Provvedimento: […] Il Tribunale di Catania, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: - RIGETTA il ricorso in opposizione proposto da Pt_1 ; - ACCERTA che Controparte_1 è da considerare come “cieco totale” (art. 2 Legge 138/2001), sin dal novembre del 2019; - CONDANNA l' Pt_1 al pagamento delle spese processuali che liquida, in favore della parte opposta, in €.3200, oltre IVA, C.P., rimborso forfettario al 15%, come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv.to di parte ricorrente che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c. - PONE le spese di C.T.U., liquidate o da liquidarsi con separato decreto, nei rapporti tra le parti, a carico dell' Pt_1 .
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