE ROMA V.LE GIULIO CESARE 95, presso lo studio dell'avvocato CUTELLE' PANCRAZIO, rappresentato e difeso dall'avvocato FARO ARNALDO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 presso rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, 460 -1- POTI MARIO, DE ANGELIS CARLO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 1044/97 del Tribunale di AGRIGENTO, depositata il 27/10/97 R.G.N. 380/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/01 dal Consigliere Dott. NC Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Agrigento del 13/3/96, l'INPS proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Agrigento, che aveva riconosciuto il diritto di SU NC all'assegno di invalidità a decorrere da 1/1/93 e condannato l'Istituto all'erogazione della prestazione con gli accessori. L'appellato contrastava al gravame, ma il Tribunale, con sentenza del 23 - 27/10/97, l'accoglieva, precisando che il consulente nominato in secondo grado aveva⠀ confermato la tesi dell'appellante secondo cui non poteva considerarsi superata la soglia invalidante prevista dalla legge: il processo artrosico al rachide ed alle ginocchia era di modesta entità e senza conseguenze. La capacità funzionale del rene superstite era buona e quindi le malattie, considerate singolarmente e nel loro complesso, non erano 1idonee a rendere l'assicurato invalido nei limiti di legge. Le conclusioni del CTU erano condivisibili, perché coerenti con i dati dell'esame obiettivo e sorrette da argomentazioni prive di vizi logici e' giuridici. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione di SU, fondato su un solo motivo. L'INPS si è costituito solo con procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando difetto ed insufficienza della motivazione e manifesta incongruenza logica della stessa (art.360 n. 5 CPC), deduce⠀⠀ il ricorrente che incomprensibili erano le ragioni per le quali il Tribunale aveva preferito la seconda consuleriza alla prima, che era maggiormente esaustiva e puntuale. Superficiale e contraddittoria era la seconda relazione, essendosi limitato il consulente ad eseguire il solo esame obiettivo, senza effettuare accertamenti specialistici e strumentali, pur in presenza di accertate limitazioni funzionali;
peraltro " il CTU affermava che il ricorrente era in grado di eseguire lavori pesanti e che esercitava l'attività, senza usura, mentre dal precedente elaborato risultava che non lavorava più da 6 o 7 anni. Riconosceva il secondo consulente che le malattie riscontrate erano scarsamente emendabili con le cure, ma tale affermazione... deponeva non per un giudizio di non invalidità, ma per una maggiore attendibilità della prima consulenza di segno opposto e che era confortata anche dalla documentazione sanitaria prodotta e dall'esame obiettivo, che aveva in quella sede evidenziato la positività della manovra di LASEGUE. Le malattie da cui era affetto il ricorrente erano croniche ed a lenta ingravescenza e non potevano essere considerate di modesta j incidenza invalidante, anche perché non emendabili con le cure. Apodittico era il giudizio di maggiore puntualità della seconda consulenza rispetto alla prima, sicuramente migliore, e questo confermava l'esistenza del vizio denunciato d'incongrua ed insufficiente motivazione. Il ricorso è infondato. Questa Corte, ha già avuto modo di affermare, con sentenza n. 2114 del 24/2/95, i seguenti principi di diritto: "il giudice di merito che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è 2 assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate, con la conseguenza che la parte la quale deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata ha l'onere di indicare in modo specifico le deduzioni formulate nel giudizio di merito delle quali il giudice non si sia dato carico, non essendo all'uopo sufficiente il mero e generico rinvio agli atti del pregresso giudizio". Ed ancora il vizio di motivazione della sentenza, denunciabile in cassazione ricorre, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito omette di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero indica questi elementi, ma senza una approfondita disamina logico e giuridica e non nel caso di valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte". ☐☐ Con sentenza n. 6792 del 27/7/96 questa Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui "nel caso di contrasto tra le valutazioni espresse dai consulenti tecnici di ufficio nei due gradi del giudizio di merito, qualora il giudice di appello ritenga di dover prestare completa adesione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico da lui stesso nominato, non è obbligato ad indicare le ragioni per le quali disattende la contraria valutazione espressa dalla prima consulenza, la quale deve ritenersi, eventualmente anche per implicito, rifiutata in base alle considerazioni espresse nella seconda consulenza con essa incompatibili”. 3 Collegio condivide questi principi e quindi ritiene che,se dalla sentenza emerge con chiarezza la “ratio decidendi", non sussiste il vizio di motivazione, anche se le conclusioni siano difformi rispetto alle attese della parte sul valore e sul significato attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati e quindi sull'apprezzamento dei fatti e delle circostanze da lui effettuato Nel caso di specie il Tribunale, dopo avere richiamato il parere espresso dal proprio consulente, ha analiticamente fatto riferimento alle varie affezioni riscontrate, spiegando le ragioni per le quali le U stesse non potevano essere considerate invalidanti. La motivazione indica chiaramente la ratio decidendi ed è integrata dalla relazione di consulenza, nella quale sono state esaminate in dettaglio tutte le 1 certificazioni sanitarie indicate dalla parte nel suo ricorso. La decisione non è adeguatamente censurata dalla parte, che non indica gli errori di valutazione commessi. Il ricorso è quindi infondato e va rigettato. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese, non avendone l'altra parte sopportate dan Jalis
PQM
LA CORTE Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere in ordme alle spese. Roma 29 gennaio 2001 I D , CONSIGLIERE EST É IL PRESIDENTE. O Vincenzo Tresp L L 3 огонь O 3 0 B 5 1 I . . D A T S N A R S T A A 3 IL CANCELLIERE ' T R 7 L , - O L Depositato in Cancelleria 8 P A E - S M 1 D E I 1 P I 14 APR. 2001 S S A I E N D N oggi, E G E S Č T G O I E N A IL CANCELLIERE E L A S D O E A T E , T L I L O R E R I T D D S I O G E R