Sentenza 3 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/10/2003, n. 14790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14790 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2003 |
Testo completo
147 9 0 /03 IN N ME DE PO OLO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto azione di mauuitention to SEZIONE SECONDA CIVILE edificio a destaure illegale -atti plurien diturbatives Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI - Presidente R.G.N. 17260/00 Cron. 25879 Consigliere - Dott. Antonino ELEFANTE Rep. "3559 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere - Dott. AN TROMBETTA Rel. Consigliere-- Ud. 04/03/03 - Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere ha pronunciato la seguente FT2 SENTENZA sul ricorso proposto da: domiciliata in BELLARDINELLI LILIANA, elettivamente ROMA VIA CRISTOFORO COLOMBO 436, presso lo studio dell'avvocato BIANCA MARIA CARUSO, difesa dall'avvocato GIOVAMBATTISTA COVIELLO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FLAVIA 90 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore liquidatore GIOVANNI ROMANI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAULUCCI DE CALBOLİ N.1, 2003 presso lo studio TOSATTI, difeso dall'avvocato 376 MARCIANO PETRILLO, giusta delega in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 2244/99 del Tribunale di VELLETRI, depositata il 19/11/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/03 dal Consigliere Dott. AN TROMBETTA;
udito 1'Avvocato MARCIANO PETRILLO, difensore del resistente che ha chiesto rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per rigetto del ricorso. FIL -2- - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso 23.10.1992 LI LI, quale proprietaria e possessore di un fondo sito in Albano Laziale, in via dei Bolognesi 18, denunciava la nuova opera intrapresa, sul terreno confinante, dalla proprietaria s.r.l. Flavia 90, la quale aveva iniziato la costruzione di un palazzo di cui aveva realizzato il piano interrato già predisposto per completamento del solaio. Deduceva che dettoil piano interrato in realtà non era tale, emergendo FT2 dal terreno una parte di esso che veniva a trovarsi a distanza inferiore а 5 m. dal confine;
che nell'area di distacco era stata riportata gran quantità di terreno detriti che coprivano il e dall'origi- dell'interrato, livello di emersione nario piano di campagna;
che dalla carpenteria metallica predisposta per il getto dei pilastri dei piani superiori si deduceva che anche le pareti fuori terra dell'erigendo edificio sarebbero state realizzate a distanza illegale. Chiedeva, pertanto, al pretore di Albano Laziale la sospensione cautelativa dei lavori. La società resistente, costituitasi, si opponeva alla domanda deducendo che l'edificio in corso di realizzazione era posizionato nel rispetto 3 della normativa vigente ed in regola dal punto di vista amministrativo. Espletata consulenza tecnica, il Pretore non emetteva alcun provvedimento cautelare, essendo stata la costruzione, nelle more, completata. Il giudizio proseguiva per la trattazione del merito possessorio e il Pretore, con sentenza accoglimento della domanda 12.4.97, in parziale ordinava alla societàLI, della convenuta l'arretramento del terrapieno, del FT2 relativo muro di contenimento, del piano seminterrato e dei balconi per le parti poste a distanza inferiore a m. 5 dal confine con la proprietà attrice. Su impugnazione della società Flavia che sollevava con l'atto d'appello l'eccezione relativa all'insussistenza dell'ultra annualità del possesso della ricorrente e della infra annualità della violazione della resistente, il Tribunale di Velletri con sentenza 19.XI.99 in accoglimento della suddetta eccezione ritenuta assorbente, respingeva la domanda possessoria proposta dalla al pagamento delle LI condannandola spese processuali. Afferma il Tribunale in ordine alla prova del * possesso che essa non è stata data, essendosi la ricorrente limitata а produrre il titolo di proprietà che, nei giudizi possessori può essere invocato solo ad colorandam possessionem, né è stata fornita la prova dell'esercizio dell'azione entro l'anno dall'inizio della turbativa in quanto, ricorrendo nella specie atti plurimi di turbativa tra loro connessi, l'anno utile decorre dal primo atto in sé idoneo a realizzare la turbativa e cioè già dalla realizzazione del piano seminterrato per FT2 la parte sporgente dal terreno, essendo già da quel possibile ravvisare la violazione dellemomento distanze anche se tale violazione può in seguito riproporsi con la realizzazione dei balconi 0 di altre parti dell'edificio. La LI avrebbe dunque dovuto fornire la prova della tempestività della domanda rispetto alla prima violazione intervenuta ed a tal fine non può essere invocata la circostanza che l'immobile, all'epoca della proposizione della domanda, fosse in piena fase di realizzazione, perché ciò dimostra solo che la serie di atti in cui la turbativa consiste, non fosse ancora completata;
e non il momento in cui è avvenuta la prima turbativa. Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione la 5 LI. A Resiste con controricorso la Flavia 90 s.r.l.. MOTIVI DELLA DECISIONE Deduce la ricorrente a motivi di impugnazione: 1) -la violazione e falsa applicazione degli artt. 1170 2° C. C.C. e 1143 C.C. per avere il Tribunale nell'affermare che mancava la prova dell'ultrannualità del possesso, in quanto il titolo di proprietà prodotto, risalente al 1988 non era idoneo a provarlo: F72 A) erroneamente disapplicato l'art. 1143 C. civ., in base al quale, in presenza di un possesso attuale non contestato e di un titolo risalente al 1988, il possesso si presume esistente dalla data del titolo;
B) erroneamente ritenuto che in presenza di un possesso attuale non contestato, la valutazione del titolo non valesse a provarne, fra le altre caratteristiche, anche l'epoca in cui esso si è costituito;
2)-la violazione e falsa applicazione dell'art. 1170, 1° C. C.C., nonché l'omessa e comunque insufficiente motivazione circa un punto decisivo riguardante la decorrenza del termine per proporre l'azione di manutenzione -per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che tutti gli atti di turbativa posti in essere dalla società costruttrice fossero connessi, cioè costituissero continuazione o evoluzione del primo, senza considerare: A)-che trattavasi di atti ciascuno con proprie caratteristiche, dotati di autonoma capacità molestatrice, nessuno dei quali necessariamente legato all'altro come la costruzione dell'interrato e quella dei balconi, che potevano essere compiuti о non compiuti (ed al momento del ricorso, i FT2 balconi non erano stati realizzati); B)-che gli atti di turbativa al momento del ricorso non erano certi ma solo possibili, come risultava dalla situazione descritta nel ricorso e non contestata;
C) che l'atto di turbativa, anche in relazione alla percezione di chi 10 subisce, deve essere completo nei suoi elementi, per cui, nella specie per la decorrenza del termine sarebbe stato necessario che il fabbricato fosse definitowe con le tamponature, gli oggetti, la sistemazione del terreno circostante. Il ricorso è fondato. Quanto al 1° motivo, la produzione in giudizio, 7 + da parte della ricorrente, del titolo di proprietà risalente al 1988 (di un titolo, cioè, che, oltre ad essere costitutivo del diritto, normalmente fa presumere l'acquisto della situazione di fatto corrispondente all'esercizio dello stesso diritto), consente di affermare, ai sensi dell'art. 1143 a fronte di un possesso attuale incontroverso C.C., LI, sussistente in capo alla della medesima, il possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà a decorrere dalla data FT2 del titolo. del Deve, quindi, ritenersi, in accoglimento motivo in esame, provato, contrariamente a quanto asserito dal tribunale, il requisito dell'ultran- nualità del possesso richiesto dall'art. 1170 c. civ.. Anche il 2° motivo di ricorso va accolto. Erra, infatti, il Tribunale nel sostenere che, nella specie, trattandosi di più atti di turbativa, ciascuno dei quali determinato dalla violazione delle distanze legali, tutti gli atti posti in essere dalla società costruttrice sarebbero privi di autonoma rilevanza, cosicchè l'anno utile per l'esperimento dell'azione di manutenzione dovrebbe decorrere dal primo atto di turbativa, cioè dalla realizzazione del seminterrato. Va, invero, rilevato che, anche quando la molestia al possesso è realizzata con più atti, ciascuno configurante un illecito della stessa natura, affinchè i singoli atti possano ritenersi prosecuzione di una attività unica, è necessario all'altro da un nesso di che l'uno sia legato inscindibile dipendenza, nel senso che l'uno sia conseguenza necessitata dell'altro; ed è, altresì, indispensabile che il contenuto di disturbo (al FTz possesso) di ciascun atto successivo al primo, possa essere percepito dal soggetto leso fin dal viene posto in essere momento in cui il primo quella percezione che perché, è dal momento di possesso perscatta l'esigenza di tutela del mantenere integro lo stato di fatto di cui si gode. Pertanto, nell'ambito delle turbative al possesso poste in essere attraverso costruzione di edifici a distanza illegale, se è vero che il posizionamento a distanza illegale delle pareti di un erigendo edificio è desumibile fin dal momento del getto dei pilastri, coincidendo, di norma, il punto di collocamento al suolo degli stessi, con quello lungo il quale vengono tirate su le pareti, elemento strutturale necessario per la $ configurabilità di un edificio;
non è altrettanto vero che, a quel momento sia percepibile il disturbo al possesso che conseguirà alla successiva erezione dei balconi, la cui edificazione ha un collegamento non necessario, ma solo eventuale con il getto dei pilastri. Ne consegue che l'atto di costruzione dei balconi a distanza illegale deve considerarsi atto di turbativa autonomo rispetto ai FT2 precedenti ed il termine infrannuale deve farsi dall'inizio della costruzione dei decorrere balconi. Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla corte di appello di Roma che provvederà ad un nuovo applicazione dei esame della controversia in principi sopra esposti.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso;
cassa e rinvia, anche per le spese alla corte di appello di Roma. Così deciso in Roma il 4 marzo 2003. AN MB est. IL CANCELLIERE 01 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Paolo Talarico Lolazico 3 OTT. 2003 T Roma TLCANÇEELIERE C1 10